Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1789 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. III, 28/01/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29863/2008 proposto da:

ITALKALI SOCIETA’ ITALIANA SALI ALCALINI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell’avvocato ALOISIO

Roberto Giovanni, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato MAZZUCA CORRADO,

rappresentata e difesa dall’avvocato IMPELLIZZERI Francesco, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 305/2007 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 14/11/07, depositata il 14/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 12 dicembre 2008 l’Italkali – Italiana Sali Alcalini S.p.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 14 dicembre 2007 dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, confermativa della sentenza del Tribunale di Enna che l’aveva condannata a pagare Euro 25.822,84 in favore di M.T. a titolo di risarcimento del danno arrecato a fondo di sua proprietà.

L’intimata ha resistito con controricorso.

2 – Il ricorso viola palesemente l’art. 366 c.p.c., n. 6.

E’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per Cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Entrambi i motivi del ricorso si incentrano sulla consulenza tecnica che non è stata prodotta e di cui non sono state riportate adeguatamente le parti pertinenti.

3. – Inoltre la formulazione dei due quesiti non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del principio secondo cui il risarcimento per equivalente va calcolato in base al valore del bene all’epoca dell’illecito e non al momento della decisione, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2058 c.c.. Formula un quesito che si rivela generico poichè prescinde totalmente dal riferimento al fatto concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; in particolare violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante l’oggetto (superficie del terreno da valutare) e le fonti dell’indagine peritale.

Formula un duplice quesito di diritto che non postula l’enunciazione di un principio generalmente valido e decisivo per il giudizio e, piuttosto, sollecita un riesame del merito della controversia. Anche il momento di sintesi relativo al vizio di motivazione s’incentra sulla valutazione della consulenza tecnica, che la Corte territoriale ha ritenuto corretta.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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