Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17894 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato RAIMONDO ANGELA, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

PUBBLI A SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 46, presso

lo studio dell’avvocato FRASCAROLI RUGGERO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 02/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2010 dal Presidente e Relatore Dott. ENRICO PAPA;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del SOSTITUTO

PROCURATORE GENERALE Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per

l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per

intervenuto sgravio.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

Il Comune di Roma ricorre, con unico complesso motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il gravame dell’Ente nei confronti della contribuente Pubbli A S.p.a., in materia di imposta sulla pubblicità per l’anno 1999.

La Società resiste con controricorso.

Nelle more, la contribuente ha depositato “istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere”, per “avvenuta definizione bonaria della lite”, con spese compensate, istanza sottoscritta per adesione da controparte.

Attivata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso nella maniera riportata in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

La lite risulta definita ai sensi della Delib. Consiglio Comunale 26 marzo 2009, n. 31, art. 4, che ha esteso, a mente della L. n. 289 del 2002, art. 13, la definizione agevolata all’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Tale disposizione espressamente prevede la cessazione della materia del contendere.

Le parti concordano sulla compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

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