Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17896 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. II, 31/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EZIO 19, presso lo studio dell’avvocato LA RICCA MARINA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato

MAZZA’ MARIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

C.G., L.U., C.D.;

– intimati –

sul ricorso 4852-2006 proposto da:

L.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

E. MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato MARIO MAZZA’, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EZIO 19, presso lo studio dell’avvocato LA RICCA MARINA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

C.D., C.G., C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2623/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato LA RICCA Marina, difensore della ricorrente che ha

chiesto accoglimento delle difese depositate;

udito l’Avvocato MAZZA’ Susanna, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MAZZA’ Mario difensore del resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale e l’accoglimento delle difese

depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. conveniva in giudizio C.R., C.D. e C.G. chiedendo dichiararsi la incapacità naturale di sua madre M.M. con conseguente nullità ed inefficacia del di lei testamento pubblicato il 12/12/1989. L’attrice chiedeva inoltre: la riduzione della disposizione contenuta nel detto testamento e dichiararsi quindi la simulazione dell’atto di vendita intervenuto tra la M. ed il genero L.U. il 16/6/1985, ovvero ordinarne la collazione trattandosi di donazione indiretta; infine dichiarare aperta la successione della M. disponendo la divisione dei beni relitti ed il rendiconto della gestione.

Si costituiva solo C.R. la quale contestava la domanda dell’attrice.

Veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.U. che si costituiva sostenendo che tra lui e la moglie C.R. vigeva il regime di separazione di beni e che l’atto di vendita 10/6/1985 non configurava una donazione indiretta ed era valido essendo stato pagato il prezzo di vendita.

La causa, istruita con produzione documentale e con c.t.u., veniva decisa con sentenza non definitiva 15/4/1998 con la quale l’adito tribunale di Roma: rigettava le domande di cui ai punti a, b e c delle conclusioni dell’attrice; dichiarava inammissibile quella di simulazione; dichiarava aperta la successione di M. M.; disponeva la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divisione, di rendiconto e di divisione mobiliare.

L’attrice formulava ritualmente e tempestivamente riserva di appello.

Con sentenza definitiva 4/6/2002 il tribunale, accertata la indivisibilità dell’immobile caduto in successione (appartamento in Roma), ne attribuiva la proprietà a C.R. con obbligo di corrispondere a sua sorella A. il conguaglio pari a Euro 61.970,05.

Avverso le dette due sentenze C.A. proponeva appello al quale resistevano i coniugi C.- L. mentre gli appellati D. e C.G. rimanevano contumaci anche nel giudizio di secondo grado.

Con sentenza 7/6/2005 la corte di appello di Roma rigettava il gravame osservando: che sulla incapacità naturale del testatore mancava agli atti del processo la dimostrazione, certa e rigorosa, dello stato di incapacità di intendere e di volere di M. M. sia al momento della stipula dell’atto di compravendita con il suo genero L.U., sia in occasione della compilazione della scheda testamentaria; che nell’atto introduttivo del giudizio l’attrice aveva precisato che era sua intenzione di “esperire l’azione di simulazione e subordinatamente, trattandosi di donazione indiretta, l’azione di collazione”; che analoghi riferimenti erano contenuti in comparsa conclusionale; che il tribunale aveva rilevato l’inammissibilità della domanda di simulazione della vendita di un immobile ad un terzo per la mancanza della condizione per l’esercizio dell’azione di riduzione ex art. 564 c.c., ossia l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; che solo in sede di gravame l’attrice, modificando l’originario petitum e l’iniziale causa petendi, aveva assunto che l’accertamento della simulazione era svincolato dall’azione di riduzione della quota ereditaria e che l’atto di vendita era nullo per incapacità assoluta della venditrice; che tale tesi difensiva confliggeva peraltro con il fatto che risalendo la compravendita al giugno 1985, la M. sarebbe stata incapace all’epoca della stipula, quindi, tornata capace di disporre con il testamento del 6/6/1989 e nuovamente incapace all’atto dell’ultima disposizione testamentaria del 9/10/1989; che del pari era inaccoglibile la domanda di collazione del bene essendo tale istituto operativo solo nei confronti dei congiunti indicati dall’art. 737 c.c..

La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta da C.A. con ricorso affidato ad un solo motivo illustrato da memoria. Hanno resistito con separati controricorsi C.R. e L.U. il quale ha anche proposto ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. C.A. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del L.. Gli intimati Daniela e C.G. non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo del ricorso principale C.A. denuncia violazione degli artt. 1414, 564 e 737 c.c., nonchè vizi di motivazione, deducendo che in sede di gravame essa ricorrente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 564 c.c., comma 1, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che detta disposizione era lesiva dei diritti dell’erede e del suo diritto di agire in quanto subordinava l’esercizio dell’azione di riduzione da parte del legittimario all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. In ordine a tale punto decisivo la corte di appello ha omesso di pronunciarsi. La corte di merito ha anche frainteso l’art. 1414 c.c. e l’art. 564 c.c., atteso che l’azione di simulazione è autonoma rispetto a quella di riduzione: ne consegue che la proposta azione di simulazione non era subordinata all’onere di cui all’art. 564 c.c.. Quanto poi all’asserito mutamento di petitum e causa petendi, rilevato nella sentenza impugnata, è evidente il vizio di motivazione atteso che essa ricorrente in sede di appello non ha fatto altro che individuare ed identificare l’azione proposta sotto il profilo sia della domanda di simulazione della vendita in funzione dell’azione di riduzione, sia in funzione dell’istituto della collazione alla massa del bene venduto in quanto costituente donazione indiretta alla legittimarla C. R., In sede di gravame essa C.A. si è soffermata in ordine ai due aspetti della domanda, già proposta in primo grado e reiterata in secondo grado. La corte di appello ha violato anche l’art. 737 c.c. ritenendo l’istituto della collazione operativo solo nei confronti dei congiunti indicati nel detto articolo. Nella specie la domanda relativa alla collazione è stata proposta per il conferimento nell’asse ereditario della liberalità ricevuta dalla coerede C.R. in virtù dell’atto simulato intervenuto tra la de cuius ed il L.. Inoltre la corte di appello ha omesso di motivare in ordine alle richieste istruttorie avanzate da essa ricorrente al fine di provare che l’atto di compravendita in questione era nullo anche per le pressioni che la venditrice aveva ricevuto al momento della stipula del contratto.

Le dette numerose censure non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito esposte in relazione a ciascuna di esse.

Innanzitutto va rilevato che la corte di appello ha applicato la norma dettata dall’art. 564 c.c. con ciò ritenendo implicitamente manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale al riguardo sollevata dalla appellante C.A., attuale ricorrente principale.

In proposito va comunque osservato che la detta implicita decisione della corte di appello deve in questa sede essere confermata in applicazione dei principi enucleabili direttamente o indirettamente dalle seguenti sentenze che questa Corte ha pronunciato esaminando la questione della legittimità costituzionale del citato art. 564 c.c.:

– è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, della norma di cui all’art. 564 cod. civ., che condiziona la proponibilità dell’azione di riduzione all’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario nel solo caso in cui tale azione venga esercitata verso un terzo e non anche quando la stessa sia rivolta contro un altro coerede: tale disparità di trattamento, è, infatti, giustificata dal fatto che l’esigenza, cui risponde la citata norma, di porre il convenuto in grado di conoscere l’entità dell’asse ereditario è avvertita nella prima ipotesi assai più che nella seconda, in quanto si presume che il coerede abbia maggiori possibilità del terzo di accertarsi di tale entità con mezzi diversi da quello dell’accettazione beneficiata (sentenza 9/7/1971 n. 2200);

– l’art. 564 cod. civ., ai sensi del quale il legittimario, nella successione “ab intestato” che non abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario, non può esercitare l’azione di riduzione delle donazioni fatte dal de cuius a persone non chiamate come coeredi, manifestamente non contrasta con il principio costituzionale di uguaglianza, sotto il profilo della mancata estensione dell’esclusione dall’onere dell’accettazione beneficiata dell’eredità, prevista a favore del legittimario pretermesso dal testatore, al legittimario il quale sia stato invece diseredato mediante atti di donazione, trattandosi di situazioni giuridiche dissimili, talchè la disparità di trattamento normativo trova obiettiva giustificazione (sentenza 28/11/1988 n. 6416).

Va inoltre evidenziato che la stessa Corte Costituzionale (nella pronuncia 25/10/1985 n. 235) ha ritenuto inammissibile (sia pur in quanto proposta in relazione ad una situazione di fatto) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 564 c.c., comma 1 (che impone, come condizione di procedibilità dell’azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte dell’erede legittimario, che questi abbia accettato con beneficio d’inventario, salvo che le donazioni e i legati di cui si chiede la riduzione siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorchè abbiano rinunziato all’eredità), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

E’ poi infondata la tesi della ricorrente principale relativa all’errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello avendo “frainteso” l’art. 1414 c.c. e l’art. 564 c.c. e non considerando che l’azione di simulazione è autonoma rispetto a quella di riduzione.

La detta tesi si pone in netto ed insanabile contrasto con il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del “de cuius” stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (nella specie una donazione in favore di un altro erede), deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 cod. civ., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Tale condizione non ricorre, infatti, soltanto quando l’erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto (da ultimo, sentenza 23/2/2011 n. 4400).

Analogamente questa Corte ha avuto modo più volte di affermare che l’esperimento dell’azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal “de cuius”, preordinato al successivo eventuale esercizio dell’azione di riduzione e diretto contro persone estranee all’eredità, non è condizionato all’accettazione con beneficio d’inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui, pur prospettandosi la simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l’interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall’azione di riduzione, l’intervenuta simulazione e cioè l’inesistenza dell’apparente negozio giuridico posto in essere dal “de cuius”. Viceversa, allorquando sia stato impugnato un negozio oneroso, siccome dissimulante una donazione, essendo il negozio dissimulato rivestito della forma prescritta, l’azione di simulazione è in funzione unicamente dell’azione di riduzione e perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda, e cioè l’accettazione con beneficio d’inventario (sentenze 27/6/2003 n. 10262; 27/6/2003 n. 10262; 18/4/2003 n. 6315).

Nella specie la ricorrente sin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ha chiesto dichiararsi la simulazione del contratto di compravendita stipulato tra la madre M. M. e L.U. – marito della sorella R. e genero della alienante – in quanto dissimulante una donazione.

Correttamente, quindi, la corte di appello, nel pieno rispetto dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, ha confermato la sentenza parziale di primo grado con la quale la detta domanda di simulazione era stata dichiarata inammissibile per mancanza della condizione di cui al citato art. 564 c.c..

Per quanto poi riguarda la censura concernente la parte della sentenza impugnata relativa alla rilevata modifica del petitum e della causa petendi per aver la attrice-appellante sostenuto solo in secondo grado la nullità dell’atto di vendita per M.- L. per incapacità assoluta della venditrice, è sufficiente evidenziare che, come risulta evidente dalla lettura della sentenza impugnata, la corte di appello ha comunque ritenuto infondata nel merito la detta tesi dell’appellante avendo affermato che mancava la prova dell’incapacità di intendere e di volere della M. al momento della stipula del contratto in questione. Tale affermazione – che da sola è idonea a reggere sul punto la decisione impugnata – non ha formato oggetto di censura da parte della ricorrente la quale sul punto ha solo dedotto, nella parte finale del motivo in esame, che il contratto di compravendita è da ritenere nullo anche per le “pressioni che la testatrice avrebbe subito al momento della stipula della compravendita”. Si tratta di una deduzione inammissibile in quanto prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità posto che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che la detta questione abbia formato oggetto del contraddittorio nel giudizio di secondo grado. E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui ove il ricorrente in sede di legittimità proponga una questione non trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (nella specie non rispettato) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

La tesi esposta dal ricorrente con la parte finale del motivo non è quindi deducibile in questa sede di legittimità perchè introduce per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di secondo grado perchè non richieste.

Del tutto insussistente è poi l’asserita violazione dell’art. 737 c.c. che la ricorrente ha denunciato sostenendo che la corte di appello – affermando che la domanda di collazione del bene immobile in questione era inaccoglibile per essere l’istituto della collazione operativo solo nei confronti dei congiunti indicati dall’art. 737 c.c. – è incorsa in errore non avendo considerato che la domanda relativa alla collazione era stata proposta per il conferimento nell’asse ereditario della liberalità indirettamente ricevuta dalla legittimaria coerede C.R. in virtù dell’atto simulato intervenuto tra la de cuius ed il L., quest’ultimo marito della detta coerede.

Va al riguardo segnalato che la pronuncia impugnata è sul punto frutto di una ineccepibile interpretazione della domanda come formulata dalla attrice con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado volta – secondo la corte di appello – ad ottenere la pronuncia di simulazione del contratto di compravendita M.- L. in quanto dissimulante una donazione in favore dell’acquirente L., ossia di un soggetto terzo “non coerede versando in regime di separazione dei beni con sua moglie C.R.” (inizio pagina 6 della sentenza impugnata).

La domanda di collazione è stata quindi interpretata dalla corte di merito nel senso di essere stata proposta in via subordinata a quella di simulazione e nei confronti dello stesso soggetto, ossia il L. e non nei confronti della coerede C.R..

Si tratta di una valutazione non sindacabile in questa sede di legittimità. E’ infatti noto che l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da luogo ad un giudizio di fatto riservato al giudice del merito. Tale principio non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) trattandosi in tal caso della denuncia di un “error in procedendo” che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti.

Nel caso in esame la ricorrente principale non ha prospettato che la corte di appello sia incorsa in un error in procedendo denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. o la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato: da ciò l’inconsistenza della censura in esame come articolata dalla ricorrente.

Inammissibile – sotto un duplice profilo – è infine la censura relativa alla mancata motivazione in ordine alle richieste istruttorie avanzate da essa ricorrente al fine di provare che l’atto di compravendita in questione era nullo anche per le pressioni che la venditrice aveva ricevuto al momento della stipula del contratto.

Da un lato va ribadito che la questione relativa alla asserita nullità del contratto di compravendita M.- L. non risulta essere stata sollevata nel giudizio di appello per cui le istanze istruttorie sul punto coerentemente non sono state esaminate dalla corte di appello.

Sotto altro profilo è evidente la violazione del principio di autosufficienza del ricorso in quanto, come è noto, anche nel caso in cui sia prospettato l’omesso od insufficiente esame delle istanze istruttorie dirette a dimostrare punti decisivi della controversia, è necessario che il ricorso in questione ponga riferimento, a pena di inammissibilità, all’esposizione del contenuto delle richieste probatorie non accolte, onde consentire al giudice di legittimità il controllo della loro rilevanza ai fini di una diversa decisione della controversia in conseguenza dell’espletamento delle prove dedotte. La parte ricorrente che lamenti la mancata ammissione di prova testimoniale ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, se non di trascrivere nell’atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare auto sufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito. Tale onere non è stato nella specie rispettato.

Con il solo motivo del ricorso incidentale L.U. denuncia violazione degli artt. 277, 279, 327 e 340 c.p.c., nonchè vizi di motivazione, deducendo di aver eccepito l’improponibilità dell’appello rivolto nei suoi confronti da C.A. per essere passata in giudicato la sentenza non definitiva emessa dal tribunale di Roma con la quale era stato statuito in via definitiva con riferimento alla domanda avanzata dall’attrice contro esso L.. Nessuna delle altre domande proposte dall’attrice e nessuna delle questioni non decise con la sentenza parziale interessava direttamente o indirettamente esso ricorrente incidentale.

Il motivo è palesemente infondato atteso che – come risulta dalla consentita lettura degli atti processuale e, in particolare, della sentenza non definitiva 15/4/1998 e come riportato nella parte espositiva delle sentenza impugnata – con la detta sentenza non definitiva il tribunale ha rinviato al definitivo la pronuncia sulle spese del giudizio poi poste, con la sentenza definitiva, per la metà a carico dell’attrice C.A. con compensazione tra le parti delle residua metà.

Va quindi applicato nella specie il principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui deve ritenersi non definitiva la sentenza con la quale il giudice, in ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, decida integralmente alcune di esse, e prosegua il procedimento per le altre, senza disporre la separazione dei giudizi e senza provvedere sulle spese, delle quali rinvia la liquidazione all’esito dell’ulteriore corso del giudizio;

rispetto a tali sentenze è pertanto inammissibile l’impugnazione immediata qualora la parte si sia riservata l’impugnazione all’esito dell’emissione della sentenza definitiva (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 27/1/2003 n. 1200; 13/1/1998 n. 209; 27/3/1996 n. 2714; 13/1/1995 n. 372).

In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale con compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra C.A. (ricorrente principale) e L. U. (ricorrente incidentale) stante la reciproca soccombenza.

La ricorrente principale va invece condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità – liquidate nella misura indicata in dispositivo – in favore di C.R. risultando soccombente nei confronti di quest’ultima.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa per intero le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale; condanna C.A. a pagare a C.R. le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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