Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17893 del 03/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 03/07/2019), n.17893
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24373-2018 proposto da:
O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IRENE
MARUCCO;
(Ammesso P.S.S. delibera 23/7/2018 Cons. ord. Avv. Torino)
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso il decreto n. R.G. 3950/2018 del TRIBUNALE di TORINO,
depositato il 04/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA
TRICOMI.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Torino, con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da O.J., il quale ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
Le questioni di costituzionalità, proposte con il primo motivo, vanno respinte confermando le ragioni già espresse in Cass. n. 17717 del 5/7/2018.
Il secondo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per avere omesso il Tribunale di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa, è fondato alla luce del principio secondo cui, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. n. 17717 del 5/7/2018; Cass. n. 27182 del 26/10/2018).
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione del decreto ed il rinvio della causa al Tribunale di Torino in diversa composizione per un nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– Accoglie il secondo motivo di ricorso, infondato il primo ed inammissibili gli altri;
– Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019