Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17898 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20369-2019 proposto da:

S.L., S.S.C., elettivamente domiciliate

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentate e

difese dall’avvocato GIANFRANCO SCOGLIO;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato

GABRIELLA DI CESARE;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 517/2019 del

TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 07/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STANISLAO DE MATTEIS che letto

l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte riunita in camera di

consiglio, rigetti il regolamento di competenza dichiarando la

competenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di

Teramo, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2017 S.C.S. e S.L. convennero dinanzi al tribunale di Teramo L.G., esponendo che:

-) avevano concesso in locazione al convenuto un fondo affinchè il conduttore lo destinasse a parcheggio riservato ai clienti del campeggio da lui gestito;

-) il contratto venne simulatamente qualificato dalle parti come comodato;

-) scaduto il sessennio di durata legale delle locazioni diverse da quelle ad uso abitativo, il conduttore aveva rifiutato la restituzione del fondo, invocando la maggiore durata prevista per i contratti di affitto di fondo rustico.

Chiesero pertanto che il Tribunale dichiarasse che il contratto stipulato inter partes fosse in realtà una locazione ad uso non abitativo e non un comodato, nè un affitto di fondo rustico.

2. Il convenuto si costituì ed eccepì l’incompetenza ratione materiae del Tribunale, sostenendo che la controversia doveva qualificarsi come controversia agraria, e pertanto rientrasse nella competenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di Teramo.

Nonostante tale eccezione di incompetenza, il convenuto formulò comunque una domanda riconvenzionale, chiedendo che il Tribunale accertasse che il contratto stipulato inter partes fosse da qualificare come affitto di fondo rustico.

3. Il giudice monocratico del Tribunale di Teramo con ordinanza del 2 marzo 2018 dichiarò di “rigettare l’eccezione di incompetenza ratione materiae”.

Quindi, con la definitiva sentenza 7 giugno 2019 n. 517, il Tribunale (in persona di differente magistrato) declinò la propria competenza in favore di quella della Sezione specializzata agraria.

Il Tribunale, dopo aver affermato che la competenza per materia non potrebbe essere stabilita in limine litis, “perchè occorre preliminarmente accertare se ci si trova dinanzi ad un contratto di locazione commerciale ovvero un contratto agrario”, ha ritenuto che nel caso di specie il fondo oggetto del contratto fosse destinato alla coltivazione di grano e girasoli, e che la circostanza che una parte di esso fosse destinata a parcheggio non ne mutava la destinazione agricola.

Stabilito ciò, e dopo avere affermato la propria incompetenza ratione materiae, il Tribunale ritenne ugualmente di accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, e dichiarò “la simulatone del contratto di comodato sottoscritto in data 13 maggio 2015 e di sussistenza del contratto di affitto fondo rustico”.

4. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenze S.C.S. e S.L.. L.G. ha resistito con controricorso.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte chiedendo, previo rigetto dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata da L.G., che fosse dichiarata la competenza ratione materiae della sezione specializzata agraria del Tribunale di Teramo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va esaminata per prima, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 2, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente.

Questi ha dedotto (pp. 9-11 del controricorso il ricorso sarebbe inammissibile poichè proposto da un avvocato privo di procura speciale, e che ha agito in base ad una procura rilasciata in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito.

1.1. L’eccezione, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, è infondata.

Il regolamento di competenza, infatti, pur introducendo un procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, non dà vita ad un giudizio di legittimità in senso stretto, ma ad un procedimento incidentale volto esclusivamente a risolvere una questione pregiudiziale di rito. Di conseguenza esso può essere proposto da un avvocato, anche non cassazionista, in virtù della procura conferitagli per assistere la parte nei gradi di merito, salvo che tale facoltà non sia espressamente esclusa.

2. Sempre in via preliminare, va rilevato come ai fini della decisione del presente regolamento sia irrilevante la circostanza che il giudice di merito abbia dapprima dichiarato la propria incompetenza per materia, e quindi esaminato ed accolto la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.

In simili abnormi evenienze deve infatti trovare applicazione del principio, già ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il giudice, una volta dichiarata la propria incompetenza per qualsivoglia ragione, si spoglia della potestas iudicandi, con la conseguenza che tutte le ulteriori ed eventuali statuizioni contenute nella sentenza si devono ritenere tamquam non essent, e non vi è necessità alcuna di impugnarle (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1093 del 17/01/2019, Rv. 652611 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015, Rv. 636624 – 01; Sez. U, Sentenza n. 24469 del 30/10/2013, Rv. 627991 – 01).

3. Col primo motivo del proprio ricorso le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 38 e 324 c.p.c..

Sostengono che il tribunale non avrebbe potuto dichiarare la propria incompetenza per materia, dal momento che sulla questione della sussistenza della competenza del Tribunale ordinario si era formato il giudicato, in conseguenza della ordinanza adottata il 2 marzo 2018 del giudice monocratico.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che l’ordinanza 2 marzo 2018 fu una mera ordinanza istruttoria, e non una ordinanza decisoria della questione di competenza.

Ciò in considerazione della circostanza che essa venne pronunciata senza previa precisazione delle conclusioni e senza previo scambio delle conclusionali e delle repliche.

Naturalmente la circostanza che in quella ordinanza il giudice avesse succintamente motivato le ragioni del c.d. “accantonamento” della questione di competenza non ne muta la natura giuridica.

4. Col secondo motivo le ricorrenti sostengono che erroneamente il Tribunale ha qualificato come “controversia agraria” quella sottopostagli.

Deducono che il contratto stipulato tra le parti non aveva lo scopo di garantire all’utilizzatore un “reddito agricolo derivante dalla coltivazione del fondo”; che le stesse condizioni del contratto (le quali imponevano all’utilizzatore di consentire l’accesso al fondo solo ai clienti del camping, e non ad altri) dimostravano che scopo del negozio era garantire all’utilizzatore uno spazio da destinare a parcheggio; che il fondo oggetto del contratto era incolto, nè mai venne coltivato.

4.1. Il motivo è infondato.

La L. 2 marzo 1963, n. 320, art. 1, nell’istituire le sezioni specializzate agrarie dei Tribunali e delle Corti d’appello, stabilì che fossero ad esse trasferite le competenze delle preesistenti “sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari”, costituite presso i Tribunali e le Corti d’appello.

Le competenze di tali disciolte sezioni specializzate consistevano nella risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari: ovvero tutte “le controversie relative ai contratti agrari di colonia parziaria, di piccolo atto e di salariato fisso”, che in precedenza spettavano ai disciolti “Comitati di conciliazione e commissioni arbitrali”, previsti dal R.D.L. 12 novembre 1921, n. 1659, art. 16, e mutuate dalle ancor più risalenti “Commissioni Mandamentali Arbitrali”, di cui al D.Lgs. 6 maggio 1917, n. 871, art. 16).

Per principio ormai secolare, dunque, la competenza delle sezioni specializzate agrarie è circoscritta alle controversie contrattuali: ovvero le controversie nelle quali, indipendentemente dalla fondatezza delle relative istanze, venga dedotta l’esistenza di un contratto agrario come fatto costitutivo della pretesa o dell’eccezione.

Appartiene infatti alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato l’applicazione ovvero l’esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle controversie che presuppongono l’accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica. Ne consegue che tale competenza ricorre sia nel caso in cui la questione attinente all’applicabilità delle norme speciali venga eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo, sia nell’ipotesi in cui ne venga invocato dall’attore l’accertamento negativo (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19331 del 20/07/2018, Rv. 650244 – 01; tale principio è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte: in tal senso la sentenza capostipite è Sez. 2, Sentenza n. 168 del 25/01/1971, in seguito sempre conforme; da ultimo, nello stesso senso, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17025 del 25/06/2019, Rv. 654614 – 01).

4.2. Nel caso di specie, il convenuto pose a fondamento della propria eccezione l’esistenza di un contratto agrario: e poichè la competenza si determina in base alla prospettazione del rapporto giuridico per come compiuta dalle parti, tanto bastava ad escludere la competenza del tribunale ordinario.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate integramente tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda e delle anomalie, sopra rilevate, contenute nella sentenza impugnata.

5.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso e dichiara la competenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di Teramo;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.C.S. e S.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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