Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17891 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28720-2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI,

n. 278, presso lo studio dell’avvocato MARINA MEUCCI, rappresentata

e difesa dall’avvocato LUCIANO IACOVIELLO;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI MECCANICHE SOTTORIVA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE

CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO VIERO, SIMONE

VERONESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3246/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Costruzioni Meccaniche Sottoriva s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Benevento, D.I.F. e Gerarda Petito, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto col quale il primo aveva alienato alla seconda l’unico immobile di sua proprietà.

A sostegno della domanda la società attrice espose, tra l’altro, che il De Ioanni era debitore nei suoi confronti della somma di Euro 55.887,94, risultante anche dalla consegna di alcune cambiali; non essendo stato rispettato il relativo piano di rientro, la creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in data 12 giugno 2009, divenuto definitivo per mancata opposizione, e pochi giorni prima della notifica del decreto il De Ioanni aveva compiuto il contestato atto di vendita.

Si costituì in giudizio la sola Petito, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di vendita in questione e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla Pento e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29 giugno 2018, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre P.G. con atto affidato a tre motivi.

Resiste la Costruzioni Meccaniche Sottoriva s.p.a. con controricorso. D.I.F. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 169 c.p.c. e dell’art. 77 delle relative norme di attuazione.

Sostiene la ricorrente che il fascicolo di primo grado non era stato da lei ritirato ed era sparito, per cui la Corte d’appello avrebbe dovuto disporne la ricerca e, in caso negativo, autorizzare le parti alla sua ricostruzione.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

La Corte d’appello, infatti, ha dato atto di aver ammesso la produzione dei documenti mancanti in primo grado e di averne perciò tenuto conto, essendo il relativo fascicolo andato smarrito. Ne consegue che ogni contestazione sul punto è priva di interesse, in quanto irrilevante.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., sostenendo che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria.

2.1. Il motivo, quando non inammissibile, non è comunque fondato.

La sentenza impugnata, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato e sottratto a riesame in questa sede, ha rilevato che è ammissibile l’azione revocatoria relativa al trasferimento di un immobile effettuato dal genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione; per cui la circostanza, addotta dalla ricorrente a sua difesa, che il trasferimento dell’immobile fosse avvenuto a titolo di datio in solutum, non avendo il D.I. i mezzi per pagare quanto dovuto alla moglie a causa della separazione, non impediva che il trasferimento fosse soggetto a revocatoria. La sentenza ha anche indicato una serie di ragioni di fatto per cui la domanda era fondata (rapporto di coniugio tra le parti, partecipazione della moglie alla gestione dell’attività del marito, mancata presentazione all’interrogatorio formale da parte della moglie).

A fronte di siffatte argomentazioni, il motivo in esame insiste nel ribadire, senza significative aggiunte o novità, le medesime censure già vagliate e ritenute infondate dalla Corte d’appello, senza dimostrare il fondamento delle lamentate violazioni. In particolare, esso ipotizza un’inesistente violazione di legge e tende comunque, in modo palese, al riesame del merito.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 232 c.p.c., sostenendo che la prova delegata al Tribunale di Vicenza era stata tardivamente assunta, per cui ne era stata eccepita l’invalidità.

3.1. Il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni.

La prima è che la mancata presentazione per rendere l’interrogatorio formale si è verificata davanti al Tribunale di Benevento, per cui ogni ipotetica irregolarità della prova delegata è irrilevante.

La seconda è che la sentenza ha accolto la domanda sulla base di una valutazione globale delle prove assunte, per cui l’eventuale (inesistente) violazione dell’art. 232 c.p.c., non avrebbe comunque valenza decisiva ai fini di un diverso esito del giudizio.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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