Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1789 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10636-2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

N. 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso, l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6127/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.M., cittadino del Senegal, ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza del locale tribunale D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e art. 702 quater c.p.c., che aveva sua volta respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e per ragioni umanitarie.

2. Con i proposti motivi il ricorrente fa valere: a) in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e difetto di motivatone e travisamento dei fatti; b) Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 – La Corte ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. 14 luglio 2017, n. 110, che ha introdotto il reato di tortura ed ai principi generali di cui all’art. 10 Cost., ed all’art. 3 CEDU”. Omessa applicazione art. 10 Cost.. Omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza. Omesso esame delle fonti informative relativamente alla situazione economico sociale del paese. Erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 1, perchè manca del suo svolgimento (Cass. n. 21750 del 27/10/2016).

Il ricorrente infatti nel corpo del ricorso dopo avere, nella titolazione del motivo, richiamato la normativa di disciplina del rimedio della protezione internazionale, sub specie di quella sussidiaria, e l’estremo dei gravi motivi legittimanti l’accesso alla prima, non correda poi il pure operato richiamo alle norme di alcun argomento fattuale diretto a consentire a questa Corte di cassazione di vagliare la critica proposta attraverso la fattispecie in concreto realizzatasi e quindi l’apprezzabilità della prima D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, in rapporto alla denunciata violazione da parte della Corte di merito dell’onere di collaborazione istruttoria.

4. Il secondo motivo, con cui si censura il diniego della protezione umanitaria è inammissibile per genericità e difetto di allegazione.

La corte di appello, si denuncia dal ricorrente, è incorsa in motivazione apparente nel negare la protezione umanitaria, escludendo rischi per il ricorrente in caso di rientro nel paese di origine con “poche parole spese” ed in “assenza di qualunque confutazione delle critiche mosse”. Sarebbe in tal modo mancata la valutazione della sussistenza della condizione di vulnerabilità del richiedente per un esame comparativo della condizione a goduta in Italia e di quella avuta in Senegal sotto il profilo della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili.

4.1. Il motivo è generico, perchè la proposta critica, assertiva, richiama i principi affermati da questa Corte di cassazione in materia di protezione umanitaria e menziona le norme di riferimento senza in alcun modo allegare la condizione di vulnerabilità che, avuta in patria dal ricorrente e posta in comparazione con il livello di integrazione goduto in Italia in ordine al godimento dei diritti di primaria importanza, legittimerebbe del richiedente l’accesso alla invocata tutela.

4.2. Il motivo manca di allegazione. Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 13573 del 02/07/2020; Cass. n. 27336 del 29/10/2018, seconda parte della massima).

5. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata con il costituirsi tardivamente ed al dichiarato fine “dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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