Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17892 del 19/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017), n. 17892
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1817-2015 proposto da:
R.C., in proprio e quale titolare della omonima ditta,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio
dell’avvocato CALIENDO ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE ROMANO;
– ricorrente –
contro
BERTELLI SRL, FALLIMENTO R.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 205/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 04/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
PREMESSO
1. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto dal sig. R.C. avverso la dichiarazione del proprio fallimento, ritenendo che il reclamante non abbia assolto l’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di non assoggettabilità a fallimento, di cui alla L. Fall., art. 1, e che, anzi, la documentazione da lui depositata provi il contrario: alla voce “totale ricavi” del conto economico al 31 dicembre 2013, infatti, è indicato l’importo di Euro 343.314,81, largamente eccedente il limite di 200.000,00 stabilito, per i ricavi lordi, alla lett. b) dell’art. 1, cit.
2. Il sig. R. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui le parti intimate non hanno resistito.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.
Diritto
CONSIDERATO
1. I due motivi di ricorso – con cui, denunciando rispettivamente violazione della L. Fall., art. 1, comma 2, lett. b), e omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia computato nell’ammontare complessivo dei ricavi lordi voci che ne sarebbero in realtà escluse – sono fondati.
In tema di requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilità, di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, lett. b), (nel testo risultante dalla riforma di cui al D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), per l’individuazione dei “ricavi lordi”, che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 (“ricavi delle vendite e delle prestazioni”) e n. 5 (“altri ricavi e proventi”) dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall’art. 2425 c.c., lett. A). Non rientrano, invece, in tale nozione le voci dalla n. 2 alla n. 4 del menzionato schema e, in particolare, le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all’art. 2423 bis c.c., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi (Cass. 28667/2013).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha erroneamente tenuto conto di variazioni in aumento delle rimanenze di magazzino pari ad Euro 260.200,00, che invece non andrebbero computate nei ricavi lordi, il cui ammontare sarebbe quindi di 83.114,81, ben al di sotto della soglia di cui alla L. Fall., art. 1, lett. b).
2. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017