Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17890 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 4751-2019 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MIRCO GIOVANNI RIZZOGLIO;

– ricorrente –

contro

COMPUPRINT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PIO XI 13, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO CROCE, che lao rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI CARAMELLO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 25547/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’avv. Marco Rizzoglio ricorre ex art. 391 bis c.p.c., per ottenere la correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nell’Ordinanza Cass. n. 25547/2018 pronunciata da questa Corte l’11 luglio 2018 nel giudizio R.G. 18596/2014 proposto da Compuprint s.r.l. contro P.E. che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, aveva condannato la Società al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio, omettendo di statuire sull’istanza di distrazione delle spese del giudizio in favore del difensore antistatario.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il ricorso va accolto in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 16037/2010), secondo cui in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea col disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattatario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;

pertanto, il ricorso va accolto, e il dispositivo dell’ordinanza Cass. n. 25547 del 2018 va corretto mediante l’aggiunta, alla prima frase che finisce con la parola “legge”, della seguente espressione: “in favore del procuratore anticipatario”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo dell’Ordinanza, Cass. n. 25547 del 2018, mediante l’aggiunta, alla prima frase che finisce con la parola “legge”, della seguente espressione: “in favore del procuratore anticipatario”.

Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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