Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17888 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18786/2009 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESENA 58, presso lo studio dell’avvocato DIONISI MARIA PIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FAA Giovanni giusto mandato in

atti;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. (OMISSIS) in persona del rappresentante

legale prò tempore Prof. Avv. F.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato

CICCOTTI Enrico, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MANCA FRANCESCO, MESINA ELENA giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 338/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 25/07/2008 R.G.N. 422/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato CICCOTTI ENRICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso con l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari con la quale è stato rigettato l’appello dello stesso P. avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari con la quale era stata rigettata l’opposizione all’esecuzione avanzata dal P.. Quest’ultimo, debitore esecutato nella procedura esecutiva per pignoramento presso terzi iniziata nei suoi confronti dal Banco di Sardegna S.p.A., aveva dedotto, sia in primo che in secondo grado, la violazione della L. n. 675 del 1996 (assumendo che il creditore procedente avesse acquisito illecitamente notizie in merito al credito da lui vantato nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna), nonchè l’impignorabilità del credito per la natura assistenziale del sussidio.

Il ricorso per cassazione è proposto a mezzo di due motivi, corrispondenti rispettivamente alle due doglianze appena richiamate.

Si difende il Banco di Sardegna S.p.A. con controricorso. Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (25 luglio 2008).

I motivi di ricorso sono inammissibili per la mancanza nei quesiti di diritto, formulati ai sensi della norma appena citata, dei requisiti da questa richiesti.

Il quesito di diritto, cui la Corte deve rispondere con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto, va formulato in modo che non si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (cfr. Cass., S.U. n. 6420/08).

I quesiti formulati dal ricorrente, relativi a motivi con cui è denunciata violazione di legge, sotto l’espressione “quesito giuridico” contengono l’astratto riferimento a norme di legge indicate genericamente (la “L. n. 675 del 1996”, senza indicazione di articoli – la “legge regionale” senza nemmeno l’indicazione di quale Regione e di quale legge si tratti), delle quali si sostiene la violazione, altrettanto genericamente indicata, senza alcun riferimento agli elementi di fatto del caso concreto, sia quanto al comportamento che si assume illegittimo sia quanto al vincolo di impignorabilità che si assume sussistente.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del Banco di Sardegna S.p.A., nella somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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