Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17890 del 12/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17890 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza
in forma semplificata

sul ricorso proposto da:
BALDI Francesco, BERTOLINO Giuseppe, BONANNO Giuseppe, BURGIO
Andrea, CARDINALE Antonino, COLLETTO Giuseppe, CUSUMANO (o CUSIMANO) Antonino, DI BLASI Giacomo, FIAMMELLA Giuseppe, FILIPPONE Pietro, FLENDA Armando, GATTO Maurizio, MANDALA’ Caterina, MARCIANI Ivo, PIRRELLO Maria Rita, PRIOLO Anna, PRIULLA
Evelina, PUCCIO Filippo, SANTORO Andrea Salvatore, SCARPULLA
Giuseppa, SCUTERI Roberto, TORNABENE Michele, D’ASSARO Carmelo, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in
calce al ricorso, dall’Avv. Pietro L. Frisani, con domicilio
eletto nel suo studio in Roma, piazza del Popolo, n. 18;
– ricorrenti contro

/(o

Data pubblicazione: 12/08/2014

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta depositato 1’11 febbraio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti
gli altri motivi.
Ritenuto che la Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto in data 11 febbraio 2013, ha dichiarato improcedibile il
ricorso per equa riparazione proposto, ai sensi della legge 24
marzo 2001, n. 89, da Francesco Baldi ed altri per mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo presupposto, rilevando che la parte ricorrente non aveva provveduto,
nel termine assegnato, alla notificazione del ricorso introduttivo e del decreto con il quale era stata fissata
l’udienza;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Baldi e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno

2

– controricorrente –

proposto ricorso, con atto notificato il 14 maggio 2013, sulla
base di tre motivi;
che l’intimato ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una

che il primo motivo, con cui si denuncia violazione degli
artt. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001, e 291 e 421 cod.
proc. civ., è fondato;
che questa Corte, a Sezioni Unite (sent. 12 marzo 2014, n.
5700), ha infatti stabilito il principio secondo cui, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo,
il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge: ne consegue che il
giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro
il quale rinnovare la notifica;
che è assorbito l’esame del secondo e del terzo mezzo;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato e
la causa rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, in
diversa composizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.

-3

motivazione in forma semplificata;

PER ~TI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e
rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composi-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 maggio
2014.

zione.

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