Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17898 del 30/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PUBBLICITA’ ZANGARI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA

46, presso lo studio dell’avvocato FRASCAROLI RUGGERO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato RAIMONDO ANGELA, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 09/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2010 dal Presidente e Relatore Dott. ENRICO PAPA;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del SOSTITUTO

PROCURATORE GENERALE Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’estinzione del processo per cessata materia del contendere per

intervenuto sgravio, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

La Pubblicità Zangari S.r.l. impugna con cinque motivi la sentenza indicata in epigrafe, che, respingendo il gravame della contribuente, aveva ancora disatteso la sua impugnativa di alcuni avvisi di accertamento, emessi dal Comune di Roma, per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità per l’anno 2002.

Il Comune resiste con controricorso.

Nelle more, la ricorrente ha depositato “istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere”, per “avvenuta definizione bonaria della lite”, con spese compensate, istanza sottoscritta per adesione da controparte.

Attivata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso nella maniera riportata in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

La lite risulta definita ai sensi della Delib. Consiglio Comunale 26 marzo 2009, n. 31, art. 4, che ha esteso, a mente della L. n. 289 del 2002, art. 13, la definizione agevolata all’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Tale disposizione espressamente prevede la cessazione della materia del contendere.

Le parti concordano sulla compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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