Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17888 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28317-2018 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PIRRELLO;

– ricorrente –

contro

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

ADRAGNA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA STELLA PORRETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1721/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

O.B. convenne in giudizio la Provincia regionale di Trapani, davanti al Tribunale della medesima città, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni relativi alle spese sostenute per i miglioramenti nell’immobile di sua proprietà; che si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda;

che il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite;

che la pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 6 settembre 2018, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo propone ricorso O.B. con atto affidato a cinque motivi; che resiste con controricorso il Libero Consorzio comunale di Trapani, già Provincia regionale;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Considerato che il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso datato 18 maggio 2020, sottoscritto anche dal difensore e comunicato a mezzo PEC alla controparte;

che quest’ultima non si è pronunciata in ordine all’eventuale permanenza di un suo interesse alla decisione del ricorso;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza provvedere sulle spese (art. 391 c.p.c.);

che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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