Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17899 del 09/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 09/09/2016), n.17899
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4293/2015 proposto da:
ATAC AZIENDA MOBILITA’ COMUNE ROMA SPA, in persona
dell’Amministratore Delegato e Legale rappresentate pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso
lo studio dell’avvocato MARINA DI LUCCIO, che la rappresenta e
difende, giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA
195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIA BRUSCHI, giusta
mandato a margine al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3408/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
7/4/2014, depositata il 12/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 agosto 2014, confermava la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da F.D. contro l’ATAC s.p.a., intesa al riconoscimento del diritto al computo nella anzianità del servizio prestato in base ad un contratto di formazione e lavoro poi trasformato in contratto a tempo indeterminato alla sua scadenza, con conseguente condanna della società alle differenze retributive. La Corte di merito, per quello che in questa sede ancora rileva, aderiva alla tesi interpretativa secondo cui la garanzia prevista dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito in L. 19 dicembre 1984, n. 863, è vincolante anche in relazione agli istituti previsti non già dalla legge ma, come nel caso degli scatti di anzianità, dalla contrattazione collettiva. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’ATAC s.p.a. affidato a due motivi. Il F. resiste con controricorso. La presente controversia è di contenuto identico ad altre che questa Corte ha ormai risolto (Cass. n. 10108 del 29 aprile 2013; Cass. ord. n. 14229 del 28/06/2011 e, in fattispecie simile, Cass. n. 13496 del 13/06/2014 ed identiche: Cass. n. 25362 del 17 dicembre 2015; Cass. 25361 del 17 dicembre 2015) nel senso della infondatezza di entrambi i motivi di ricorso in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite (con la sentenza n. 20074/2010, a composizione di un contrasto venutosi a creare nell’ambito della sezione lavoro) sulla scorta del quale è stata decisa l’impugnata sentenza. Anche i profili di incostituzionalità per contrasto con i principi sull’autonomia e libertà sindacale di cui agli artt. 3, 39 e 41 Cost., sono stati esclusi nelle menzionate pronunce (cfr. Cass. n. 10108/2013 e Cass. n. 12229/2011 cit.; ribadite poi da Cass. n. 25362 del 17 dicembre 2015; Cass. 25361 del 17 dicembre 2015). Per tutto quanto esposto, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il F. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., adesiva alle conclusioni della riportata relazione che sono pienamente condivise dal Collegio. Pertantoamo; il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell’avv. Sergio Vacirca per dichiarato anticipo fattone. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione all’avv. Sergio Vacirca.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016