Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17893 del 12/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 17893 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 6338-2008 proposto da:
ACCOMANDO EMANUELE,

AGUGLIARO ENRICO,

ALBERTONI

VITTORIO, ANGELILLO GIANCARLO, ANGELILLO GIUSEPPE,
ANTONCICH VITTORIO, ANTONIUCCIO FRANCESCO, ARCIPRETE
ILVIO, ASTUTI VINCENZO, AVENA FIORE, BACCI
PIERANGIOLO, BALLATI ENRICO, BARBIERI EMILIO, BARLETTA
2014
1335

GINO, BARLETTA VITO, BATTI GIANCLAUDIO, BEDINI
MASSIMO, BELLAVIA ANGELO, BENCINI FRANCO, BENEDETTI
ROMANO, BERTELLA FRANCO, BERTIERI ROBERTO, BIFERALE
LUIGI, BISOZZI FRANCO, BOGAZZI BRUNO, BOGAZZI FRANCO,
BOLLO GIOVANNI, BONAMANO LUIGI, BONAMANO VINCENZO,

Data pubblicazione: 12/08/2014

BOTTI LUIGI, BRANCALEONI IMPERIO, BRIGATO ROBERTO,
BUSCEMI SALVATORE, CACI ANGELO, CALABRESE GIUSEPPE,
CALENDI LUIGI, CAMMELLERI GAETANO, CANU PAOLINO,
CAPPELLINI RENZO, CAPRI ANTONIO, CARNOVALE VITO,
CARRARA MAURO, CASTALDI POMPILIO, CAVALLARO GIUSEPPE,

CENTURIONI DOMENICO, CHIOCCA CARLO, CIMINO GIUSEPPE,
CIURLI BRUNO, COLEINE ERCOLE, COLEINE MARIO, COSTA
CASIMIRO, COSTANZA SALVATORE, CRIS,COLI GAETANO,
CRISTIANO ALFREDO, DALBERTO BRUNO, DE FAZI ROMANO, DE
MURO GIOVANNI, DE NEGRI ALVARO, DE NEGRI MASSIMO, DE
SANTIS ENRICO, DE SANTIS NICOLA, DE SANTIS RUTILIO, DE
VANNI ERALDO, DEIANA TULLIO, DELL’AMICO GIANCARLO,
DELL’ANNO GIANCARLO, DI DIO PAOLELLO EMANUELE, DOCENTE
GIOVANNI B., D’ORIO VITTORIO, DROPPI MARIO, FABBRI
NEDO, FATEBENE ALDO, FATEBENE MARIO, FEOLI CLAUDIO,
FERRIGNO ANTONINO, FIASCHI SERGIO, FRANCESCHETTI
FRANCO, FRATICELLI FERNANDO, GALLI GIUSEPPE, GATALETA
LORENZO, GAZZOLI SERGIO, GIACOMET FLAVIO, GIANVINCENZI
GIOVANNI, GIUDICE NATALE, GORLA PIERO, GRASSI MARINO,
GUARDAVILLA ANDREA, INCARDONA ALESSANDRO, INCORVAIA
GIOVANNI, INTERLICI FRANCESCO, ISIDORI ARMANDO,
LANCIONI ANTONIO, LEONCINI MARIO, LISIOLA ANGELO,
LOTTI FERNANDO, LUCATTINI ALBERTO, LUCIANI GIANFRANCO,
LUZZETTI ENZO, MAGGI ALBERTO, MAGGIANI BERNARDO,
MAGGIANI CARLO, MAGGIANI FERDINANDO, MAGGINI RAFFAELE,

CEDRO ALBERIGO, CELESTINI GLAUCO, CELIDONIO VITALIANO,

MANTOVANI CESARE, MARCESINI VITTORIO, MARCHINI ALDO,
MARCUCC I FERNANDO, MARCUCCI IVANO, MARGOTTINI ANTONIO,
MARRA EMILIO, MASINI MANLIO, MASSACCES I SILVIO,
MENCONI GIOVANNI, MINANDRI ANTONIO, MONDELLO PIETRO,
MOSTI PIETRO, MUZ Z I GIANCARLO, NARDI OTTAVIANO,

PANARISSINI ENZO, PAOLILLO UGO, PATOLA GIUSEPPE,
PENNELLA GIUSEPPE, PERETT I SALVATORE, PERINI ROBERTO,
PIEROTT I ANTONIO, PIETRINI GIANCARLO, PIRRE ‘ MARIO,
POGGI IVANO, POMATA GIUSEPPE, PUCCI FERDINANDO,
RADICCHI OLMO, RAPACCHIETTA ADALBERTO, RASI CARLO,
REGINA GIANFRANCO, REGINA STELVIO, RIGHETT I BRUNO,
RIGHETT I GIULIANO, RISI MARIO, ROCCHI LEONELLO,
ROSASCO GIORRGIO, ROSELLI LUIGI, ROSELL I ROVENO, ROSSI
CORINTO, ROSSI ENZO, RUSSOTT I MARIO, SABATINI
SALVATORE, SALADIN I ANGELO, SALADIN I ARDUINO , SALUC I
ROCCO, SANFILIPPO STEFANO, SANGERMANO ALDO, SANGERMANO
GIUSEPPE, SANTANTONIO RENATO, SCALA ANTONIO, SCERRA
SALVATORE, SCORDIO CARMELO, SERENA MAURO, SGADO ‘ ALDO,
SGADO ‘ LIBERO, SGADO ‘ PAOLO, SIMONINI ANGELO, SOCCI
SILVIO, STRENTA VITTORIO, SUSINO ORAZIO, TARTAGLIA
FRANCO, TAURCHINI MARIO, TELARA PAOLO, TOFI FRANCESCO,
TOGNINI FERDINANDO, TROVATO GIUSEPPE, TURCO IGNAZIO,
URBANI UMBERTO, VALVOLETTI ROSARIO, VANDINI GINO,
VENTURINI CARLO, VERNAZ ZA GIOVANNI, VERONICA ANTONINO,
VIERI MARIO, VITALE SALVATORE, VOLPI ERCOLE, ZUPPARDO

NICOLAI VITTORIO, ONORATI ROLANDO, ONORATI SAVERIO,

ROSARIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESIRA FIORI 32, presso lo studio dell’avvocato
LICCIARDELLO ORAZIO, che li rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– ricorrenti –

FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI
PORTUALI IN LCA;
– intimato s•

5- 56p op-f

avverso la sentenza non definitivaV della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2001 R.G.N.
2146/2000;
avverso la sentenza definitiva n. 7986/2005 della
CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2007
R.G.N. 2146/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO / che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

contro

R.G. n. 6338/08
Ud. 15 apr. 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
rigettava l’opposizione proposta dal Fondo Gestione Istituti
Contrattuali Lavoratori Portuali avverso i decreti ingiuntivi, con i
quali era stato ad esso ingiunto, su richiesta di Carnovale Vito
ed altri 186 lavoratori, il pagamento degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria sul trattamento di fine rapporto loro
tardivamente corrisposto.
Su impugnazione del Fondo anzidetto, la Corte d’appello di
Roma, con sentenza non definitiva n. 1596/01, ritenendo che il
trattamento di fine rapporto corrisposto dal Fondo avesse natura
previdenziale, dopo aver revocato i decreti ingiuntivi, condannava
il Fondo al pagamento, a favore dei lavoratori collocati a riposo
dopo il 31 dicembre 1991, dei soli interessi legali a decorrere dal
121 0 giorno successivo alla data anzidetta, oltre interessi
moratori; condannava altresì il Fondo al pagamento, a favore dei
lavoratori collocati a riposo prima del 31 dicembre 1991, sia
della rivalutazione monetaria che degli interessi legali, oltre
interessi moratori.
Disponeva come da separata ordinanza per la
determinazione dei predetti crediti.
Con sentenza defmitiva n. 7986/05 la Corte anzidetta, nel
dare atto che successivamente alla sentenza di primo grado, il
Fondo era stato posto in liquidazione coatta amministrativa,
rilevava che i crediti dei lavoratori dovevano essere insinuati e
determinati nella procedura concorsuale, in sede di verificazione
dello stato passivo. Dichiarava, quindi, la sopravvenuta
improcedibilità della domanda relativa alla liquidazione degli
accessori in questione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 28 gennaio 2000,

2

Avverso dette sentenze, definitiva e non defmitiva,
propongono ricorso per cassazione Carnovale Vito e gli altri
litisconsorti indicati in epigrafe.
Il Fondo non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo
ma applicabile ratione temporis, i ricorrenti denunziano plurime
violazioni di legge nonché omessa, insufficiente e illogica
motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Deducono che la natura retributiva del trattamento di fme
di rapporto mai era stata contestata dal Fondo. Ciò nonostante,
la sentenza impugnata ha affrontato tale questione, posta per la
prima volta in appello, ritenendo erroneamente che il t.f.r. avesse
natura previdenziale e non considerando che sia la Corte
costituzionale, con sentenza n. 243/93, che la Corte di
legittimità con numerose sentenze, avevano affermato la natura
retributiva dell’istituto. Da tale natura discendeva che sia gli
interessi legali che la rivalutazione monetaria erano dovuti sul
t.f.r., con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto.
2. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte, con riguardo alla riserva di impugnazione
relativa alle sentenze non definitive, ha affermato che essa può
essere formulata in forma libera purchè espressa, entro il
termine per impugnare o, sempre che questo non sia ancora
scaduto, non oltre la prima udienza successiva alla
comunicazione della sentenza (cfr. Cass. 14 luglio 2004 n.
13085).
Inoltre, la riserva di impugnazione, per spiegare il duplice
effetto di consentire contemporaneamente l’impugnazione della
sentenza non definitiva e di quella definitiva e di precludere alla
parte, dopo la riserva, di proporre l’impugnazione immediata,
deve essere formulata in maniera chiara ed univoca, costituendo

quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore

3

manifestazione della volontà di rinunciare all’impugnazione
immediata (Cass. 8 luglio 1996 n. 6194).
Nel rito del lavoro, in cui non è indispensabile per la
proposizione della suddetta riserva la conoscenza della sentenza
nel suo testo integrale, la riserva può essere eseguita già dopo la
lettura del dispositivo in udienza e prima del deposito della

dicembre 2000 n. 16053; Cass. 25 agosto 2003 n. 12482).
Nella specie, la sentenza non definitiva, depositata il 13
settembre 2001, è stata impugnata dai ricorrenti, unitamente a
quella definitiva, depositata il 30 aprile 2007, con ricorso
consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica il 28 febbraio
2008.
I ricorrenti non deducono che avverso la sentenza non
definitiva sia stata fatta riserva di gravame, ex art. 361 cod. proc.
civ., entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni
caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione
della sentenza stessa. Tanto meno, i ricorrenti precisano in quale
forma è stata fatta la riserva di gravame, ed in particolare se
essa è contenuta nel verbale della prima udienza anzidetta o
altrove.
In tale situazione, non rientrando tra i compiti del giudice
di legittimità quello di ricerca degli eventuali adempimenti posti
a carico della parte, peraltro qui nemmeno dedotti dalla parte
stessa, il ricorso avverso la sentenza non definitiva va dichiarato
inammissibile, potendo questo essere differito qualora la parte
soccombente ne faccia, a pena di decadenza, riserva.
3. Anche il ricorso avverso la sentenza definitiva è
inammissibile. Pur risultando proposto tempestivamente, esso,
da un lato, è connesso con quello relativo alla sentenza non
definitiva; dall’altro non contiene alcuna censura avverso la
sentenza definitiva, con la quale è stata dichiarata
l’improcedibilità della domanda relativa alla liquidazione degli
accessori del credito, dovendo questi, ad avviso della Corte di

motivazione (cfr. Cass. 4 dicembre 2000 n. 1425; Cass. 21

4

merito, essere insinuati e determinati nella procedura
concorsuale, in sede di verificazione dello stato passivo.
4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente
giudizio, non avendo il Fondo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma in data 15 aprile 2014.

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