Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17895 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. Rossetti Mar – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14569-2018 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE ROLLI

24, presso lo studio dell’avvocato ARTURO SFORZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA CALVANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato

FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIANGELA

LIOCE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 479/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1980 F.M. partecipò ad un concorso pubblico per vigile urbano, bandito dal Comune di Bari.

Dopo avere superato gli scritti, venne escluso dalla graduatoria utile a causa dell’insufficiente altezza rispetto a quella richiesta dal bando di concorso (essendo risultato altro 169 cm, in luogo dei 170 cm richiesti dal bando).

Il provvedimento di esclusione non venne impugnato dall’odierno ricorrente.

2. Nel 1990 il Comune di Bari, in seguito alla decisione con cui il giudice amministrativo (il ricorso non riferisce su iniziativa di chi) dichiarò illegittima la “composione della commissione medica” che aveva proceduto ad accertare l’altezza dei partecipanti al concorso, nominò una nuova commissione medica, la quale misurò una seconda volta l’altezza dei candidati: ed anche questa volta l’odierno ricorrente venne escluso per insussistenza del requisito dell’altezza minima (così si legge a p. 3 del ricorso; nella sentenza impugnata, invece, si legge che il Comune nel 1990 “eseguì d’ufficio una revisione della situazione sanitaria di tutti i concorrenti risultati idonei”; tuttavia la discrepanza tra ricorso e sentenza su questo punto, per quanto si dirà, è irrilevante ai fini che qui interessano).

3. F.M. questa volta impugnò dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva del concorso (delibera di Giunta Municipale 2.8.1991 n. 4258).

Il giudice amministrativo, accertato che il ricorrente era alto 170,5 cm, con sentenza n. 1037 del 1994 accolse il ricorso e annullò la delibera di approvazione della graduatoria definitiva del concorso.

4. Con atto del 21.12.1999 F.M., premessi i fatti sopra riassunti, convenne dinanzi al Tribunale di Bari il Comune della medesima città, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della sua tardiva assunzione quale vigile urbano. Dedusse che tali danni erano pari alla somma degli stipendi che avrebbe percepito se il concorso si fosse svolto regolarmente, vale a dire gli emolumenti dovuti ad un vigile urbano tra il 27.12.1982 (data in cui venne immesso in servizio il primo gruppo dei vincitori di concorso) e il 24.8.1992 (data di effettiva presa di servizio dell’odierno ricorrente)

5. Il Tribunale di Bari con sentenza n. 90 del 2013 accolse la domanda.

La sentenza venne appellata dal Comune di Bari.

6. La Corte d’appello di Bari, con sentenza 15 marzo 2018 n. 479, accolse in parte il gravame dell’amministrazione comunale, e ridusse il quantum debeatur.

La Corte d’appello ritenne che, non essendo stato impugnato da F.M. l’atto amministrativo del 1982, con cui l’attore era stato per la prima volta escluso dalla graduatoria, gli unici danni risarcibili da lui patiti consistevano negli stipendi non percepiti tra il 1991 (data del secondo provvedimento di esclusione, impugnato da F.M. ed annullato dal TAR) e il 1992 (data di assunzione effettiva).

7. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Michele Ficco con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso il Comune di Bari.

La causa, già fissata per l’adunanza camerale del 26 marzo 2020, è stata rinviata all’adunanza camerale del 4 giugno 2020 per effetto del differimento delle attività processuali disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 1, e del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta il vizio di

omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5

Nella illustrazione del motivo si sostiene che:

-) poichè l’odierno ricorrente aveva superato le prove scritte ed orali del concorso sin dal 1982, ed era stato escluso perchè la sua altezza era stata erroneamente misurata, il danno era stato da lui patito sin dal 1982, e di conseguenza sin da quella data doveva farsi decorrere il calcolo del danno da lucro cessante (pagine 11-14 del ricorso);

-) in ogni caso la condotta colposa della pubblica amministrazione (ovvero misurare con imperizia l’altezza del candidato) era stata tenuta nel 1982, e quindi in quel momento si era consumato il fatto illecito. Premesso ciò, l’illustrazione del motivo (alla p. 17 del ricorso) spiega che il “fatto” che si assume non considerato dalla Corte d’appello consiste nella circostanza che sin dal 1992 il Comune di Bari aveva inserito l’odierno ricorrente nella graduatoria utile ai fini dell’assunzione come vigile urbano (così il ricorso, pagine 17-18).

A tal riguardo il ricorrente osserva che la sentenza del TAR Puglia con la quale era stata accertata l’erroneità della misurazione della sua statura da parte della pubblica amministrazione “non poteva non avere efficacia ex tunc, considerato che la statura accertata nel 1991 era la stessa posseduta dal ricorrente nel 1981”.

2. Il primo problema che il ricorso oggi in esame pone a questa Corte è quello di qualificare esattamente le censure in esso contenute, le quali si presentano fra loro sovrapposte o, più spesso, frammiste.

Ritiene il collegio, in ossequio al principio secondo cui, prima di dichiarare inammissibile una impugnazione, il giudice deve compiere ogni sforzo interpretativo per attribuirle un senso (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01), che l’unica interpretazione possibile del ricorso sia la seguente: il ricorrente ha inteso censurare la sentenza d’appello sotto tre aspetti:

a) sia per non avere considerato che la condotta illecita venne tenuta dalla p.a. nel 1982;

b) sia per non avere considerato che il danno da lui patito iniziò a prodursi nel 1982;

c) sia per non avere considerato che la sentenza del TAR Puglia con cui nel 1994 venne accolto il suo ricorso “aveva efficacia ex tunc”.

3. Così qualificato il ricorso, rileva questa Corte che tutte e tre le censure appena riassunte sono inammissibili per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello di Bari, infatti, ha accolto il gravame proposto dall’amministrazione comunale affermando che la condotta della pubblica amministrazione è sempre “pienamente legittima”, fino a quando il giudice amministrativo non dichiari invalidi i provvedimenti amministrativi in tesi causativi del danno.

E poichè, nel caso di specie, l’odierno ricorrente venne escluso dal concorso con un provvedimento amministrativo del 1982, non impugnato, quella esclusione non poteva ritenersi illegittima, e di conseguenza causativa di un danno ingiusto.

3.1. Giusta o sbagliata che fosse tale decisione, rispetto ad essa è del tutto irrilevante stabilire in quale epoca si verificò il danno, ed in quale epoca la pubblica amministrazione tenne la condotta dannosa. Infatti la ritenuta assenza di illegittimità nella condotta tenuta dal Comune di Bari nel 1982 rende irrilevante accertare il momento in cui il danno ebbe a verificarsi.

3.2. Lo stesso dicasi per la terza delle censure proposte dal ricorrente e riassunte al p. 2 che precede.

Come accennato, la Corte d’appello ha ritenuto che il danno da perdita degli stipendi patito da F.M. tra il 1982 ed il 1991 non era risarcibile, poichè per ottenere il risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo è necessario preliminarmente impugnare quest’ultimo ed ottenerne l’annullamento. Il ricorrente tuttavia non si duole di tale affermazione, nè contesta in punto di diritto la giustezza del principio affermato dalla Corte d’appello.

Il ricorrente sostiene invece che la sentenza d’appello sarebbe erronea perchè la sentenza amministrativa di annullamento del provvedimento amministrativo con cui venne escluso per la seconda volta dalla graduatoria del concorso “ha efficacia el tunc”.

Ma una simile censura, oltre ad essere estranea alla ratio decidendi per quanto già detto, è anche infondata, dal momento che il Tar Puglia ha annullato non la esclusione del 1982, ma il provvedimento di “conferma” di quella esclusione adottato nel 1991. E dunque quella sentenza non poteva produrre i suoi effetti da un momento addirittura anteriore al provvedimento da essa annullato.

4. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorrente ha dedicato ampio spazio ad affrontare il tema della c.d. “pregiudiziale amministrativa”, sostenendo che la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno causato da un provvedimento amministrativo illegittimo non esige il previo annullamento, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento causa attivo del danno.

Si tratta di osservazioni corrette in punto di diritto, ma che integrano un nuovo motivo di ricorso, ulteriore e diverso rispetto a quelli proposti con l’atto di impugnazione, e che in quanto tali non possono essere introdotte per la prima volta con la memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., la quale è destinata soltanto ad illustrare i motivi di ricorso già

proposti, ma non ad introdurne di nuovi (ex Sez. 2 -, Sentenza

n. 24007 del 12/10/2017, Rv. 645587 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 26332 del 20/12/2016, Rv. 642766 – 01; Sez. U, Sentenza n. 11097 del 15/05/2006, Rv. 588613 – 01; e così già, significativamente, Sez. 2, Sentenza n. 1942 del 19/07/1962, Rv. 253046 – 01).

In nessun punto del ricorso, infatti, viene formalmente prospettato ed illustrato il suddetto errore della sentenza d’appello; nè mai si deduce che questa fu erronea per avere erroneamente applicato il principio della c.d. “pregiudizialità amministrativa”.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

5.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Michele Ficco alla rifusione in favore del Comune di Bari delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Michele Ficco di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA