Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17887 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 09/09/2016), n.17887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23097-2014 proposto da:

CONDOMINIO ALLA TRAVERSA PRIVATA SETTEMBRINI 1/45, in persona del suo

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 28/S, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO TONI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EDILCASSA DI PUGLIA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 3041/2013 R.G. del TRIBUNALE di BARI SEDE

DISTACCATA di RUTIGLIANO del 17/04/2014, depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA;

udito l’Avvocato Franco Toni difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti ed insiste nel ricorso chiedendo l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Il ricorso è proposto avverso due provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Bari – sezione distaccata di Rutigliano: il primo, in data 31 marzo 2014, a seguito di ricorso del 21 marzo 2014, proposto dal Condominio alla Traversa privata Settembrini n. 1/45, terzo pignorato, avverso l’ordinanza di assegnazione del 18 febbraio 2014 emessa a favore della creditrice pignorante Edilcassa Puglia contro la sua debitrice, impresa edile Geom. Gazaneo Nicola Mario S.r.l.; il secondo, in data 23 maggio 2014, a seguito di istanza dello stesso Condominio col quale era stato chiesto di revocare il primo provvedimento. Con il primo, il giudice dell’esecuzione ha reputato inapplicabili le disposizioni contenute negli artt. 617 e/o 615 c.p.c. e, senza instaurare il contraddittorio e senza concedere il termine per l’instaurazione del giudizio di merito, ha così deciso: “rigetta l’istanza. Con il secondo, ha rigettato l’istanza di revoca del primo provvedimento, ed ha confermato quest’ultimo. 2.- Il ricorrente formula un unico motivo di ricorso per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 – art. 618 c.p.c. e segg.) con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 617 e 615 c.p.c.”, lamentando che, essendo state proposte opposizioni esecutive ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., il relativo giudizio avrebbe dovuto essere trattato, dopo l’instaurazione del contraddittorio, secondo le norme del rito ordinario di cognizione. L’intimata Edilcassa di Puglia non si difende. 3- Preliminarmente va dato atto che, pur essendovi una situazione di difetto del contraddittorio per non essere stato il ricorso notificato alla debitrice esecutata, impresa Gazaneo Nicola Mario S.r.l., il Collegio non ritiene necessario ordinare la notificazione a quest’ultima. Si intende seguire l’orientamento, affermato in recenti pronunce di questa Corte, per il quale nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o di sua manifesta infondatezza, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (cfr. Cass. S.U. n. 6826/10, nonchè Cass. n. 690/12 e n. 15106/13). 4.- Il ricorso, da qualificarsi come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., u.c., è inammissibile. E’ corretto l’assunto del ricorrente secondo cui il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto definire dinanzi a sè la causa introdotta come opposizione agli atti esecutivi, senza dare corso al giudizio di merito ai sensi dell’art. 618 c.p.c. – e ciò, a prescindere dall’ammissibilità e/o dalla fondatezza del rimedio prescelto dall’opponente. Tuttavia, malgrado il giudice dell’esecuzione non abbia fissato il termine per l’inizio del giudizio di merito, i provvedimenti impugnati non sono definitivi, quindi suscettibili di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. Essi non hanno precluso l’accesso dell’odierno ricorrente, già opponente, alla tutela a cognizione piena, per le ragioni di cui appresso; – il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è soggetto alla disciplina degli artt. 617- 618 c.p.c. nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. n. 52 del 2006; la seconda di tali norme prevede che il giudice dell’esecuzione fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà; la norma va letta in combinato disposto con l’art. 617 c.p.c. e con la prima parte dello stesso art. 618 c.p.c., che prevedono che sia il giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di sospensione del processo esecutivo ovvero di adozione di provvedimenti indilazionabili; – il sistema di norme modificate dalla L. n. 52 del 2006 ha innovato rispetto al regime precedente, secondo il quale era lo stesso giudice dell’esecuzione che all’udienza disponeva la prosecuzione del giudizio (relativo all’opposizione agli atti esecutivi) con le forme della cognizione ordinaria. Le nuove norme hanno escluso l’automatismo della prosecuzione con la cognizione piena; il giudice dell’esecuzione, dopo avere provveduto sull’istanza di sospensione, si limita a fissare un termine per l’introduzione della causa di merito ed è quindi rimesso all’iniziativa della parte interessata l’effettivo inizio di tale giudizio nel termine fissato; – i provvedimenti impugnati sono stati emessi a seguito di un procedimento instaurato dinanzi al giudice dell’esecuzione, che però non si è in alcun modo conformato alle disposizioni di cui sopra, ponendo a fondamento del rigetto la circostanza che il processo esecutivo fosse oramai chiuso dinanzi a sè; malgrado ciò, egli avrebbe dovuto comunque consentire la tutela a cognizione piena; – tuttavia, il provvedimento di fissazione del termine per l’inizio del giudizio di merito, concretandosi in una autorizzazione (peraltro dovuta ex lege) all’introduzione del giudizio di merito, siccome ricollegato alla precedente fase sommaria e diretto anche alla discussione sugli eventuali provvedimenti sommari adottati in quella fase, si connota come provvedimento lato sensu istruttorio, cioè sull’ordine del procedimento (così, tra le tante, Cass. ord. n. 20532/2009 e n. 15630/2010). Il vizio consistente nell’omessa concessione del termine in parola trova un rimedio nell’ordinamento, precisamente nell’art. 289 c.p.c., secondo il cui comma 1 i provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte; – il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto chiedere al giudice dell’esecuzione di integrare il provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c. ed, in caso di rifiuto, ovvero anche a prescindere dalla formulazione di un’istanza ai sensi dell’art. 289 c.p.c., avrebbe potuto iscrivere la causa di opposizione al ruolo contenzioso (cfr. Cass. ord. n. 20532/2009 cit.). Riguardo a quest’ultima soluzione, si fa integrale rinvio alla motivazione del precedente di questa Corte n. 22033/2011, che si è occupato funditus della questione. Appare qui sufficiente ribadire che, se è vero che il giudice dell’esecuzione ha definito, davanti a sè, il giudizio col primo dei provvedimenti qui impugnati, per contro, tale provvedimento, essendo stato emesso da un giudice investito di una cognizione sommaria e, pertanto, destinata a sfociare in provvedimenti ridiscutibili secondo le regole della cognizione piena e, dunque, del tutto provvisori, non può “acquisire una forza diversa a cagione della sua irritualità e, quindi, non può considerarsi “definitivo” dell’azione, nonostante che l’irritualità consista proprio nella chiusura illegittima del procedimento. Questa chiusura è essa stessa del tutto provvisoria e non definitiva poichè riguarda solo la fase sulla quale il giudice doveva provvedere, in via del tutto provvisoria in vista della possibile evoluzione dell’azione con la cognizione piena; cognizione, nient’affatto preclusa al ricorrente, che si sarebbe potuto avvalere dei rimedi sopra richiamati. Il ricorso straordinario va perciò dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè l’intimata non si è difesa. Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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