Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1790 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/01/2017, (ud. 25/05/2016, dep.24/01/2017),  n. 1790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16840/2011 proposto da:

NOVA SYSTEMS ROMA SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANASTASIO II 416, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

RADICIONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LITOGRAF SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 473/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 25/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato RADICIONI Stefano, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, e ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

E’ controverso il pagamento di una fornitura di materiali stampati, che l’odierna ricorrente Nova Systems Roma srl ha rifiutato di pagare all’attrice Litograf, sostenendo di avere avuto rapporti solo con la azienda Studio Effe 76.

Il Tribunale di Todi con sentenza 2 ottobre 2006 ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Nova Systems, perchè ha ritenuto che non fosse stata provata l’instaurazione di un rapporto diretto tra Litograf e l’opponente, perchè quest’ultima si era rivolta inizialmente allo Studio Effe 76 e non era stato provato, quanto dedotto dalla società opposta Litograf, cioè il ruolo di semplice procacciatore di affari svolto da Studio Effe.

La Corte di appello di Perugia il 25 ottobre 2010 ha invece ritenuto che sussista un rapporto negoziale tra le due parti in causa.

Ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo e ha condannato l’appellata Nova Systems alla refusione delle spese di lite.

La soccombente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16.6.2011.

Litograf srl è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello ha desunto la prova della esistenza del rapporto negoziale tra le parti dalle bolle di consegna dirette a Nova (o Nuova, cfr. sentenza appello) Systems, accettate senza obbiettare alcunchè neanche riguardo al prezzo.

Ha tratto riscontro dalla testimonianza del titolare dello Studio Effe 76, originariamente interpellato, interessatosi per procurare gli stampati a Nova System.

Ha osservato che quest’ultima non aveva ancora versato ad alcuno il corrispettivo ed aveva dedotto in memoria di replica, senza provarlo, che Studio Effe aveva notificato citazione per il pagamento.

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 c.c..

Parte ricorrente critica le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello mediante il continuo rimando alla sentenza del tribunale: trattasi di metodo del tutto inappropriato, come rilevato in udienza dal Procuratore generale, e inconcludente.

Laddove infatti i due organi giudicanti siano pervenuti a un diverso apprezzamento del fatto, il secondo prevale senz’altro sul primo e ne viene inficiato soltanto qualora vengano posti in evidenza irrisolvibili contraddittorietà o illogicità delle valutazioni rese dalla Corte di appello.

Tutto ciò non si rileva nel caso in esame, giacchè parte ricorrente per sostenere la propria tesi è costretta a stravolgere la testimonianza del titolare Studio Effe, facendo dire alla Corte di appello che effettivo fornitore era stato lo Studio del teste F..

Ciò non è vero ed anzi è proprio quanto la Corte di appello ha espressamente negato, perchè dopo aver ricostruito i fatti, essa ne ha tratto la conseguenza che il F. aveva solo fatto da tramite tra il cliente inizialmente rivoltosi a lui e il fornitore, da lui segnalato, che era in grado di soddisfare le esigenze dell’odierna ricorrente.

La circostanza che il contatto tra committente ed esecutore sia stato occasionalmente intermediato dal F. e che la prova del rapporto diretto sia stata desumibile solo tramite presunzioni (indicate in principio), nulla toglie alla coerenza e credibilità logica della ricostruzione.

Il ricorso dunque, lungi dall’evidenziare una falsa applicazione di legge, si risolve nella richiesta di un riesame delle circostanze di fatto valutate dal giudice di appello, il cui apprezzamento se scevro, come nella specie, da vizi logici, è insindacabile da parte della Corte di Cassazione.

Di qui il rigetto del ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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