Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17891 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 5643-2019 proposto da:

SIGMA SCHEDE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA, 22, presso lo

studio dell’avvocato LEONARDO VESCI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GERARDO VESCI;

– ricorrente –

contro

G.E.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 23890/2018 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

gli avv. Gerardo Vesci e Leonardo ricorrono ex art. 391 bis c.p.c., per ottenere la correzione dell’errore materiale contenuto nell’Ordinanza Cass. n. 23890/2018 pronunciata da questa Corte il 31 maggio 2018 e pubblicata il 2 ottobre 2018 nel giudizio R.G.28911-2016 proposto da G.E. contro Sigma Schede s.r.l. ed IT Card s.r.l. che, nel rigettare il ricorso, aveva disposto la condanna di G.E. al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio;

il dispositivo indicava erroneamente la dicitura “in favore delle ricorrenti”, anzichè quella “in favore delle controricorrenti” e, pertanto, in assenza di correzione dell’errore materiale la controricorrente Sigma Schede s.r.l. asserisce di non poter procedere con il recupero delle spese di lite liquidate nell’ordinanza in proprio favore.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il ricorso va accolto in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 16037/2010), secondo cui in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea col disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità il recupero delle spese di lite liquidate nell’ordinanza in favore delle controricorrenti, ed è un rimedio applicabile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;

pertanto, il ricorso va accolto, e il dispositivo dell’ordinanza Cass. n. 23890 del 2018 va corretto sostituendo, al secondo rigo, dopo l’espressione “in favore delle”, la parola “controricorrenti” in luogo della parola “ricorrenti”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo dell’Ordinanza, Cass. n. 23890 del 2018, mediante la sostituzione al secondo rigo, dopo l’espressione “in favore delle”, la parola “controricorrenti” in luogo della parola “ricorrenti”.

Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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