Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17896 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 09/09/2016), n.17896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18832/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso lo studio dell’avvocato DORA DE ROSE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA AMBROZ, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 787/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato DORA DE ROSE, difensore del ricorrente, che

evidenzia deposito atto di rinuncia al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa C stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con sentenza del 21 gennaio 2014 la Corte di appello di Ancona, riformando la decisione del primo giudice, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra R.D. e Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 2 aprile al 31 luglio 2007 e, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, condannava la società al ripristino del rapporto ed al pagamento in favore del lavoratore di una indennità – L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5 – pari a otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato a tre motivi. Il R. resiste con controricorso. E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data 21 ottobre 2015 in sede sindacale. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in esame dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, dichiarando il R. di rinunciare all’azione ed ai diritti di cui alla presente controversia e la società di procedere alla assunzione a tempo indeterminato del predetto. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di cessazione della materia del contendere con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara cessata la materia del contendere. In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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