Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17897 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2773-2017 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO, PROCURA

GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1367/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

1. La Corte d’appello di Torino, respingendo il gravame del sig. B.B., cittadino del Mali, ha confermato la decisione del Tribunale di respingere il ricorso di quest’ultimo avverso il diniego di qualsiasi forma di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale.

Il richiedente aveva riferito che la sua famiglia da anni era in lite con un’altra famiglia di (OMISSIS), che coltivava un terreno limitrofo e i cui animali tendevano a sconfinare; che suo fratello aveva ferito qualcuno appartenente all’altra famiglia e che lo stesso richiedente era stato ferito; che le autorità erano intervenute e la sua famiglia continua a vivere e coltivare la terra in Mali senza ostacoli da parte della famiglia confinante. A giudizio della Corte, l’appellante non correva dunque il rischio di subire danni gravi rientrando nel proprio paese e neppure poteva giustificarsi il riconoscimento del diritto a un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

Il sig. B. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione di norme di diritto, si censura il diniego di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), è inammissibile perchè le censure sono svolte su un piano di puro merito, allegandosi che in Mali si registrerebbe una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato: il che costituisce appunto questione di fatto non deducibile in sede di legittimità.

2. Inammissibile è anche, per la stessa ragione, il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego di riconoscimento della protezione umanitaria, sempre denunciando, formalmente, violazione di norme di diritto, ma nella sostanza invocando “i report sul Mali prodotti in giudizio”, che dimostrerebbero l’esistenza di molteplici circostanze che fanno ritenere che in caso di rimpatrio il ricorrente possa essere esposto a forme di discriminazione o di situazioni anche solo potenzialmente lesive dei diritti fondamentali dell’uomo”.

Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui viene riproposta, come giustificazione della protezione umanitaria, la vicenda della famiglia del ricorrente sopra descritta, inserendola nel quadro di un sistema di vendette private e di faide familiari che sarebbe dato registrare in Mali. Dalla decisione dei giudici di merito risulta, invero, che i contrasti della famiglia del ricorrente con la famiglia confinante erano stati risolti grazie all’intervento dell’autorità, sicchè è esclusa in fatto l’attualità di un pericolo per il ricorrente sotto tale profilo.

2. L’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso comporta l’inammissibilità del ricorso stesso.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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