Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17890 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28409-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA IANNICELLI;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1476/2018 della CORTE ROMA, depositata il

06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del

04/06/2020 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.G. convenne in giudizio il Comune di Roma (poi divenuto Roma Capitale), davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse dichiarato responsabile, ai sensi degli artt. 2051 o 2050 c.c., ovvero, in subordine, dell’art. 2043 c.c., dei danni da lui subiti in un sinistro stradale verificatosi in ora notturna all’incrocio tra la Via Fosso di Dragoncello e la Via dei Pescatori, in località Ostia.

Espose, a sostegno della domanda, che in quella circostanza egli, alla guida del proprio motociclo, stava procedendo su Via Fosso di Dragoncello allorquando, giunto all’incrocio con Via dei Pescatori, aveva rallentato la propria marcia; ma, nel momento di attraversamento dell’incrocio, egli era stato travolto da una Lancia Ipsilon che proveniva da sinistra a velocità non moderata, riportando gravi danni personali. La responsabilità dell’impatto, a suo dire, era da ricondurre all’incuria dell’Amministrazione capitolina la quale aveva lasciato che detto incrocio perpendicolare fosse privo di illuminazione pubblica e con una segnaletica di stop, orizzontale e verticale, del tutto insufficiente; potendosi tuttavia configurare una concorrente responsabilità del conducente della vettura antagonista.

Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per interpello e per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Tribunale stabilì che la responsabilità dell’incidente fosse da porre a carico del convenuto nella misura 25 per cento e condannò quindi il Comune al pagamento della somma di Euro 35.280,43, oltre che al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore in via principale e da Roma Capitale in via incidentale e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 6 marzo 2018, ha accolto l’appello incidentale e, in totale riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda del Caivano, condannandolo alla restituzione della somma di Euro 49.951,63, nonchè al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che l’incidente era da ricondurre a responsabilità esclusiva del danneggiante con eventuale concorso di colpa dell’altro conducente, mentre era da escludere ogni responsabilità di Roma Capitale. Poichè nell’atto di citazione lo stesso attore aveva dichiarato di aver rallentato la marcia approssimandosi all’incrocio, egli non poteva poi ricondurre la causa dell’incidente all’omessa segnaletica stradale. Anche il verbale della Polizia municipale, del resto, confermava che, nonostante il segnale verticale di stop fosse leggermente piegato in avanti e ruotato lievemente a sinistra rispetto al senso di marcia della moto, tuttavia esso era ugualmente ben visibile. Era quindi da dedurre che l’incidente fosse avvenuto perchè il Caivano non si era affatto fermato all’incrocio ovvero perchè la vettura antagonista marciava a velocità tale da rendere l’urto inevitabile.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre C.G. con atto affidato a tre motivi.

Roma Capitale non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Sostiene il ricorrente che la sentenza in esame avrebbe attribuito erroneamente un valore confessorio alle affermazioni contenute nell’atto di citazione, senza considerare che l’interrogatorio formale del ricorrente non aveva fatto scaturire alcuna confessione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 c.c. e dell’art. 229 c.p.c. per l’aspetto formale.

Per aversi confessione, ad avviso del ricorrente, occorre che vi sia il riconoscimento di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte, accompagnate dall’animus confitendi. Nella specie, invece, quanto scritto in citazione – e cioè che egli aveva rallentato la propria marcia all’approssimarsi dell’incrocio – non poteva rappresentare una confessione, tanto più che le dichiarazioni rese all’interrogatorio formale non avevano affatto un contenuto di confessione.

3. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per l’evidente collegamento tra loro esistente, sono entrambi inammissibili. Ed invero la Corte d’appello non ha affatto attribuito valore confessorio al contenuto dell’atto di citazione, ma ha compiuto una valutazione globale delle prove, alla luce del verbale della Polizia municipale, dei rilievi e delle prove testimoniali. Ne consegue che una confessione come tale non è stata riconosciuta esistente, per cui le censure dimostrano di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del principio della ragione più liquida, da cui sarebbe dipeso, secondo il ricorrente, il mancato esame di tutta l’istruttoria svolta. Si ipotizza, inoltre, anche una violazione degli artt. 2051,2055 e 2697 c.c., in relazione agli obblighi di custodia.

La doglianza censura il richiamo compiuto dalla Corte di merito al principio della ragione più liquida; osserva che la sentenza sarebbe giunta ad una conclusione errata, del tutto priva di supporto in base alle risultanze istruttorie, senza considerare che Roma Capitale non aveva dimostrato l’esistenza del caso fortuito.

4.1. Il motivo, inammissibile per alcuni aspetti, è comunque privo di fondamento.

Ed invero la sentenza in esame, pur contenendo un generico richiamo al principio suindicato, ha poi correttamente affrontato il merito della controversia, pervenendo ad una ricostruzione dei fatti e ad un’espressa attribuzione di responsabilità al Caivano e all’altro conducente, escludendo ogni responsabilità di Roma Capitale. Tale accertamento ha, in concreto, escluso la sussistenza di una responsabilità a titolo di custodia, posto che ha escluso che la segnaletica orizzontale e verticale potesse aver avuto una qualche efficacia causale rispetto al sinistro; e la Corte di merito ha anche osservato che le censure poste dal Caivano non tenevano in alcun conto la rilevanza causale del comportamento da lui tenuto.

Si è in presenza, quindi, di un accertamento che non è più sindacabile in sede di legittimità; ed è d’altronde evidente che la doglianza si risolve in qualche misura nel tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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