Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17893 del 19/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017), n. 17893
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16242-2016 proposto da:
COSTANZO GROUP S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore
Unico e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MONTEBELLO 109, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE
SERAFINO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA (OMISSIS) S.R.L. DI B.
& S.;
– intimata –
avverso il provvedimento n. 1890/2016 Cron. del TRIBUNALE di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, depositata il 18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. DE CHIARA CARLO.
Fatto
RILEVATO
che:
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto l’opposizione proposta dalla Costanzo Group s.r.l. avverso la declaratoria di inammissibilità della sua domanda “ultratardiva” di ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l;
ha accertato infatti che la domanda di insinuazione al passivo era stata depositata il 23 giugno 2015, oltre il termine annuale previsto dalla L. Fall., art. 101, comma 1, risultando che l’opponente era a conoscenza del fallimento della debitrice in base a due circostanze: il ricevimento, in data 30 maggio 2010, dell’avviso di cui L. Fall., art. 92 e la partecipazione del suo legale rappresentante all’inventario fallimentare come da verbale del 15 luglio 2010;
la Costanzo Group s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la curatela intimata non ha resistito;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la statuizione di ingiustificatezza del ritardo della insinuazione è fondata sull’accertamento della conoscenza della dichiarazione di fallimento, da parte della società creditrice, derivante da due circostanze autonome: l’avviso ricevuto il 30 maggio 2010 e la partecipazione del legale rappresentante della società all’inventario del 15 luglio 2010;
ciascuna delle circostanze predette costituisce autonoma ratio decidendi sufficiente a giustificare il rigetto dell’opposizione; di tali rationes, però, la ricorrente censura, peraltro genericamente, soltanto la prima, mentre non contesta la partecipazione del legale rappresentante all’inventario del 15 luglio 2010;
ciò comporta, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la inammissibilità del ricorso;
in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non occorre provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017