Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17898 del 30/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17898
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PUBBLICITA’ ZANGARI SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA
46, presso lo studio dell’avvocato FRASCAROLI RUGGERO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio
dell’avvocato RAIMONDO ANGELA, che lo rappresenta e difende, giusta
delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 87/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 09/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
08/07/2010 dal Presidente e Relatore Dott. ENRICO PAPA;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del SOSTITUTO
PROCURATORE GENERALE Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per
l’estinzione del processo per cessata materia del contendere per
intervenuto sgravio, con le conseguenze di legge.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
La Pubblicità Zangari S.r.l. impugna con cinque motivi la sentenza indicata in epigrafe, che, respingendo il gravame della contribuente, aveva ancora disatteso la sua impugnativa di alcuni avvisi di accertamento, emessi dal Comune di Roma, per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità per l’anno 2002.
Il Comune resiste con controricorso.
Nelle more, la ricorrente ha depositato “istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere”, per “avvenuta definizione bonaria della lite”, con spese compensate, istanza sottoscritta per adesione da controparte.
Attivata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso nella maniera riportata in epigrafe.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
La lite risulta definita ai sensi della Delib. Consiglio Comunale 26 marzo 2009, n. 31, art. 4, che ha esteso, a mente della L. n. 289 del 2002, art. 13, la definizione agevolata all’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
Tale disposizione espressamente prevede la cessazione della materia del contendere.
Le parti concordano sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010