Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17895 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28750-2016 proposto da:

A.Q., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,

presso lo studio dell’avvocato CECCHINI CRISTINA LAURA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CONSUELO FEROCI;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

DI FIRENZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 638/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

1. La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame del sig. A.Q., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva disatteso il ricorso del medesimo avverso il diniego di qualsiasi forma di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale, confermando la valutazione di inattendibilità del racconto dell’interessato, che aveva collocato le ragioni della fuga dal suo paese nel contesto della situazione in cui versa la regione di sua provenienza, il Kashmir, caratterizzata da scontri ripetuti tra l’esercito pakistano e quello indiano e dalle violenze e sopraffazioni dai medesimi esercitate nei confronti della popolazione civile.

La Corte d’appello ha ritenuto, al pari del Tribunale, che la credibilità del racconto dell’interessato fosse inficiata dalle contraddizione tra la versione di cui alla memoria prodotta alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e quella fornita nel corso dell’audizione davanti alla Commissione stessa, con particolare riguardo all’episodio della morte di suoi congiunti: nella prima avendo egli parlato della morte della zia e della sorella, nella seconda della morte della prima e del ferimento del fratello, e tali contraddizioni non erano spiegabili con la dedotta imprecisione del verbale di audizione a causa delle difficoltà di traduzione. Inoltre era incompatibile con il vero e proprio pestaggio asseritamente da subito dall’appellante ad opera dei militari – in conseguenza del quale sarebbe stato ricoverato in ospedale per un mese – la ferita lacero-contusa di tre centimetri da lui esibita.

L’inattendibilità del racconto del richiedente protezione, ad avviso della Corte, privava di rilevanza qualsiasi indagine sul contesto sociale, culturale e politico della sua vicenda, venendo meno la possibilità di collegare il primo con la seconda; con la conseguenza che non poteva riconoscersi nè lo status di rifugiato, nè la protezione sussidiaria, tenuto conto, altresì, che la situazione del Kashmir presenta un livello di rischio, per i civili, tale da rendere non necessaria la presenza di elementi di specifico collegamento con la posizione personale del richiedente – ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza Elgafaji) – soltanto in una zona limitata della regione, della quale non fa parte il luogo di provenienza del ricorrente. Della protezione umanitaria, infine, non sussistevano nè venivano specificamente dedotti i presupposti.

2. Il sig. A. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria.

L’amministrazione intimata si è difesa con controricorso.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO

1. I due motivi di ricorso, con i quali si denunciano violazione di norme di diritto (art. 1 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, primi cinque commi; D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6) e vizio di motivazione, non possono trovare accoglimento.

La sentenza impugnata è basata sulla valutazione di non attendibilità del racconto del ricorrente, dalla quale consegue l’impossibilità di collegare le vicende generali del paese e della regione di provenienza con la vicenda personale del ricorrente stesso, e dunque di pervenire al riconoscimento della protezione invocata.

La prima, fondamentale, statuizione – quella relativa all’inattendibilità del racconto – è una tipica valutazione di merito, che non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità se non denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Una tale denuncia, però, viene soltanto enunciata nella rubrica del secondo motivo di ricorso, ma non articolata in concreto; mentre le doglianze di mancato rispetto dei criteri di valutazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 cit., nella parte in cui non sono generiche, sono infondate perchè la Corte d’appello ha spiegato di aver basato la sua valutazione sulle contraddizioni di cui si è detto (la contraddittorietà rileva ai sensi dell’art. 3, comma 5, della lett. t) cit.).

Nè viene efficacemente censurata la conseguenza che la Corte d’appello fa scaturire dall’accertata inattendibilità del racconto dell’interessato, ossia la mancanza di collegamento della sua vicenda personale con la vicenda generale del paese di provenienza, che rende inutile l’approfondimento di quest’ultima ai fini del riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale, compresa quella umanitaria. Di quest’ultima, peraltro, la Corte d’appello ha anche negato – fondatamente – la stessa deduzione di specifici presupposti da parte dell’appellante.

2. Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè dagli atti il processo non risulta esente dal contributo unificato, trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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