Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17893 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 09/09/2016), n.17893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14160/2014 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL, quale società incorporante la srl

CIRCUMVESUVIANA Ferrovia, Autolinee e Funivia, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCELLO D’APONTE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7796/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

19/11/2013, depositata il 27/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 27 novembre 2013, riformando in parte la decisione del primo giudice, condannava l’Ente Autonomo Volturno s.r.l. (d’ora in avanti EAV) al pagamento in favore di P.P. della somma di Euro 1.219,72 a titolo di rivalutazione dell’indennità di agente unico, oltre accessori come per legge; dichiarava, altresì, il diritto del lavoratore all’accantonamento ai fini del TFR degli importi conseguenti alla precedente condanna. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’EAV affidato ad un unico motivo. Il P. è rimasto intimato. L’articolato motivo di ricorso è inammissibile sotto vari profili (nello stesso senso, in controversie del tutto analoghe alla presente, cfr.: Cass. n. 71 del 7 gennaio 2016; 18049 del 14 settembre 2015; Cass. 17946 del 10 settembre 2015; Cass. 17419 del 1 settembre 2015; Cass. n. 17360 del 31 agosto 2015). Ed infatti, il motivo – nella cui rubrica viene denunciata, con una mera formula di stile, una generica “non corretta interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie” nonchè “insufficiente e inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia” – non precisa le previsioni, negoziali collettive e normative, che si reputano disattese dalla Corte territoriale nell’accogliere la domanda del lavoratore. In effetti il motivo finisce con il contrapporre le argomentazioni della società ricorrente a quelle del lavoratore senza censurare specificamente le ragioni esposte nella impugnata sentenza. Orbene, pur aderendo all’orientamento giurisprudenziale (Cass. 26091/2005) secondo cui l’indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità della censura, occorre comunque tener presente che si tratta di un elemento richiesto al fine di identificare i limiti dell’impugnazione, ragion per cui la mancata indicazione delle disposizioni di legge o delle fonti negoziali collettive può comportare l’inammissibilità della doglianza qualora gli argomenti addotti così come avviene nel caso di specie, operando una irrituale ed equivoca commistione tra fonti giuridiche diverse, non consentano di individuare quali siano, ad avviso della parte ricorrente, le norme, legali o pattizie, che si assumono violate. Inoltre, è appena il caso di osservare che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, essendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata, la tassatività e la specificità del motivo di censura esigono una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (cfr., Cass. n. 18202/2008). Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, peraltro ribadito in precedenti specifici con riferimento a ricorsi proposti dalla medesima società (v., fra le altre, Cass. 21051/2014), il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dai legislatore, della o delle ragioni per le quali, ad avviso di chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che – in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione – l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (cfr., ex plurimis, Cass., 359/2005 e successive conformi). Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui denuncia un vizio di motivazione alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modifiche in L. 7 agosto 2012, n. 134) applicabile al caso in esame essendo l’impugnata sentenza pubblicata dopo 11 settembre 2012 (ai sensi dell’art. 54, comma 3 D.L. cit.). Ed infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) hanno avuto modo di precisare che a seguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5 cit. il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge e, cioè, dell’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Dunque, perchè violazione sussista si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione” fattispecie che si verifica quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Inoltre, il vizio può attenere solo alla questio facti (in ordine alle questio juris non è configurabile un vizio di motivazione) e deve essere testuale, deve, cioè, attenere alla motivazione in sè, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Orbene, il motivo all’esame è inammissibile perchè non denuncia nè la totale mancanza della motivazione nè contraddizioni della medesima così insanabili da impedire la individuazione della ragioni del decisum limitandosi a lamentare un omesso accertamento da parte della Corte territoriale sul fatto che l’indennità in questione non veniva generalmente e stabilmente corrisposta e, quindi, non integrava una parte necessaria della retribuzione e che l’azienda già comprendeva, nella base di calcolo del TFR, le somme corrisposte a titolo di “indennità di agente unico” come dimostrato dal Comunicato aziendale n. 19 del 16 settembre 2004. In merito a quest’ultimo rilievo deve osservarsi che il motivo è anche privo del requisito dell’autosufficienza non essendo riportato il contenuto del detto documento nè precisato dove c quando lo stesso era stato prodotto in giudizio (sul principio di autosufficienza, ex multis: Cass. n. 48 del 03/01/2014; Cass. n. 17915 del 30/07/2010). Per tutto quanto esposto, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata relazione e, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso. Non si provvede in ordine alle spese essendo il P. rimasto intimato. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, seni n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

I,a Corte, dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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