Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17894 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. II, 31/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO MARTINO, FIORENTINO

GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

EUROSERVICE SAS in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3017/2004 del GIUDICE DI PACE di SALERNO,

depositata il 04/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICOTALLI;

udito l’Avvocato FIORENTINO Giovanni, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.S. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice di Pace di Salerno, del 3-4.10.04, con la quale è stato, in contumacia e sulla scorta della “documentazione depositata in atti”, condannato al pagamento della somma di Euro 645, 00, oltre agli interessi ed alle spese del giudizio, in favore della società Euroservices s.a.s., che tale domanda aveva proposto con citazione del 31.5.04, asseritamente riassuntiva di analoga domanda del 16.3.04 proposta davanti al Giudice di Pace di Lecce e non iscritta a ruolo, assumendo di avergli “fornito un corso di lingua inglese”.

el ricorso, cui l’intimata non ha resistito, vengono dedotti i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., per impossibilità di desumere, dal mandato difensivo e dal contenuto degli atti introduttivi del giudizio, sia originario, sia riassuntivo, le generalità del socio accomandatario e legale rappresentante della società attrice;

2) incompetenza territoriale del giudice salernitano, D.Lgs. n. 50 del 1992, ex art. 12 e art. 28 c.p.c., per inderogabilità del foro del convenuto, residente in (OMISSIS)), vertendosi in ipotesi di contratto perfezionatosi fuori da locali commerciali con consumatore non professionista;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 316, art. 163, comma 3 sub 4) e art. 1664, comma 4 e 5 in rel. art. 311 c.p.c., per omesso rilievo delle nullità dell’atto introduttivo costituite dalle “inusitate” modalità della riassunzione, effettuata motuproprio, con atto che, in quanto privo degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, non sarebbe stato idoneo ad instaurare validamente il contraddittorio;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in tema di valutazione delle prove ed insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, per aver il giudice di merito affermato che la documentazione prodotta avrebbe provato la fondatezza della domanda, laddove i documenti forniti non avrebbero provato l’effettiva consegna al convenuto ed il prezzo effettivamente pattuito, di L. 897.000, pari ad Euro 463,26) sarebbe stato inferiore a quello preteso in domanda ed accordato dal giudice.

Tanto premesso, deve anzitutto darsi atto della rituale notificazione del ricorso per cassazione, da considerarsi utilmente eseguita, ex art. 138 c.p.c., comma 2 “in mani proprie”, (ancorchè con verbalizzato rifiuto della destinataria di ricevere la copia dell’atto) ed ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, in data 14.10.05 in Salerno, presso l’avvocato Rosita Bottiglieri, procuratore e difensore domiciliatario in sede di merito, della società attrice, a nulla rilevandoci sensi del principio di ultrattività del mandato defensionale dettato dall’art. 85 c.p.c., la circostanza, dichiarata all’ufficiale giudiziario e successivamente confermata per iscritto al difensore del ricorrente, di aver rinunziato a detto mandato e di non volersi più interessare della controversia.

Passando all’esame del ricorso, lo stesso deve essere accolto per l’assorbente fondatezza del terzo motivo, che per il carattere pregiudiziale rispetto ai rimanenti (in particolare ai primi due, in quanto implicante l’illegittimità della dichiarazione di contumacia del convenuto, astrattamente ostativa all’ammissibilità delle relative eccezioni nel presente grado), va esaminato con priorità.

Dal riscontro degli atti del giudizio di merito (in questa sede consentito dalla natura processuale della censura), si rileva la nullità della vocatio in ius, non solo perchè la “riassunzione” è stata operata motu proprio, al di fuori di alcun caso previsto dalle norme processuali, ed in assenza di alcun provvedimento del giudice, ma anche e soprattutto in considerazione dell’assoluta mancanza, nella citazione a comparire davanti al Giudice di Pace di Salerno, di alcun cenno idoneo ad identificare, ai sensi dell’art. 163, comma 3, n. 4, “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda..”; sicchè l’atto in questione, praticamente incomprensibile per la controparte e per il giudice, non può ritenersi aver comunque integrato una valida citazione, indipendente da quella introduttiva del precedente e non coltivato giudizio, idonea ad instaurare il contraddittorio innanzi al giudice successivamente adito.

Quest’ultimo, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare la contumacia del convenutola dovuto, ai sensi dell’art. 164, comma 4 e 5, rilevare la nullità dell’atto introduttivo ed assegnare all’attore un termine per rinnovarlo validamente.

Va conseguentemente cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo in persona di diverso magistrato, perchè a tanto provveda, demandandosi al medesimo anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudiziosi Giudice di Pace di Salerno, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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