Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17899 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 04/07/2019), n.17899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27265/2016 proposto da:

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore S.D.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO LIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14,

presso lo studio dell’avvocato MARCO BARBERA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SILVIO MAROZZI;

– controricorrente –

e contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 796/2016 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

depositata il 22/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, in via principale cassazione con rinvio per

integrazione del contraddittorio, in via subordinata l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO LIO;

udito l’Avvocato SILVIO MAROZZI.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

L’Automobil Club d’Italia s.p.a. (di seguito, ACI), intervenuta nella procedura esecutiva a carico di Automobil Club di Palermo (di seguito, Aci Palermo), propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., notificato il 18 novembre 2016, articolato in quattro motivi, nei confronti degli altri intervenuti, C.G., Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., F. Ponte s.p.a. e Targa Florio Onlus, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 796 del 2016, pubblicata il 22.9.2016, notificata in pari data, avente ad oggetto una opposizione, ex artt. 617 e 512 c.p.c., al progetto di distribuzione del ricavato della vendita in una procedura esecutiva immobiliare iniziata nel 1997.

Questi i fatti, per quanto ancora qui rilevano:

– nel marzo 2013, nella procedura esecutiva immobiliare n. 174/1997 nei confronti di ACI Palermo, intrapresa dal creditore procedente Cipi s.p.a., pendente presso il Tribunale di Termini Imerese, il delegato incaricato predispose e depositò il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita considerando tempestivo l’intervento effettuato da C.G. nel 1999, prima dell’emissione dell’ordinanza di vendita, sulla base di una provvisionale per 50 milioni di Lire, pari a Euro Euro 25.822,84, riconosciutagli nella sentenza non definitiva n. 185/1999 resa dal Tribunale di Palermo, e tardivo il successivo intervento dello stesso, effettuato in data 16 maggio 2006 sulla base della sentenza definitiva di condanna n. 10773/2005 emessa dal Tribunale di Palermo, che aveva portato il suo credito a Euro 233.741,31;

– il C. contestò il progetto di distribuzione, lamentando che il suo intervento – dispiegato in due tempi, ma a suo avviso da considerarsi unitariamente- fosse stato erroneamente considerato dal solo in parte tempestivo e in parte tardivo, con conseguente incapienza dovuta al concorso con altro creditore chirografario intervenuto, Automobile Club d’Italia s.p.a. (ACI), il quale aveva dispiegato un intervento per Euro 4.396.175, 41;

– il Giudice dell’Esecuzione, con provvedimento reso il 22.10.2013, in accoglimento delle contestazioni mosse dal C., riconobbe la tempestività del suo complessivo intervento, considerandolo unitariamente e a far data dal 1999, modificando in tal senso il progetto di distribuzione;

– avverso tale ordinanza, il 3.12.2013 ACI propose ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 2 e art. 512 c.p.c., esclusivamente nei confronti degli altri intervenuti, ovvero di C.G., Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., della F. Ponte s.p.a. e della Targa Florio Onlus.

– con provvedimento reso in data 19.12.2013, il Giudice dell’Esecuzione sospese la distribuzione e l’assegnazione della residua somma di Euro 377,799,29;

– il Tribunale di Termini Imerese, al termine del giudizio di merito, con la sentenza qui impugnata, respinse l’opposizione agli atti esecutivi proposta da ACI.

In particolare, il Tribunale ritenne che:

– la sentenza di condanna generica fosse titolo esecutivo nei limiti della somma oggetto della condanna provvisionale e che, per la somma eccedente la provvisionale, il titolo esecutivo fosse costituito dalla sentenza di condanna definitiva;

– l’intervento del C. del 1999 avesse natura composita (titolato per la parte di credito liquido, e non titolato per i danni ancora da liquidare);

che, secondo la disciplina antecedente alla riforma ex lege n. 80 del 2005 – applicabile nella specie ratione temporis -, non fosse necessario che il credito dell’interventore nella esecuzione immobiliare fosse liquido ed esigibile, poichè, altrimenti, il codice di rito lo avrebbe specificato, come per l’esecuzione mobiliare, e che tale assunto fosse confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6885/2008);

che l’atto di intervento depositato sulla base di una sentenza definitiva dovesse considerarsi come specificazione dell’intervento in precedenza depositato sulla base della sentenza contenente una provvisionale di condanna ex art. 278 c.p.c. e che non fosse applicabile al caso di specie quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 6072/2012. Il Tribunale riteneva, in particolare, che quest’ultima pronuncia (secondo la quale “In tema di esecuzione forzata, allorchè l’esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, cui segua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l’entità dei credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto “ex tunc”, un valido titolo esecutivo, in ragione dell’effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo, sempre che tale sostituzione o modifica del titolo sia portata a conoscenza del giudice dell’esecuzione”) riguardasse un’esecuzione iniziata sulla base di un titolo provvisoriamente esecutivo, e che non fosse invece possibile intraprendere alcuna azione esecutiva sulla base di una sentenza di condanna generica; e che, inoltre, nella sentenza citata la questione riguardasse un differente riconoscimento del credito tra il giudizio a cognizione sommaria e quello a cognizione piena, e che nel caso in esame si vertesse invece sull’integrazione della statuizione sull’an del riconoscimento del credito mediante statuizione sul quantum.

Resiste con controricorso il solo C.G..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Sia l’Automobil Club d’Italia che il C. hanno depositato memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 563 c.p.c., abrogato dalla L. n. 80 del 2005, ma ritenuto applicabile ratione temporis, laddove il Tribunale ha ritenuto che nell’esecuzione immobiliare fosse possibile depositare un atto di intervento per un credito non liquido.

La ricorrente – premesso che il credito di cui al primo atto di intervento depositato dal C. era stato determinato nel suo ammontare; che alla provvisionale era seguita una sentenza di condanna al pagamento di un importo di misura superiore; che, sulla base di tale pronuncia, il C. il 16.05.2006 (quindi successivamente all’1.03.2006, data fino alla quale era consentito ex art. 563 c.p.c., l’intervento ai creditori non muniti di titolo) aveva depositato atto di intervento per il maggior importo accertato, che, in relazione a tale ultimo importo, era quindi da considerarsi tardivo -, lamenta che la sentenza impugnata, laddove afferma che, prima della riforma, era possibile un intervento nell’esecuzione immobiliare per un credito non liquido, violi l’art. 563 c.p.c., applicabile ratione temporis, nell’interpretazione ad esso data dalla giurisprudenza maggioritaria.

La ricorrente deduce infatti che, prima della riforma, il diritto di credito dei creditori intervenuti (anche non muniti di titolo esecutivo) dovesse essere sia certo che liquido; e che l’unica differenza rispetto alle esecuzioni mobiliari fosse che nelle procedure immobiliari potesse difettare il solo requisito di esigibilità (ciò in quanto altrimenti il creditore ipotecario con credito inesigibile, per effetto della purgazione dovuta alla vendita forzata, avrebbe perso la garanzia del credito).

La ricorrente adduce che tale concetto sia stato chiaramente espresso dalla giurisprudenza, anche con la sentenza n. 6885/2008, richiamata ma erroneamente interpretata dal Tribunale. Deduce pertanto che, nel caso in esame, il credito del C., nel primo intervento del 1999, fosse certo, liquido ed esigibile nei soli limiti della provvisionale; ma che per il residuo importo non fosse affatto liquido, non essendo determinato nel suo ammontare, in quanto ancora soggetto ad accertamento giudiziale.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 499 c.p.c., art. 512 c.p.c. e art. 617 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha affermato che ogni questione sostanziale riguardante l’esistenza e l’ammontare del credito non sia utilmente proponibile, ex art. 512 c.p.c., nella fase di distribuzione del ricavato.

La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, laddove afferma che ricondurre nell’alveo delle contestazioni sull’ammontare della distribuzione rilievi relativi all’ammissibilità di un intervento per un credito non liquido comporterebbe una disapplicazione del termine previsto dall’art. 617 c.p.c., abbia male interpretato Cass. n. 4763/1993, la quale infatti stabilirebbe che ogni questione sostanziale riguardante l’esistenza e l’ammontare del credito sia utilmente proponibile nella fase di distribuzione del ricavato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 512 c.p.c..

La ricorrente deduce che, nel caso in esame, l’intervento del C. avesse a oggetto un credito liquido e un credito illiquido; che la mancata ammissione alla distribuzione del secondo intervento non avrebbe potuto essere impugnata in quanto, per la parte illiquida, il credito non era stato nemmeno precisato nel suo ammontare, per cui un’opposizione sarebbe stata priva di oggetto; che infatti ACI, in sede di contestazioni ex art. 512 c.p.c., non avesse voluto sindacare l’intervento del C. del 1999, ma la natura di “tempestivo” attribuita a quello successivamente depositato nel 2006; che, inoltre, ACI non avesse intenzione di sollevare obiezioni sul titolo esecutivo nelle more ottenuto dal C., ma solo limitarsi a eccepirne la tardività, quanto al maggior credito conseguito, nell’esecuzione immobiliare in oggetto; che tale attività fosse e sia possibile esplicare col rimedio previsto dall’art. 512 c.p.c., posto che la questione avrebbe riguardato solo la qualificazione dell’atto di intervento e non il diritto di depositare lo stesso nel processo esecutivo.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 278 c.p.c. e art. 499 c.p.c., laddove il Tribunale ha affermato che l’atto di intervento depositato sulla base di una sentenza definitiva sia una specificazione del credito di cui all’atto di intervento depositato sulla base di sentenza con condanna al pagamento della provvisionale ex art. 278 c.p.c..

La ricorrente lamenta che, quantunque il primo intervento sia da considerarsi composito (in quanto avente una componente di credito liquida e una illiquida), l’intervento effettuato sulla base della provvisionale non conservi efficacia anche per la parte illiquida; e che sia applicabile nella specie quanto stabilito da Cass. n. 6072/2012. La ricorrente osserva come detta pronuncia – secondo la quale, in caso di titolo che accerti un maggior credito rispetto al titolo in precedenza azionato, è necessario, per la differenza positiva, depositare un ulteriore atto di intervento – abbia affermato che, come già stabilito in precedenti pronunce, la soluzione adottata dall’art. 653 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo esprima un principio valido per tutte le ipotesi in cui un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo, posto in esecuzione, venga modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento anch’esso esecutivo; che, nel caso della provvisionale, la sentenza di merito non ne comporti la caducazione, ma la sostituzione, qualora comunque riconosca i medesimi presupposti di fatto; che tale effetto sostitutivo ex tunc non determini l’eliminazione dal mondo del diritto delle statuizioni contenute nella precedente sentenza, ma solo la conferma delle stesse che cambiano fonte; e che, in caso di mutamento solo quantitativo (con sola modifica dell’entità del diritto effettivamente riconosciuto), ove la modifica comporti la spettanza di una somma maggiore, sia necessario un formale intervento.

Con il quarto motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 92 c.p.c., comma 2, laddove il Tribunale ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Il ricorso porrebbe essenzialmente due questioni:

– se, nella disciplina precedente alla riforma del 2006, fosse ammissibile l’intervento nelle procedure esecutive immobiliari anche per crediti illiquidi;

– se, in una fattispecie alla quale si applica, ratione temporis, la disciplina precedente alla riforma del 2006, l’intervento tempestivo èr fondato su una provvisionale contenuta in una sentenza non definitiva di condanna generica possa essere considerato unitariamente con altro intervento, successivo alla emissione dell’ordinanza di vendita, fondato sulla sentenza di condanna definitiva, ovvero se quest’ultimo possa essere ritenuto meramente specificativo del precedente e venga pertanto a costituire un tutt’uno con esso (potendo essere considerato, in tal modo un unico intervento tempestivo, da preferire agli interventi tardivi nella distribuzione del ricavato).

Preliminarmente vanno spese però alcune osservazioni in merito alla procedibilità del ricorso.

Nello stesso ricorso si precisa infatti che la sentenza impugnata è stata notificata alla parte in data 22.9.2018, ma, dall’esame anche del fascicolo della ricorrente, emerge la mancanza della relata di notifica che, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, deve essere depositata unitamente al ricorso ed alla copia autentica della sentenza impugnata, a pena di improcedibilità.

Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di chiarire che “la previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Cass. SU 9005/2009; nello stesso senso (Cass. SU 9005/2009; nello stesso senso Cass. 20883/2015 e Cass. 1386/2017).

Tuttavia, poichè il deposito della copia notificata della sentenza è finalizzato alla possibilità di verificare la tempestività del ricorso stesso, non si fa luogo nel caso in esame alla declaratoria di improcedibilità in quanto il ricorso è in ogni caso tempestivo: esso supera la c.d. prova di resistenza, essendo stato notificato entro i sessanta giorni dalla notifica della sentenza (la sentenza è stata infatti notificata in data 22 settembre 2016, e il ricorso in data 18 novembre 2016).

Superato il profilo di procedibilità, esiste tuttavia un secondo problema preliminare, che questa Corte deve rilevare d’ufficio e che

impedisce di esaminare nel merito il ricorso: nè il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi a questa Corte e neppure, a monte, il ricorso introduttivo della opposizione agli atti esecutivi, risultano essere stati notificati alla parte debitrice (l’Automobile Club di Palermo), e neppure al creditore procedente C.I.P.I. s.p.a. atteso che la controversia si è incentrata sulla distribuzione del ricavato della vendita immobiliare tra creditore procedente ed intervenuti, ed in particolare sulla tempestività del secondo intervento del C., che, ove considerato unitariamente al primo, porterebbe all’assegnazione di una ben più congrua somma in favore del C. a discapito delle pretese vantate dal Automobil Club Italia s.p.a..

Il che comporta che il giudizio di primo grado si è celebrato a contraddittorio non integro, e di conseguenza deve essere rinnovato. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di esecuzione forzata, nella controversia sorta in sede di distribuzione del ricavato, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., avente origine dalla contestazione sollevata da un creditore in ordine all’esistenza o al grado della causa di prelazione di altro creditore il debitore esecutato è parte necessaria del giudizio, sicchè lo stesso – e tutti i creditori, siano essi procedente o intervenuti – deve essere convenuto in giudizio, incipendentemente dalla circostanza che abbia” o meno partecipato alla discussione del progetto di distribuzione (v. Cass. n. 1316 del 2012).

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata al primo giudice, ovvero al Tribunale di Termini Imerese, in persona di diverso giudicante, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio, affinchè esamini la domanda nel contraddittorio anche con il debitore esecutato, Automobil Club Palermo e con il creditore procedente, Cipi s.p.a., litisconsorti necessari illegittimamente pretermessi, provvedendo anche sulle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Termini Imerese in persona di diverso giudicante, quale giudice in unico grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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