Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17900 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 09/09/2016), n.17900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6956-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile della

Funzione Risorse Umane, Amministratore Delegato e Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA,

che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4179/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

05/05/2014, depositata il 04/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI, giusta delega allegata al verbale

dell’Avv.to PROIA, difensore del ricorrente, che si riporta ai

motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 4 settembre 2014, in riforma della decisione del primo giudice, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra F.M. e Poste Italiane s.p.a. e relativo al periodo dall’8 luglio al 30 ottobre 2004 e, accertata l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava la società al pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, – commisurata in 4,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto – oltre interessi e rivalutazione dalla data della pronuncia. Il termine era stato apposto per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso la Filiale di (OMISSIS) assente nel periodo dall’8 luglio 2004 al 30 settembre 2004”. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane affidato a due motivi. Il F. è rimasto intimato. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.. Indi, e stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data 19 febbraio 2016 in sede sindacale. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in esame dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara cessata la materia del contendere. In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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