Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17888 del 09/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 09/09/2016), n.17888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza rg. 6283-2015 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona del Magnifico

Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 28 SC. A INT. 6, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

BERNARDI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI IFO, in persona del Commissario

Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO COEN, che li rappresenta e difende, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA del 28/01/2015,

depositata il 31/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2005 l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” convenne dinanzi al Tribunale di Roma gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO, esponendo che:

– nel 2003 l’Agenzia del Demanio le aveva assegnato in uso gratuito e perpetuo un immobile sito in Roma, v.le dell’Università, perchè lo adibisse a sede della facoltà di (OMISSIS);

– gli IFO, che occupavano il suddetto immobile, ne rifiutarono il rilascio;

– il Tribunale di Roma, adito dall’Università ai sensi dell’art. 700 c.p.c., in sede di reclamo aveva accolto l’istanza cautelare ed ordinato agli IFO il rilascio dell’immobile, che seguì il 25 giugno 2005.

Concluse pertanto chiedendo la condanna degli IFO al risarcimento del danno causato sia dal ritardato rilascio che dalla mancata manutenzione dell’immobile.

2. Gli IFO si costituirono e negarono sia la giurisdizione del giudice ordinario, sia la legittimità del provvedimento amministrativo di assegnazione dell’immobile all’Università, sia la propria responsabilità per i danni lamentati dall’attrice.

3. Dopo nove anni di giudizio, con sentenza 20.5.2014 n. 1320 il Tribunale di Roma accolse la domanda e condannò gli IFO al pagamento in favore dell’Università di 2,6 milioni di Euro.

4. La sentenza venne appellata in via principale dagli IFO (che chiesero il rigetto della domanda), ed in via incidentale dall’Università (che chiese una più cospicua liquidazione del danno).

5. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza 31.1.2015, ha sospeso il giudizio di appello “fino alla definizione del processo amministrativo” concernente l’impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, del provvedimento col quale l’immobile era stato assegnato dall’Agenzia del Demanio all’Università “La Sapienza”.

A fondamento di tale ordinanza la Corte d’appello ha posto il rilievo che la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima presuppone l’accertamento di quest’ultima; e l’illegittimità dell’occupazione nel caso di specie dipende dalla legittimità del provvedimento amministrativo col quale il godimento dell’immobile venne trasferito, tredici anni fa, dagli IFO all’Università.

6. Avverso l’ordinanza di sospensione l’Università ha proposto regolamento di competenza fondato su un motivo.

Gli IFO hanno resistito con controricorso illustrato da memoria (nella quale, tuttavia, è inutilmente riprodotto quasi ad litteram il contenuto del controricorso).

Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Università lamenta la violazione dell’art. 295 c.p.c..

Il motivo si articola in due profili.

1.1. Sotto un primo profilo, l’Università deduce che un rapporto di pregiudizialità tra giudizio amministrativo e giudizio civile potrebbe sussistere solo quando il primo verta su questioni di diritto soggettivo devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ma quando il giudizio amministrativo verte unicamente su questioni di interesse legittimo – come nel caso di specie – non è concepibile alcuna necessità di sospendere il giudizio civile, potendo il giudice ordinario ricorrere allo strumento della disapplicazione del provvedimento amministrativo.

1.2. Sotto un secondo profilo, l’Università deduce che l’istituto della sospensione per pregiudizialità, di cui all’art. 295 c.p.c., è finalizzato a prevenire il rischio di contrasti di giudicati. Contrasto che non può tuttavia mai verificarsi tra una sentenza del giudice ordinario ed una del giudice amministrativo pronunciata in materia di interessi legittimi, a causa della diversità dell’oggetto dei due giudizi.

2. Gli IFO, nel proprio controricorso, hanno sollevato anche in questa sede l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Tale eccezione si fonda sull’assunto che la controversia sulla legittimità del provvedimento amministrativo di attribuzione all’Università del godimento dell’immobile sopra descritto investe la materia delle concessioni, rispetto alle quali vi è giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In subordine, gli IFO hanno invocato la sussistenza d’un vincolo di pregiudizialità necessaria tra il giudizio amministrativo e quello civile.

3. In via preliminare deve rilevarsi come non sia ammissibile, in questa sede, la questione di giurisdizione sollevata dagli IFO alle pp. 12-14 del proprio controricorso: sia perchè la suddetta questione forma già oggetto dell’appello proposto dagli IFO avverso la sentenza di primo grado; sia perchè – a tutto concedere – avrebbe dovuto assumere le forme dell’impugnazione incidentale, in assenza delle quali non è consentito “convertire” un controricorso ad un regolamento di ” competenza in regolamento di giurisdizione (come si desume indirettamente dalla motivazione di Sez. U, Sentenza n. 21348 del 30/11/2012, Rv. 624128).

4. Nel merito, il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la sospensione necessaria del processo civile, in pendenza di un giudizio amministrativo tra le stesse parti, la cui decisione sia ritenuta pregiudiziale rispetto al primo, è ammissibile, pur mancandone la corrispondente previsione nel vigente testo dell’art. 295 c.p.c., solo se imposta dall’esigenza di evitare un conflitto tra giudicati, e non anche se il possibile contrasto riguardi i soli effetti pratici delle rispettive pronunce.

Ed un contrasto di giudicati tra la pronuncia del giudice civile e quella del giudice amministrativo è astrattamente ipotizzabile solo quando il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, e non anche qualora, innanzi allo stesso, sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest’ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo nell’ambito del giudizio a tutela di diritti soggettivi. (Sez. U, Ordinanza n. 12901 del 24/05/2013, Rv. 626612; nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 1907 del 19/02/2000, Rv. 534133; Sez. L, Sentenza n. 18709 del 06/09/2007, Rv. 600136; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9558 del 12/06/2012, Rv. 622711).

5. Con (apparentemente) autonoma ratio decidendi, la Corte d’appello di Roma ha poi soggiunto (p. 2, 2 capoverso dell’ordinanza di sospensione), che la questione concernente la legittimità del provvedimento amministrativo di assegnazione dell’immobile all’Università sarebbe “non manifestamente infondata e pretestuosa”, ed anzi oggettivamente incerta.

Non è chiaro se la Corte d’appello, con questa osservazione, abbia inteso rafforzare (superfluamente) la già ravvisata pregiudizialità tra giudizio amministrativo e giudizio civile, ovvero abbia voluto aggiungere un ulteriore motivo di sospensione, costituito dalla mera opportunità di essa.

Tuttavia in questa seconda ipotesi l’affermazione sopra trascritta sarebbe illegittima, in quanto la sospensione “facoltativa” o discrezionale non è più ammessa nel nostro ordinamento.

Nella prima ipotesi, invece, la suddetta affermazione sarebbe erronea. Non può infatti dubitarsi della proprietà in capo allo Stato (e, per esso, dell’Agenzia del Demanio) del complesso “(OMISSIS)”, oggetto del contendere, posto che il R.D. 4 agosto 1932, n. 1296, art. 2 (recependo i previgenti R.D. 29 luglio 1926, n. 1619, art. 1, comma 2, e art. 2; nonchè il R.D. 30 aprile 1931, n. 782, art. 2), attribuì agli IFO in uso solo l’ospedale S. Gallicano, mentre si limitò a stabilire che gli IFO “avessero sede” nel complesso “(OMISSIS)”, senza nulla dire in merito ad un diritto d’uso.

Si legge infatti nella suddetta norma che “l’ospedale di (OMISSIS) (…) è concesso in uso ai (OMISSIS) insieme alla farmacia annessavi aperta al pubblico (…).

Il Regio istituto per lo studio e la cura del cancro ha sede nell’edificio appositamente costruito”.

6. Sotto ogni profilo, dunque, il provvedimento impugnato va cassato, e va ordinata la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma.

7. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice di merito, all’esito della lite.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, ed ordina la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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