Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17894 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 03/07/2019), n.17894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24420-2018 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DElL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso l’ordinanza n. R.G. 8290/2017 del Tribunale di Ancona,

depositata il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso per l’impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale richiesta da E.S., proveniente dal Gambia.

Il Tribunale, in particolare, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione richieste.

Il richiedente la protezione internazionale ricorre con due mezzi. L’Amministrazione replica con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, perchè il Tribunale si sarebbe basato essenzialmente sui verbali di audizione della Commissione territoriale e sulle conclusioni del procuratore, omettendo di verificare la veridicità dei fatti narrati anche mediante richiesta di chiarimenti al richiedente la protezione internazionale per l’approfondimento delle sue dichiarazioni ovvero attivando il potere istruttorio officioso.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale non si è pronunciato per la inveridicità del suo racconto, ma ha escluso che le motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il paese di origine fossero idonee a giustificare il riconoscimento della protezione richiesta giacchè si trattava di timori personali, privi di riscontro, conseguenti all’avvertimento da parte di terze persone che i membri dell’etnia della ragazza da lui investita lo stavano cercando, timori in ragione dei quali avrebbe potuto richiedere la protezione del suo Paese.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato, sulla base dei resoconti ufficiali acquisti, che la situazione politica dell’area del Gambia di provenienza non fosse a rischio di violenza.

Ciò posto si deve osservare che non risulta censurata l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, circa il carattere privato dei fatti narrati – peraltro non chiariti nel corpo del ricorso per cassazione

Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019)

Quanto poi alla lamentata mancanza dell’audizione, lo stesso ricorrente – contraddicendosi – dà atto in premessa (fol. 2) di essere stato ascoltato dal Presidente del collegio.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di detta forma di protezione internazionale, sulla ravvisata natura personale e privata delle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese, trascurando che il Gambia, pur uscito da una dittatura, non godeva ancora di un contesto socio/politico stabile.

Il motivo è inammissibile, non solo perchè non specifico non avendo indicato le fonti che attesterebbero quanto sostenuto, in contrasto con quanto accertato dal Tribunale, e precisato se e in quale momento processuale le abbia sottoposte all’attenzione del giudice, a dimostrazione dei rischi per la popolazione del Gambia – ma anche perchè diretto a sollecitare questa Corte ad una impropria rivisitazione di un apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la rilevanza dei fatti narrati dal richiedente la protezione e i rischi paventati in caso di rientro nel paese di origine.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00=, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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