Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17892 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 09/09/2016), n.17892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26938/2014 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETANO

DONIZETTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANNA MANDORLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO CENTOLA, ROBERTO

CENTOLA giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI SPA, in persona del procuratore speciale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato LUIGI TUCCILLO,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale per atto Notaio

Mario Grossi di Milano dell’11/05/2011, rep. n. 124604 allegata in

atti;

– controricorrente –

e contro

A. RAPPRESENTANZE SAS DI C.M.G.,

C.M.G., EREDI DI A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4034/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

29/10/2013, depositata il 16/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Anna Mandorlo (delega avvocato Centola) difensore

del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. C.C. ha impugnato per cassazione la sentenza con la quale la Code d’appello di Napoli ha confermando la decisione di primo grado, con cui era stata rigettata la sua domanda di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale.

2. I due motivi proposti dal ricorrente possono essere esaminati congiuntamente, e sono drasticamente inammissibili.

Con ambedue i motivi di ricorso, infatti, il ricorrente – ad onta della dozzina di norme di cui lamenta la violazione – nella sostanza censura il modo in cui il giudice di merito:

– ha ricostruito il fatto;

– ha valutato l’attendibilità dei testimoni;

– ha valutato gli elementi indiziati.

Si tratta di doglianze ovviamente inammissibili: infatti la sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultante processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Set U, Sentenza n. 8053 del 0710412014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Palese, pertanto, è l’inammissibilità delle doglianze con le quali si lamenti l’omesso od incompleto esame degli elementi istruttori.

3. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

4. In primo luogo, il ricorrente ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo della causa, per rinnovare la notifica del ricorso alla A. Rappresentanze s.a.s., non andata a buon fine.

Ma questa Corte ha già più volte stabilito che in presenza d’un ricorso per cassazione manifestamente infondato, è superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio ovvero la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969).

5. In secondo luogo, con la memoria il ricorrente torna ad insistere sulla pretesa erroneità della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito e sulla natura solo apparente della motivazione da questi adottata.

E tuttavia, per quanto già esposto nella relazione:

(a) stabilire quale sia il grado di invalidità permanente derivato da un sinistro; quale il danno da mancato guadagno; se un testimone attendibile; come si sia svolto un sinistro stradale, sono altrettanti accertamenti di fatto, non sindacabili in questa sede, nemmeno sotto il profilo dell’insufficienza della motivazione, censura non più consentita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come interpretato dalla sentenza n. 8053/14 delle Sezioni Unite di questa Corte, sopra ricordata;

(b) la motivazione della sentenza impugnata non è affatto apparente, in quanto la Corte d’appello ha esposto alle p. 2 e 3 le ragioni per le quali ha ritenuto infondato il gravame.

6. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna C.C. alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che non sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.C. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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