Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1789 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 20/01/2022), n.1789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1296-2021 proposto da:

R.O.E.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELE MICHELETTA TITA’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3719/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 13/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

BERTUZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

” R.O.E.V. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza 13 novembre 2020, n. 3719, del Tribunale di Torino che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Torino per la violazione della L. n. 386 del 1990, art. 2;

il Ministero degli interni non ha svolto attività difensiva;

l’unico motivo di ricorso, nel denunziare la violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., dell’art. 416 c.p.c. e del D.Lgs. n. 151 del 2011, art. 6, censura la sentenza impugnata per avere posto a fondamento della propria decisione, disattendendo l’eccezione sollevata dall’opponente, i documenti prodotti dall’Amministrazione in primo grado, che erano stati allegati alla rinfusa, privi di elenco e non numerati e pertanto non rispettavano le prescrizioni di cui agli artt. 74 e 87 disp. att. codice di rito;

il motivo è manifestamente infondato, in quanto, premesso che i documenti di cui il ricorrente lamenta la valutazione da parte del giudice di merito sono costituiti dall’atto di contestazione della violazione e della sua notificazione e risultano espressamente depositati dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordine del giudice adottato ai sensi della L. n. 151 del 2011, art. 6, comma 8, appare pienamente condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata che ha ritenuto che l’utilizzabilità di essi non resti subordinata al rispetto, al momento del loro deposito, delle formalità di cui agli artt. 74 e 98 disp. att. c.p.c., che presuppone la costituzione in giudizio della parte che li produce, laddove il deposito di tali atti integra adempimento dell’ordine del giudice e prescinde dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore;

la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

nulla deve disporsi sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

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