Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17897 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 03/07/2019), n.17897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8197-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FUSCO 104,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO ANTIGNANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCA COSTANTINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5058/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

06/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 6 settembre 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.A. contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, era stato rettificato, ai fini IRPEF, il reddito della contribuente in relazione all’anno d’imposta 2008. Riteneva la CTR che erroneamente i giudici di primo grado, in presenza di fattori-indice di capacità contributiva (disponibilità di veicoli ed immobili), pur in difetto di prova contraria offerta dalla contribuente, avevano disposto l’annullamento dell’atto impositivo. Osservava, in particolare, il giudice di appello che la CTP, nel censurare l’accertamento perchè fondato su beni nella disponibilità dell’intero nucleo famigliare ma con attribuzione del maggior reddito alla sola ricorrente, non aveva considerato che era stata detratta dal maggior reddito accertato la metà del valore dell’abitazione, posseduta al 50% dall’altro coniuge, ed era stato altresì detratto il reddito dell’unico membro del nucleo famigliare percettore di reddito, mentre non erano state offerte idonee prove circa eventuali redditi esenti, eventualmente di competenza degli altri membri della famiglia.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 5 marzo 2018, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR accolto il gravame sulla base di circostanze mai dedotte con l’atto di appello, relative all’avvenuta detrazione dal maggior reddito accertato della metà del valore dell’abitazione, in quanto posseduta al 50% dall’altro coniuge, e al reddito dell’unico membro del nucleo famigliare percettore di reddito.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che “Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate” (Cass. n. 22595 del 2009). Più di recente, in linea con il principio di diritto innanzi richiamato, si è precisato che “Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti” (Cass. n. 29200 del 2018).

Orbene, alla luce di tali principi, la sentenza impugnata non merita censura, atteso che l’Agenzia delle entrate, nel ribadire con l’atto di appello la legittimità del proprio operato, si è implicitamente riportata a tutte le ragioni e argomentazioni poste a fondamento dell’avviso di accertamento, al quale fa riferimento il passaggio motivazionale censurato dalla ricorrente.

Il secondo motivo è articolato in due censure.

Con la prima la ricorrente lamenta che la CTR abbia determinato il reddito dell’intero nucleo famigliare in violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 3 e 4.

La censura è inammissibile, in quanto la ricorrente, sotto lo schermo di una violazione di legge, deduce in realtà un vizio motivazionale, richiedendo una riformulazione del giudizio di fatto, riservato in via esclusiva al giudice di merito. Va, difatti, rammentato che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017).

Con la seconda censura si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, in tema di contraddittorio endoprocedimentale.

La doglianza è infondata.

Posto che l’avviso di accertamento impugnato è relativo ad IRAP in relazione all’anno d’imposta 2008, va richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n. 11283 del 2016, secondo cui “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38,comma7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 10, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale”.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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