Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17885 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato ROSALBA

GRASSO, rappresentato e difeso dall’avvocato TATARANO CARLO BRUNO

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

C.R., C.M., A.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 180/2008 del TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE

DISTACCATA di FRANCAVILLA FONTANA, depositata il 16/06/2008 R.G.N.

230/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

adito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Iannelli DOMENICO che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M. propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi – sez. distaccata di Francavilla Fontana, con la quale è stata accolta l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta da A.P. e R. C., nel procedimento esecutivo mobiliare intrapreso dalla M. nei confronti di C.M..

Il ricorso per cassazione è affidato a cinque motivi. Non si difendono gli intimati.

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 619 e 621 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per avere il giudice di merito ritenuto inapplicabile la limitazione probatoria di cui alla seconda delle norme richiamate, pur in presenza dei presupposti da essa previsti.

1.1. – Il motivo è infondato.

Intanto è da escludere che il giudice di merito abbia ritenuto che il pignoramento non fosse stato effettuato nella “casa del debitore” ai sensi dell’art. 621 cod. proc. civ. soltanto perchè la proprietà dell’immobile risultava in capo agli opponenti. Piuttosto, si ricava, dal riferimento fatto alle certificazioni anagrafiche, che il giudice a quo abbia ritenuto insussistente la situazione di fatto di convivenza del debitore con i soggetti, suoceri del debitore, occupanti la casa nella quale il pignoramento era stato effettuato.

Esclusa la situazione di convivenza, risulta, in diritto, inapplicabile la limitazione dell’art. 621 cod. proc. civ. (cfr.

Cass. n. 10287/06 ed altre).

2.- Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. applicabile ratione temporis (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 25 giugno 2009).

Con entrambi sono denunciati vizi ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Al riguardo, è stato affermato che, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, “la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass. sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

L’indirizzo interpretativo prevalente richiede un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo di ricorso, che consista in un’indicazione riassuntiva e sintetica del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni di insufficienza della motivazione, che, essendo autonomamente valutabile, rispetto alle argomentazioni che illustrano la censu-ra, consenta, di per sè, la valutazione dell’ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 8897/2008, n. 22502/2010, nonchè Cass. ord. nn. 2652/2008 e 27680/2009, che hanno escluso che la norma dell’art. 366 bis c.p.c.,, seconda parte, interpretata nei termini appena esposti, possa essere censurata di illegittimità costituzionale).

Dal momento che la norma dell’art. 366 bis c.p.c. detta un requisito funzionale all’immediata verifica da parte del giudice di legittimità della ammissibilità del ricorso (per come è reso evidente dall’inciso “a pena di inammissibilità”, dettato a proposito dei quesiti di diritto, ma ripetuto anche per la censura dell’art. 360 c.p.c., n. 5), ritiene questa Corte che vadano ribaditi i principi espressi dai precedenti da ultimo richiamati.

2.1.- Orbene, è vero che entrambi i motivi in esame contengono una specifica parte (indicata in grassetto in calce a ciascuno dei motivi) destinata a contenere il “momento di sintesi omologo al quesito di diritto”, di cui sopra, tuttavia nella prima manca l’indicazione del fatto controverso (genericamente indicato come “tale questione”) su cui la motivazione sì assume omessa, mentre nella seconda è indicato il fatto controverso (“convivenza ed abituale abitazione del debitore nella casa degli opponenti”), ma non sono indicate le ragioni per le quali la sua negazione da parte del giudice del merito sarebbe priva di giustificazione, poichè non vi è la sintesi degli elementi processuali non valutati o erroneamente valutati in motivazione.

3.- Col quarto motivo di ricorso (erroneamente indicato sotto il numero 3), la ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione laddove, dopo aver negato – sia pure implicitamente – lo stato di convivenza del debitore con i suoceri, opponenti all’esecuzione, nel regolare le spese di giudizio addiviene alla compensazione sulla base del “rapporto di parentela esistente tra gli opponenti e il debitore esecutato (trattasi di genero convivente)”.

3.1.- Sebbene non si possa negare che l’affermazione tra parentesi sia in contrasto con l’impianto della motivazione, questo contrasto non appare tuttavia decisivo e tale da inficiare tutta intera la motivazione, sì da imporre la cassazione della sentenza.

Infatti, per un verso la parte della motivazione destinata ex professo alla valutazione della sussistenza del requisito della convivenza con gli opponenti non contiene affermazioni illogiche nè contraddittorie; per altro verso, i giusti motivi di compensazione delle spese non risultano essere stati individuati nella convivenza ma, secondo quanto scritto in sentenza, sono “rappresentati dall’indubbia qualità di creditore sostanziale dell’opposta M. e dalla scusabilità dell’errore di quest’ultima stante il rapporto di parentela esistente tra gli opponenti e il debitore esecutato …”; pertanto, la qualifica di “convivente” aggiunta all’indicazione di tale rapporto non muta la ratio decidendi sulle spese ed appare inidonea a viziare irrimediabilmente la restante parte della motivazione.

4.- Col quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato sotto il numero 4) è denunciata la violazione di legge in relazione all’art..

2704 cod. civ. per avere il giudice di merito ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell’appartenenza agli opponenti di tre tappeti pignorati, “certificati di autenticità” privi, secondo la ricorrente, di data certa.

4.1.- Il motivo è infondato.

Il richiamo dell’art. 2704 cod. civ. non è pertinente, dato che la norma rileva – al fine di provare l’acquisto dei beni pignorati in capo al terzo- quando questi beni siano stati pignorati nella casa del debitore ex art. 513 cod. civ.; ciò, che è stato escluso nel caso di specie, sicchè la prova dell’appartenenza agli opponenti può essere data con ogni mezzo, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 5467/05).

5.- Il ricorso va perciò rigettato.

Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese del presente giudizio, non essendosi difesi gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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