Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17891 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 11/02/2016, dep. 09/09/2016), n.17891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10938/2014 proposto da:

S.G., S.K.A., S.L. ,.S.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DEI COLLI ALBANI 14, presso

lo studio dell’avvocato NATALE PERRI, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA, in persona del Presidente del CdA

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE

MAJO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMUALDO

GHIGI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1851/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

25/06/2013, depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE DE MAJO, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2004 la Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la Cassa”), chiese ed ottenne dal Tribunale di Ravenna un decreto ingiuntivo nei confronti di S.L., S.G., S.K.A. e S.R., per l’importo di 250.472,08 Euro. A fondamento del decreto addusse che gli intimati erano fideiussori della propria debitrice Costruzioni Generali SGL 2000; che quest’ultima era debitrice della Cassa sia in virtù del mancato ripianamento di una apertura di credito regolata in conto corrente; sia in virtù del mancato incasso di titoli cambiari tratti all’ordine della Costruzioni Generali, scontati dalla banca ma rimasti insoluti.

2. Gli intimati proposero opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Ravenna.

Gli opponenti dedussero che la banca non era “legittimata attivamente” ad esigere il pagamento; deducevano altresì di non aver prestato alcuna fideiussione, nè di aver sottoscritto titoli cambiari.

3. Il Tribunale di Ravenna, rilevata la nullità della citazione per mancanza dell’avviso di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7, fissò nuova udienza per sanare la nullità, ai sensi dell’art. 164 c.p.c.. Nelle more di tale udienza gli opponenti notificarono alla Cassa una nuova citazione in opposizione, ma tardiva rispetto alla data di notifica del decreto opposto.

4. Con sentenza 24.1.2008 il Tribunale di Ravenna rigettò l’opposizione.

La sentenza venne appellata dai soccombenti.

La Corte d’appello di Bologna con sentenza 21.10.2013 n. 1851 dichiarò inammissibile il gravame, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.. In particolare la Corte d’appello ritenne che:

-) nella parte in cui lamentava che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardivo il disconoscimento della sottoscrizione delle fideiussioni, l’appello era aspecifico perchè si limitava a richiamare la comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in primo grado, senza muovere censure puntuali alla sentenza;

-) nella parte in cui lamentava la violazione dell’art. 1957 c.c., l’appello era inammissibile ex art. 342 c.p.c., perchè si limitava a trascrivere un passo della comparsa conclusionale depositata in primo grado;

-) nella parte in cui lamentava la violazione del divieto di anatocismo, l’appello era inammissibile ex art. 342 c.p.c., perchè aveva prospettato la questione di diritto in modo del tutto astratto, senza calarla nella fattispecie concreta.

5. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da S.L., S.G., S.K.A. e S.R., con ricorso fondato su un unico ed articolato motivo.

Ha resistito la Cassa con controricorso.

Il ricorso, sebbene assegnato alla Sesta Sezione civile di questa Corte, venne esaminato nelle forme della pubblica udienza ordinaria, in data 10.12.2005.

In tale data la causa venne rinviata a nuovo ruolo, a causa della mancanza di prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di udienza al difensore della Cassa.

Con provvedimento del 12.1.2016 il Coordinatore della Sesta Sezione, mutato il consigliere relatore, ha rifissato la discussione del ricorso, sempre nelle forme della pubblica udienza, per la data dell’11 febbraio 2016.

In tale data la causa è stata quindi discussa e trattenuta in decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. In via preliminare deve reputarsi un lapsus calami l’indicazione nell’epigrafe del ricorso e nella procura speciale, quale quarta ricorrente, di tale ” S.A.”.

Risulta infatti dagli atti che l’opposizione fu proposta e coltivata da tale S.R., la cui firma compare in calce alla procura speciale, ed il cui codice fiscale coincide con quello indicato nell’epigrafe del ricorso accanto al nome di ” S.R.”.

La presente sentenza andrà dunque pronunciata nei confronti di Rosaria Serra.

1.2. La Cassa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per mancanza di sottoscrizione da parte del difensore.

L’eccezione è manifestamente infondata, essendo il ricorso debitamente sottoscritto. La circostanza che sottoscritta non fosse la copia notificata è irrilevante, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “qualora l’originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l’inammissibilità del ricorso (…), in quanto la predetta copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di mandato speciale, e tra essi è da ritenere compresa l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione, formalità risultante nella copia del controricorso notificata alla ricorrente principale (Sez. 1, Sentenza n. 4548 del 24/02/2011, Rv. 617087; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 3791 del 18/02/2014, Rv. 629643).

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello nel dichiarare l’appello inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., avrebbe violato quest’ultima norma.

Dopo avere ricordato come questa Corta possa e debba esaminare direttamente il contenuto degli atti processuali, quando sia invocato l’errar in procedendo, i ricorrenti formulano varie censure così riassumibili:

(a) il motivo d’appello col quale si invocava la tempestività del disconoscimento della sottoscrizione delle fideiussioni non era generico; il disconoscimento era infatti avvenuto con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ed era stato reiterato dal nuovo difensore degli opponenti nella comparsa depositata all’udienza del 4.9.2008;

(b) il motivo d’appello col quale si invocava l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della fideiussione, ai sensi dell’art. 1957 c.c., non poteva dirsi generico, in quanto unico onere di chi lamenti un’omissione di pronuncia è indicare quale sia la questione non decisa;

(c) il motivo d’appello col quale si invocava la nullità della capitalizzazione degli interessi come calcolata dalla Cassa non era generico, perchè essi avevano chiaramente indicato come gli interessi scaduti non potessero produrre altri interessi;

(d) il motivo col quale si invocava la mancanza di prova dell’esistenza delle fideiussioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo non poteva dirsi generico, perchè nell’atto di appello si era adeguatamente spiegato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto ha l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in sede monitoria.

Infine, i ricorrenti soggiungono che il tasso di specificità esigibile da un atto di appello è direttamente proporzionale alla accuratezza della motivazione che sorregge il provvedimento impugnato: e poichè nella specie la sentenza del Tribunale di Ravenna era motivata in modo “generico e carente”, i motivi di impugnazione erano adeguati a quella motivazione.

2.2. Il ricorso è infondato.

L’atto d’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, infatti, che questa Corte può esaminare in virtù del tipo di vizio denunciato dai ricorrenti, è privo della “specifica indicazione” dei motivi di gravame richiesta dall’art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione tempotis.

Ciò per le ragioni che seguono.

2.3. La sentenza del Tribunale, a p. 7, aveva reputato tardivo ex art. 215 c.p.c. il disconoscimento della sottoscrizione delle fideiussioni da parte degli opponenti.

Gli appellanti hanno inteso impugnare questa statuizione (foglio 2 dell’atto d’appello) sostenendo che la tempestività della sottoscrizione era stata “ribadita” dal loro nuovo difensore, e trascrivendo il contenuto della comparsa di costituzione di quest’ultimo.

Ma nel testo trascritto a p. 2 dell’atto d’appello non è indicata una sola ragione per la quale il disconoscimento della sottoscrizione delle fideiussioni non potesse ritenersi tardivo. Non si indica quando fu prodotto il testo contrattuale, non si indica quando fu sollevata l’eccezione di disconoscimento, non si indica in che termini fu sollevata. Non si indica, insomma, alcuna ragione in iure idonea a sorreggere l’impugnazione della statuizione di tardività.

Un atto d’appello di questo tipo è chiaramente inammissibile, in quanto il requisito della “specificità dei motivi” di cui all’art. 342 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) non consentiva certo all’appellante di limitarsi ad invocare che la decisione impugnata era erronea, ma gli imponeva di precisare le ragioni di tale erroneità. Il sistema delle impugnazioni, infatti, sia prima che dopo la riforma dell’art. 342 c.p.c., resta strutturato in modo tale da non consentire all’appellante di limitarsi a dedurre “la sentenza di primo grado è sbagliata, trova tu giudice d’appello dove sia l’errore”. Quel sistema, al contrario, impone all’appellante l’onere di parlar chiaro e di indicare non solo quale sia stato l’errore del primo giudice, ma anche per quali ragioni in iure od in facto quella statuizione debba ritenersi erronea.

2.4. Gli odierni ricorrenti si dolgono, poi, che sia stato reputato “aspecifico” il loro appello, nella parte in cui censurava l’omessa pronuncia del Tribunale sull’eccezione di nullità della fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c..

Dall’esame degli atti risulta che tale censura fu così formulata nell’atto d’appello: “manca nella sentenza ogni riferimento all’art. 1957 c.c., il giudice di primo grado, ha totalmente omesso di motivare su un punto decisivo ai fini della controversia”. Null’altro si soggiunge.

Ora, uso della punteggiatura a parte, il breve passo che precede (26 parole in tutto) è manifestamente inidoneo a sorreggere una seria impugnazione. In esso, in primo luogo, si parla di “mancanza di motivazione” e non di “omessa pronuncia”, che sono due viti diversi (il giudice può rigettare una domanda od una eccezione senza motivare, oppure può addirittura trascurare di provvedere), sicchè la censura era ambigua, poichè non metteva in condizione la Corte d’appello di stabilire se si fosse voluto censurare l’uno o l’altro vizio.

In ogni caso, il “motivo” d’appello sopra trascritto non indicava nemmeno che tipo di richiesta sarebbe stata trascurata dal giudice, limitandosi a dedurre che il tribunale aveva “omesso ogni riferimento all’art. 1957 c.c.”: formula, questa, evidentemente ellittica ed ermetica.

2.5. Gli odierni ricorrenti si dolgono, poi, che sia stato reputato “aspecifico” il loro appello, nella parte in cui censurava (parrebbe) l’affermazione della validità dei “titoli posti a fondamento del procedimento”. Dall’esame degli atti si rileva che, a tal riguardo, gli odierno ricorrenti trascrissero puramente e semplicemente nell’atto d’appello un brano della comparsa conclusionale depositata in primo grado, palesemente inidoneo a consentire al giudice d’appello persino di comprendere quale fosse la statuizione impugnata.

2.6. Infine, gli odierni ricorrenti si dolgono, poi, che sia stato reputato “aspecifico” il loro appello, nella parte in cui censurava il rigetto, da parte del Tribunale, della eccezione di nullità d’un patto anatocistico.

Dall’esame degli atti si rileva che il Tribunale, in merito al problema della sussistenza o meno d’un patto anatocistico, aveva rigettato l’eccezione sollevata dagli opponenti, così motivando: “allo stato degli atti, non appaiono in termini di eviden.za situazioni anatocistiche, in violazione (degli artt. 1283 e 1374 c.c.).

Gli appellanti intesero censurare questa motivazione con un motivo d’appello così concepito: “erra il giudice di prime cure nel sostenere che in rapporto all’anatocismo non consentito ex artt. 1283 e 1374 c.c., gli odierni appellanti, nulla avrebbero dimostrato a sostegno della loro tesi, dimenticando che in tal caso era stata fatta esplicita e reiterata richiesta (disattesa) di CT.U. (…) al fine di determinare l’esatto ammontare degli interessi.

Ne consegue che, il decreto manca anche dei requisiti di liquidità e certezza richiesti dagli artt. 474 e 633 c.p.c., risultando assolutamente incerto il quantum”.

Segue la trascrizione di una massima di questa Corte, nella quale si afferma la nullità del patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti bancari.

Anche in questo caso, dunque, ci troviamo al cospetto d’un appello difforme dal modello legale prescritto dall’art. 342 c.p.c. e giustamente ritenuto inammissibile dalla Corte d’appello.

Gli appellanti, infatti, hanno impugnato una pronuncia di rigetto d’una eccezione di nullità d’una clausola contrattuale, che era motivata con l’assenza di prova, senza indicare donde mai risultasse la prova della invocata nullità. Non hanno indicato donde risultasse ed in quale termini fosse redatta la clausola che assumevano nulla; non hanno indicato il saggio degli interessi applicato dalla Cassa, non hanno insomma in alcun modo ricostruito la fattispecie concreta, limitandosi a sostenere – il motivo d’appello è tutto qui – che per la Corte di cassazione la capitalizzazione trimestrale degli interessi è nulla Corretta, dunque, fu la statuizione di inammissibilità dell’appello da parte della Corte felsinea.

3. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna S.L., S.G., S.K.A., S.R., in solido, alla rifusione in favore di Cassa di Risparmio di Ravenna delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 7.490, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2; (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.L., S.G., S.K.A., S.R., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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