Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17890 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25420/2010 proposto da:

F.T. (OMISSIS), A.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’Avv. CAUSA ABBONDIO in 17100 SAVONA, Via Paleocapa 7/10, giusto

mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (OMISSIS) in persona del Dott.

L.P., elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato MACCALLINI

CARLO, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

CASSA RISPARMIO SAVONA S.P.A., BANCA CARIGE S.P.A. CASSA RISPARMIO

GENOVA IMPERIA, C.L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il

27/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato GIUFFREDA ANTONIO per delega;

udito l’Avvocato CARNEVALI ANTONELLA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso con l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- F.T., sia in proprio che quale socio e legale rappresentante di Angelica Società Semplice, e A.C. propongono ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Savona del 27 luglio 2010, con la quale è stata rigettata l’istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei loro confronti dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella quale è intervenuta la Banca CARIGE S.p.A.; istanza, avanzata a seguito di opposizione agli atti esecutivi proposta dai predetti debitori esecutati avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione del 21 giugno 2010, con il quale era stata rigettata la richiesta di sospendere la procedura esecutiva ai sensi della L. n. 44 del 1999, art. 20.

2.- Il ricorso straordinario è affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., che pure ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di cui appresso.

L’ordinanza è stata adottata dal giudice dell’esecuzione a seguito dell’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata dagli esecutati che avevano proposto un’opposizione agli atti esecutivi con ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., chiedendo l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 618 cod. proc. civ..

In primo luogo, il provvedimento impugnato non è affatto, in sè, definitivo per non essere previsto altro mezzo di riesame. Essendo un'”ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione”, esso sarebbe stato reclamabile ex art. 624 c.p.c., comma 2, ed in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ben avrebbe potuto essere chiesto il riesame delle ragioni che avevano determinato il rigetto della richiesta della sospensione ai sensi della L. n. 44 del 1999.

Si deve aggiungere che, essendo previsto dalla norma citata il reclamo cautelare avverso l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione a seguito di opposizione all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione, è discussa l’ammissibilità del reclamo cautelare avverso l’ordinanza di analogo tenore quando emessa ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 2, primo inciso: in senso positivo, si è peraltro già espressa questa Corte nel precedente n. 11243/10, da intendersi qui integralmente richiamato. Pertanto, la qualificazione dell’opposizione come riconducibile alla norma dell’art. 617 cod. proc. civ., non avrebbe impedito alla parte opponente, secondo il richiamato precedente di questa Corte, di avvalersi del reclamo cautelare.

2.- Va, in secondo luogo, trattato l’argomento difensivo svolto nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.: secondo i ricorrenti, il provvedimento impugnato sarebbe definitivo perchè avrebbe leso definitivamente i loro diritti in quanto sarebbe stato loro precluso l’accesso ad un giudizio a cognizione piena, avendo il giudice dell’esecuzione rigettato l’istanza, dichiarando che “il mezzo per impugnare tale ordinanza non è l’opposizione ex art. 617 c.p.c.” ed avendo fatto da ciò conseguire la statuizione di “improcedibilità” dell’opposizione, senza fissazione del termine per l’inizio del giudizio di merito.

2.1.- In proposito, è sufficiente richiamare il principio di diritto già espresso da questa Corte, e che qui si ribadisce, per il quale “in tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618 cod. proc. civ., comma 2, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato secondo comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111 Cost., comma 7, essendo priva del carattere della definitività.

Infatti, l’iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell’esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell’art. 289 del codice di rito” (cfr. Cass. ord. n. 20532/09; n. 15630/10).

I ricorrenti, dunque, avrebbero dovuto chiedere al giudice dell’esecuzione di integrare il provvedimento ai sensi dell’art. 289 cod. proc. civ., e non ricorrere per cassazione.

Peraltro, in fattispecie quale quella oggetto della presente decisione, il ricorso al rimedio dell’art. 289 c.p.c., non è neppure obbligato, dal momento che gli stessi ricorrenti, anche a prescindere dalla formulazione di un’istanza ai sensi dell’art. 289 c.p.c., avrebbero potuto iscrivere la causa di opposizione al ruolo contenzioso.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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