Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17899 del 19/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017), n. 17899
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6191-2017 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 11,
presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato M.L.;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI CASERTA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 21429/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 24/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
RILEVATO
che:
con ordinanza 22 ottobre 2016, n. 21429, questa Corte ha accolto il ricorso proposto dal sig. E.O., difeso dall’avv. M.L., condannando l’intimato Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge;
l’avv. M. ha proposto istanza di correzione materiale dell’ordinanza nella parte in cui non provvede sulla sua istanza di distrazione delle spese processuali;
l’amministrazione intimata non ha svolto difese;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso, ammissibile (cfr. Cass. Sez. Un. 16037/2010), è altresì fondato, trovando la lamentata omissione riscontro in atti; non vi è luogo a provvedere sule spese processuali.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi l’errore materiale denunciato integrando il dispositivo dell’ordinanza 24 ottobre 2016, n. 21429 mediante l’inserimento, dopo le parole “accessori di legge”, delle seguenti: “con attribuzione al difensore avv. M.L. dichiaratosi antistatario”.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017