Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1790 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 20/01/2022), n.1790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5563-2021 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DE

SANCTIS N. 15, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI FONSO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, ROMA CAPITALE, (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 13659/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 07/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

BERTUZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

” C.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza 7 ottobre 2020 del Tribunale di Roma, n. 13659, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento emessa per un’infrazione al codice della strada, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto proposto oltre 30 giorni dalla data di acquisizione dell’estratto di ruolo;

le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

l’unico motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e falsa applicazione degli artt. 140,143,615 c.p.c., degli artt. 2943 e ss. e dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, assume che la statuizione impugnata è errata, non avendo considerato che la parte, sul presupposto che la notifica della cartella di pagamento fosse nulla, aveva eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria, sicché la sua domanda non rientrava nell’ambito dei mezzi recuperatori dell’opposizione a sanzione sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 150 cit., art. 7, ma si configurava come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., che può essere fatta valere senza termine;

il motivo è fondato alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 22080 del 2017, che nell’affermare che la l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, ha altresì avuto modo di precisare che resta esperibile da parte del privato il rimedio oppositivo ordinario di cui all’art. 615 c.p.c., laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28, assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità, la deduzione della omessa o invalidità della notifica del verbale (o, si può aggiungere, della cartella di pagamento) non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, che va fatto valere nel termine di cui al cit. art. 7, ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione, con l’effetto che esso è deducibile, senza limiti di tempo, in applicazione dell’art. 615 c.p.c.;

la decisione impugnata, laddove ha implicitamente ritenuto che la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per essere stata proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, precludesse altresì di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione che l’opponente assumeva maturata dopo la formazione del verbale, per essere stata la notifica della cartella nulla e quindi inidonea ad interrompere la prescrizione, non appare conforme al predetto orientamento”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore;

il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA