Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17899 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 00635-2018 proposto da:

F.M., in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima

ditta individuale M.F. TRASPORTI, elettivamente domiciliato

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GINO ANDREINI;

– ricorrente –

contro

P.F.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA,

357, presso lo studio dell’avvocato ANDREA D’AMBROSIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCO SPERONELLO;

– controricorrente –

E

contro

D.N., B.D., elettivamente domiciliate in ROMA, V.

TRIONFALE 6551, presso lo studio dell’avvocato MARIA GIOVANNA RUO,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO

BORSACCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 739/2017 del TRIBUNALE di PISA, depositata il

08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.F. ricorre, con atto affidato a quattro motivi, avverso sentenza del Tribunale Pisa, n. 00739 del 08/06/2017, quale giudice di appello su sentenza del Giudice di Pace della stessa sede, in tema di risarcimento danni causati dal Francia nell’accedere con proprio autocarro, munito di gru, in un cortile (denominato in sentenza “resede”), o comunque nello spazio non edificato, di proprietà di B.D. e di D.N., per consegnare una stufa ad F.I.P., che l’aveva acquistata presso un grande magazzino.

Resistono, con separati controricorsi B.D. e N.D., da un lato, F.I.P. dall’altro.

Il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso.

Le parti non hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso di M.F. censurano la sentenza d’appello con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; in particolare il primo mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 348 e 342 c.p.c.; il secondo mezzo propone vizio di omesso esame di fatto decisivo; il terzo motivo propone vizio di nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., e, infine, il quarto motivo torna sulla violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 345 c.p.c.

Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, che, essendo considerato dalla notaia come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Ciò premesso può anche passarsi all’esame dei singoli motivi, per rilevare che: il primo è manifestamente inammissibile perchè il giudice d’appello ha ritenuto adeguato l’atto di impugnazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c., affermando che le appellanti B. e N. avevano chiaramente indicato in quali violazioni fosse incorso il Giudice di Pace ed ha comunque ritenuto l’atto di impugnazione conforme al disposto dell’art. 342 c.p.c. e la censura non spiega in che modo la sentenza impugnata avrebbe violato il disposto di legge.

Il secondo motivo è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ma chiede, in concreto, una rivalutazione dei fatti di causa e si limita ad individuare il fatto decisivo nella diversa decisione presa dal Tribunale rispetto a quella del Giudice di Pace. Esso è, pertanto, manifestamente inammissibile.

Il terzo motivo deduce nullità della sentenza ma ciò fa impropriamente, in quanto, anche in questo caso, parte ricorrente intende contestare il diverso ragionamento decisorio effettuato dal Tribunale, che ha correttamente ed esaustivamente evidenziato che la sentenza del Giudice di Pace non conteneva alcuna motivazione di condanna e, pertanto, non poteva neppure accedersi all’istanza di correzione del dispositivo, chiesta dal F..

Il Tribunale ha, viceversa, ritenuto correttamente che il F. avrebbe dovuto proporre appello incidentale, il che non era avvenuto.

Il quarto ed ultimo motivo, prospettato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 345 c.p.c., è inammissibile in quanto il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse stata modifica alcuna della domanda, o che comunque fosse stata proposta in appello una domanda nuova, esaustivamente spiegando il titolo di responsabilità in base al quale avevano agito le attrici, richiamando l’art. 2043 c.c., escludendo qualsiasi interferenza con il contratto di trasporto concluso dal F., e che vedeva quale parte destinataria il P.F., in quanto la B. e la N. si dolevano dell’essere state lese dal fatto illecito di un soggetto (il F., appunto) non legato ad esse da alcun preesistente rapporto giuridico e quindi in violazione del principio generale del divieto di ingerenza nella sfera giuridica altrui.

Il ricorso, deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA ed IVA per legge su detto importo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA