Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17899 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. II, 31/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CURATELA FALL SOGECO SPA P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL CURATORE

AVV. V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato rappresentata e difesa dall’avvocato SCHIAVONI

CARLO;

– ricorrente –

contro

U.G. C.F. (OMISSIS), T.C. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, rappresentati e

difesi dall’avvocato BASSO MARIALAURA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1154/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Romanelli Guido con delega depositata in udienza

dell’Avv. Basso Marialaura difensore dei resistenti che che chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 1994, U.G. e T.C., proprietarie pro indiviso di un suolo edificatorio in (OMISSIS) con unico accesso da una stradella privata “(OMISSIS)” delimitata da entrambi i lati da immobili di proprietà della Sogeco spa e la cui ampiezza si era andata riducendo da 4 metri (originari), a causa di usurpazioni della predetta società, a 2,25 metri e, come tale, non più sufficiente alla capacità edificatoria del loro fondo, convenivano di fronte al tribunale di Bari la Società chiedendo il ripristino della stradella e, subordinatamente, l’adeguamento della stradella stessa alle necessità costruttive, con condanna della Sogeco al risarcimento dei danni.

Si costituiva la Società, resistendo alla domanda proposta ex adverso; con sentenza del 2002, l’adito Tribunale, respinta la domanda principale, accoglieva la subordinata, disponendo l’allargamento della stradella e fissando l’indennità in Euro 42.623,19.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Sogeco spa cui resistevano le controparti proponendo a loro volta appello incidentale con cui lamentavamo l’eccessività dell’indennità.

Dichiarato il fallimento della società appellante, il processo veniva riassunto nei confronti della Curatela, che si costituiva, e, con sentenza in data 4/30.11.2005, la Corte di appello di Bari respingeva l’impugnazione principale ed accoglieva l’incidentale, regolando le spese.

Per quanto qui ancora interessa, la Corte distrettuale osservava che la sentenza aveva valenza puramente civilistica e che i profili amministrativi rimanevano di competenza del Comune, mentre gli interessi degli acquirenti degli appartamenti Hermitage concernevano terzi estranei.

L’assunto danno che sarebbe derivato al complesso era prospettato in modo generico; del resto, non era stata prospettata alcuna alternativa, con applicazione del principio afferente al minor danno per il fondo servente.

Le addotte insufficienze delle disposizioni attuative di quanto statuito sarebbero state poi esaminate e, se del caso, colmate, dal giudice dell’esecuzione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria, la Curatela del fallimento; resistono con controricorso le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 1051 c.c., comma 4 e art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione; a parte la constatazione secondo cui le istanti non avrebbero provato che il loro fondo era privo di accesso alla pubblica via, risultava evidente che l’area destinata a parcheggio, recintata da muri, asservita al fabbricato condominiale ed avente estensione determinata da normativa di rilevanza pubblicistica, fosse riconducibile al concetto di cortile.

Con il secondo mezzo, si lamenta violazione dell’art. 1051 c.c. e della L. n. 765 del 1967, art. 19, evidenziandosi che la sentenza impugnata comporterebbe un ” vulnus ad una norma imperativa.

Con il terzo mezzo si lamenta violazione dell’art. 1951 e vizio di motivazione in relazione alla valutazione, di fatto non effettuata, delle contrapposte esigenze, considerando anche il fatto che le controparti non avevano effettuato alcun intervento edificatorio, non avevano chiesto concessioni edilizie nè stipulate convenzioni di lottizzazione, sempre tenendo presente la natura cortilizia dell’area da modificare. Il primo motivo prospetta una questione che, dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta essere mai stati proposto nella fase di merito.

Risulta singolare la circostanza secondo cui nessuno dei motivi di ricorso, a parte forse un profilo del terzo, coincide con i motivi di appello.

Tanto premesso e considerato anche ai fini della valutazione della novità delle questioni sottoposte all’esame di questa Corte può passarsi all’esame specifico delle singole doglianze.

La tesi secondo cui la natura cortilizia dell’area assoggettata a servitù di passaggio, dovrebbe essere rilevata anche d’ufficio, datane in ipotesi la condivisibilità, presuppone che tale natura sia stata accertata in sede di merito o comunque risulti ex actis.

In realtà, come si è detto, tale profilo non risulta affatto prospettato nella fase di merito, nè emerge dalla prospettazione comune delle parti, atteso che da quest’ultima emerge soltanto che l’area de qua è adibita a parcheggio.

Ora, lo stabilire se l’area stessa ha natura cortilizia non emerge certamente ex se da tale destinazione, sicchè sarebbe necessaria una indagine di fatto per accertare se la invocata natura sussista o meno, ma un siffatto accertamento di fatto risulta del tutto incompatibile con la presente sede di legittimità, cosa questa che comporta l’inammissibilità del motivo in esame.

Con il secondo mezzo, si prospetta la questione relativa alla violazione di una norma (la L. n 765 del 1967, art. 19) avente natura pubblicistica e relativa all’obbligo di riservare a parcheggio un’area attigua ai fabbricati destinati a civile abitazione.

Anche a voler aderire alla tesi secondo cui l’erronea indicazione della norma applicabile (si tratta in realtà dell’art. 18 della legge citata) non rilevi, atteso che dal contesto del motivo emerge chiaramente quale sia la disposizione che si intende invocare, il motivo non può trovare accoglimento.

Lo stesso risulta sollevato per la prima volta in questa sede e non emerge affatto, nè risulta ex actis, se la zona destinata a parcheggio sia delle dimensioni minime prescritte dalla legge ovvero più ampia, tale cioè da non risentire, ai fini della normativa invocata, della restrizione della stessa conseguita alla costituzione della servitù coattiva di passaggio.

La carenza di tale dato non consente quindi di apprezzare la censura nell’atteggiarsi concreto della stessa, cosa questa che non consente l’accoglimento del motivo come proposto.

Con il terzo mezzo, per in verso si lamenta che non sia stata effettuata la valutazione delle contrapposte esigenze dei due fondi;

questo profilo era stato affrontato dalla sentenza impugnata che aveva ritenuto da un lato che il primo giudice, il giudizio del quale andava condiviso, aveva compiutamente valutato la situazione dei due fondi, pervenendo alla soluzione poi adottata e confermata in secondo grado e dall’altro che la odierna ricorrente non aveva sollevato alcuna ipotesi alternativa a quella ipotizzata dal CTU, cosa questa che dimostra anche la genericità della doglianza.

Tali considerazioni consentono di ritenere tale aspetto del motivo privo di consistenza e pertanto da respingere.

L’altro aspetto concerne, superata in base alle considerazioni svolte a proposito del primo motivo, la questione della natura cortilizia dell’area, la natura edificatoria dell’area delle odierne resistenti.

La questione è nuova, non essendo stata posta nel corso del giudizio di merito, ma, anche a volerla ritenere implicita, la stessa è infondata, atteso che la vocazione edificatoria non viene meno per il fatto che la stessa non sia stata posta in concreto in atto, segnatamente in un caso come il presente, in cui, la mancanza di una sufficiente via d’accesso alla strada pubblica avrebbe impedito la possibilità di ottenere la concessione edilizia.

Il motivo deve essere pertanto respinto e, con esso, il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.700,00 di cui 6. 3.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA