Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17890 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29053/2015 proposto da:

FABRIZIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo

studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGETTA SCALI;

– ricorrente –

contro

BANCA CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO SOC COOP PER AZIONI, in persona

del Rappresentante Processuale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. PISANNELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 666/15 del

TRIBUNALE di PISA, depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ILARIA ACIERNO.

Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che chiede, il rigetto

del ricorso, affermando la competenza del Tribunale di Firenze.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 05/02/2015 la Fabrizio S.r.l., avendo stipulato con la Banca di credito cooperativo di Cambiano S.c.p.a. un contratto di cessione di crediti nascenti dall’esercizio dell’impresa, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa la Banca medesima, deducendo la nullità di tale contratto per violazione dell’art. 1341 c.c., comma 2 e la nullità, per indeterminatezza dell’oggetto, dell’atto di cessione di crediti che la Banca aveva notificato ai clienti debitori della Fabrizio s.r.l.; domandava contestualmente la determinazione giudiziale del saldo rispetto al complessivo rapporto debito-credito tra le parti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Con ordinanza del 10/11/2015 il Tribunale di Pisa, accogliendo l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta Banca di Cambiano, declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Firenze, in ragione dell’espressa pattuizione negoziale (sottoscritta a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.) in forza della quale la competenza ratione loci sulle controversie derivanti dal contratto, ivi compresa qualsivoglia questione concernente la cessione dei crediti art. 1260 c.c., appartiene al Tribunale di Firenze.

Avverso suddetta ordinanza propone ricorso per regolamento di competenza la Fabrizio S.r.l. sulla base di due motivi. Resiste con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., comma 5, la Banca di Cambiano s.c.p.a.

Il Procuratore generale ha depositato, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e la declaratoria della competenza del Tribunale di Firenze.

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, degli artt. 20 e 38 c.p.c., nonchè dell’art. 1182 c.c., perchè il Tribunale di Pisa ha statuito sulla competenza in base alle regole della responsabilità contrattuale, malgrado la domanda formulata avesse ad oggetto il risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale. Non sono pertanto rilevanti le clausole contrattuali, peraltro invalide, che prevedono il foro esclusivo del Tribunale di Firenze. Ne deriva che la Banca di Cambiano ha eccepito l’incompetenza in modo incompleto, basandosi esclusivamente su tali clausole contrattuali. Il Tribunale di Pisa avrebbe dovuto dichiararsi competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., essendo l’obbligazione sorta in provincia di Pisa e avendo ivi sede la Fabrizio S.r.l..

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 134 e 20 c.p.c., in quanto l’ordinanza impugnata contiene una motivazione parziale ed erronea in ordine all’eccepita nullità del contratto per violazione dell’art. 1341 c.c.: non viene fatto alcun cenno alla mancanza di specifica sottoscrizione della clausola e all’indeterminatezza della stessa.

L’istanza è infondata.

La clausola del contratto inter partes relativa al foro pattizio così recita: “Foro competente per eventuali controversie fra la Banca e il Clienti, derivanti dal o connesse, a qualsiasi titolo, al contratto, è in via esclusiva quello di Firenze”. L’ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, afferma che tale clausola è stata espressamente sottoscritta a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. e dal suo tenore emerge che le parti hanno inteso demandare al Tribunale di Firenze tutte le controversie inerenti al contratto, con la conseguenza che sussiste deroga alla competenza ordinaria tanto per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, quanto per le controversie in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri (Cass. n. 24869 del 09/12/2010, Rv. 614879-01). Resta pertanto devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l’azione contrattuale, sia l’azione extracontrattuale.

Priva di pregio la deduzione del ricorrente secondo cui la convenuta Banca di Cambiano avrebbe dovuto sollevare, in ossequio a consolidata giurisprudenza di questa Corte, la questione di incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i possibili fori: invero, qualora la relativa eccezione sia formulata con riferimento all’operatività di un foro convenzionale esclusivo (come nel presente caso), non sussiste l’onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti riguardanti i diritti di obbligazione, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie relative al contratto che contenga detta pattuizione (Cass. n. 10499 del 01/08/2001; Cass. n. 8030 del 27/04/2004, Rv. 572360-01).

Il secondo motivo, in parte ripetitivo delle argomentazioni svolte nel primo, è manifestamente infondato, in quanto nell’ordinanza impugnata si legge che la competenza territoriale appartiene al foro di Firenze “per espressa pattuizione negoziale, peraltro espressamente sottoscritta a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.”.

Sotto il profilo dell’asserita insufficienza della motivazione e della conseguente violazione dell’art. 134 c.p.c., la doglianza è inammissibile, in forza del principio in base a cui con l’istanza di regolamento di competenza è possibile esclusivamente la denunzia dei vizi relativi alla questione della competenza, a nulla rilevando i vizi concernenti errores in procedendo del giudice a quo, nè vizi di motivazione nè in generale altre questioni, processuali o sostanziali, non attinenti, in modo diretto e necessario alla competenza (ex multis, Cass. n. 7075 del 28/03/2006, Rv. 590606-01).

Ne consegue il rigetto del ricorso, sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di Firenze, che si pronuncerà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese del presente procedimento.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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