Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17889 del 19/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24866/2015 proposto da:

H.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMERIGA MARIA PETRUCCI;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI POTENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1229/2015 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. MARZA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

H.K., cittadino pakistano, ha impugnato dinanzi al TAR per la Basilicata il provvedimento con il quale il Questore di Potenza aveva respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La decisione del TAR è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, che ha respinto il gravame.

Avverso la pronuncia del Consiglio di Stato propone ricorso per cassazione lo stesso H.K..

Il ricorrente contesta in questa sede l’errata applicazione di norme di diritto, affermando che gli competeva il rilascio del permesso di soggiorno e criticando l’applicazione della normativa in materia di irreperibilità. Si contesta anche la violazione del principio della parità tra cittadino italiano e straniero in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Si critica, ancora, la presenza di vizi formali nel provvedimento questorile di diniego e si contestano, infine, lacune nell’istruttoria della pratica.

Rilevato che le censure dedotte attengono al merito della controversia e non pongono questioni di giurisdizione, che sono le uniche a poter essere fatte valere mediante ricorso per cassazione avverso la pronuncia in grado d’appello o in unico grado di un giudice speciale (art. 362 c.p.c.), il ricorso deve necessariamente dichiararsi inammissibile. In mancanza di parte resistente non vi è statuizione in ordine alle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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