Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17896 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15095-2018 proposto da:

A. C. SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9,

presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PODESTI 16, presso lo

studio dell’avvocato FERNANDA FIORINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

E

contro

Z.S. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EGIDIO GALBANI 3-5

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO PACE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ILARIA DE PUNZIO;

– ricorrente successiva-

E

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PODESTI 16, presso lo

studio dell’avvocato FERNANDA FIORINI, che la rappresenta e difende;

-controricorrente al ricorrente successivo-

avverso la sentenza n. 686/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata li

1/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2011 la società AC Soluzioni s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “la AC”) convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma, sezione di Ostia, Z.S., V.D., B.M. e la società Milano Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la UnipolSai”), esponendo che:

-) il 3 marzo 2010, a Roma, si era verificato un sinistro stradale che aveva coinvolto un motociclo di proprietà e condotto da Z.S., ed un autoveicolo di proprietà di V.D., condotto da B.M., ed assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla UnipolSai;

-) la responsabilità del sinistro andava ascritta a B.M.;

-) Z.S., essendo debitrice della AC, aveva ceduto a quest’ultima, solvendi causa, una parte del credito risarcitorio vantato nei confronti della UnipolSai, pari ad Euro 480;

-) la AC pertanto, dopo avere notificato alla UnipolSai l’avvenuta cessione in data 6 settembre 2010, ne aveva domandato senza successo alla società assicuratrice il pagamento, ai sensi dell’art. 144 cod. ass..

La società attrice concluse pertanto chiedendo, in via principale, la condanna della UnipolSai al pagamento della suddetta somma di Euro 480 oltre accessori; in via subordinata domandò che a pagarle la suddetta somma fosse condannata Z.S..

2. Z.S. si costituì aderendo alla domanda formulata dalla AC in via principale; chiese il rigetto della domanda formulata dalla AC in via subordinata, ed in subordine chiese la condanna della UnipolSai a risarcirle i danni patiti in conseguenza del sinistro sopra descritto e non ancora risarciti, pari alla suddetta somma di Euro 480.

3. La UnipolSai si costituì eccependo che il sinistro si era verificato per colpa concorrente di Z.S.; e che comunque il costo di Euro 480, da questa asseritamente sostenuto per noleggiare dalla AC un veicolo sostitutivo, era eccessivo e comunque non provato.

Gli altri convenuti ( V.D. e B.M.) rimasero contumaci.

4. Con sentenza n. 429 del 2013 il Giudice di pace di Roma, sezione di Ostia, rigettò la domanda proposta dalla AC nei confronti della UnipolSai, ed accolse quella proposta dalla AC nei confronti di Z.S..

La sentenza venne appellata in via principale dalla AC ed in via incidentale da Z.S..

5. Con sentenza 11 gennaio 2018 n. 686 il Tribunale di Roma rigettò tanto l’appello principale, quanto quello incidentale.

Ritenne che in giudizio non era stato dimostrato che Z.S. avesse patito un danno da “fermo tecnico”, e che ciò imponesse il rigetto tanto dell’appello principale, quanto di quello incidentale (evidentemente, ma implicitamente, ritenendo che alla AC fosse stato ceduto da Sara Lega il credito risarcitorio “per danno da fermo tecnico”, ovvero un credito individuato quanto alla causa, e non una frazione fissa e determinata del credito risarcitorio).

6. La sentenza d’appello è stata impugnata in via principale dalla AC, ed in via incidentale da Z.S..

Alle due impugnazioni ha resistito la UnipolSai con due distinti controricorsi, illustrati da memoria.

La causa, già fissata per l’adunanza camerale del 26 marzo 2020, è stata rinviata all’adunanza camerale del 4 giugno 2020 per effetto del differimento delle attività processuali disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 1, e del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va esaminata per prima, ai sensi dell’art. 276 c.c., comma 2, l’eccezione, sollevata dalla UnipolSai, di improcedibilità del ricorso incidentale proposto da Z.S., in quanto tardivamente depositato oltre il termine di 20 giorni prescritto dall’art. 370 c.p.c., u.c..

Tale eccezione è infondata.

Il ricorso incidentale proposto da Z.S. è stato notificato alla UnipolSai l’8 maggio 2018; ed è stato fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte per mezzo del servizio postale.

In tali casi, come noto, rileva ai fini della tempestività del deposito la data di spedizione del piego, e non quella di arrivo (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2010, Rv. 611672 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 684 del 18/01/2016 (Rv. 638673 – 01).

Nel caso di specie il piego contenente il controricorso al ricorso incidentale di Z.S. è stato spedito il 28 maggio 2020, e dunque tempestivamente.

2. E’ superfluo dare conto dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto va rilevata d’ufficio la nullità della sentenza impugnata ex art. 102 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorzio necessario.

Non risulta infatti che al giudizio di appello abbia preso parte il proprietario del veicolo che si assume responsabile del sinistro, ovvero V.D., che fu invece ritualmente citato nel primo grado di giudizio, come rilevato anche dalla UnipolSai nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c..

3. La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata al tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, il quale tornerà ad esaminare l’appello principale e quello incidentale, previa integrazione necessaria del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti di V.D..

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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