Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 179 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. II, 08/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 08/01/2010), n.179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisato – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.S., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti;

– ricorrente non diligente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. AVENATI Fabrizio, per procura speciale a margine del

ricorso, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via

del Tempio di Giove n. 21, nei locali dell’Avvocatura comunale;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 14203/03,

depositata il 25 maggio 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 ottobre 2009 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha chiesto dichiararsi

improcedibile il ricorso;

sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che si

è riportato alle conclusioni scritte.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Comune di Roma ha depositato controricorso, provvedendo alla iscrizione a ruolo, per resistere al ricorso ad esso notificato da T.S., che peraltro non ha provveduto al deposito del ricorso stesso, contro la sentenza del Giudice di pace di Roma depositata il 25 maggio 2003;

che, avviatosi il procedimento per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., la Procura Generale ha concluso per la dichiarazione di improcedibiltià del ricorso, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., n. 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, come ribadito di recente da questa Corte (Cass., n. 21969 del 2008), “la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per Cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ., e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione”;

che nella medesima pronuncia si è, inoltre, precisato che “qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l’ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione (Cass. sez. un. n. 4500 del 1988)”;

che, nella specie, il controricorrente ha depositato, unitamente al proprio controricorso, la copia notificata del ricorso per cassazione, non depositato dal ricorrente;

che, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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