Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17889 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 09/09/2016), n.17889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 233-2015 proposto da:

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Direttore Sinistri,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVERE, che la

rappresenta e di fende unitamente all’avvocato GIOVANNI SORDELLI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale

Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCA SALVATORI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Z.A., S.S.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2809/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

16/10/2013, depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. L’Inail, avendo erogato le indennità di legge all’assistito Sc.Gi.Ba., vittima di infortunio, convenne in giuditio dinanzi al Tribunale di Verona la HDI Assicurazioni sp.a., Z.A. e S.S., chiedendone la condanna alla rifusione in suo favore di quanto pagato all’assistito, ex art. 1916 c.c..

2. Il Tribunale di Verona accolse la domanda, e la Corte d’appello di Venezia con sentenza 20.11.2013 n. 2809 rigettò il gravame della HDI, la quale ha proposto ricorso per cassazione.

3. Il primo motivo di ricorso (così formalmente intitolato: p. 9-14 del ricorso) è inammissibile: esso infatti non consiste propriamente in una censura, ma in una premessa giuridica nella quale sono esposte le regulae iuris che la ricorrente assume violate dalla Corte d’appello.

4. Col secondo motivo di ricorso la HDI lamenta che la sentenza avrebbe violato:

– una molteplicità di norme sostanziali e processuali, nonchè adottato una motivazione “omessa e solo apparente”, nella parte in cui ha attribuito ad Z.A., assicurata dalla HDI, la responsabilità esclusiva del sinistro nel quale si infortunò Sc.Gi.Ba..

Il motivo è inammissibile in tutti e tre i profili in cui si articola, in quanto:

– la motivazione adottata dalla Corte d’appello non è nè omessa, nè apparente” pp. 6-8 della sentenza);

– il motivo d’appello concernente la pretesa violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, è stato esaminato e rigettato (p. 7, ultimo capoverso, della sentenza impugnata);

– la ricostruzione della dinamica del sinistro costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede.

5. Col terzo motivo di ricorso la HDI lamenta l’erroneità del rigetto della propria eccezione di nullità della c.t.u. medico legale disposta dal giudice di 1^ grado.

Deduce che il consulente, per sua stessa ammissione, aveva fondato la risposta ai quesiti prendendo in esame documenti medici a lui direttamente forniti da Sc.Gi.Ba. (l’infortunato), che non era nemmeno parte del giudizio.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha già infatti ripetutamente affermato che la parte la quale, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, causata dall’utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio tra le parti, ha l’onere di specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico – poi utilizzati dal giudice – siano fondati su tale documentazione. In difetto di tale specificazione senza la quale neanche è possibile verificare se la dedotta irritualità abbia avuto una decisiva influenza sulla decisione impugnata – si configura l’inammissibilità del metto di impugnazione, stante la sua genericità (Sez. L, Sentenza n. 5093 del 05/04/2001, Rv. 545633; Sez. 2, Sentenza n. 10500 del 0711211994 (Rv. 489073).

6. Col quarto motivo di ricorso la HDI lamenta che la Code d’appello abbia accolto integralmente la pretesa dell’Inail, senta previamente accertare il reale ammontare del danno alla capacità di lavoro patito dalla vittima.

Il motivo è fondato.

La surrogazione dell’assicuratore, di cui all’art. 1916 c.c., costituisce una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio vantato dalla vittima verso il terr,o responsabile.

La relativa domanda dunque in tanto potrà essere accolta, in quanto sia accertata l’esistenza e l’entità del suddetto credito risarcitorio.

Nel caso di specie la sentenza impugnata, condivisibile quando assume che una invalidità permanente dell’80% comporti presuntivamente un nocumento alla capacità di lavoro, omette tuttavia di esaminare il:fatto decisivo” rappresentato dalla misura del reddito della vittima, elemento da porre a base del calcolo. La Corte d’appello, inoltre, ha del tutto omesso di liquidare il pregiudizio in esame secondo i criteri della responsabilità civile, e confrontare il risultato così ottenuto con l’importo liquidato dall’Inail: in tal modo omettendo il primo e più importante esame da compiere per l’accoglimento della domanda di surrogazione.

7. Si propone pertanto l’accoglimento del quarto motivo di ricorso”.

2. nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Il ricorso va di conseguenza accolto, e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, la quale:

(a) determinerà il valore capitale della quota di rendita pagata dall’Inail a titolo di danno patrimoniale;

(b) determinerà – iuxta alligata et probata – se sussista un danno alla capacità lavorativa dell’assicurato Inail, determinandone il presumibile ammontare in base ai criteri della responsabilità civile;

(c) accorderà all’Inail, a titolo di surrogazione, solo il minor importo tra quello sub (a) e quello sub (13).

4. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione;

(-) rimette al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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