Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17885 del 19/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15929/2015 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 23.12.2013 il Tribunale di Bologna ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria proposta da K.M., cittadino turco, riconoscendo tuttavia la sussistenza delle condizioni per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con sentenza del 19/12/2014 la Corte di appello di Bologna, investita dell’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno, ha riformato suddetta ordinanza rilevando l’insussistenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e evidenziando l’erroneità della pronuncia del Tribunale che, nonostante avesse escluso il diritto alla protezione sussidiaria, aveva riconosciuto la protezione umanitaria, la quale, invece, andrebbe concessa solo quando le ragioni di protezione accertate ed aventi gravità pari a quelle sottese alla tutela maggiore siano temporalmente limitate. Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, inoltre, non è sufficiente il richiamo alla condizione generale del paese di origine, essendo necessaria la prova di un effettivo e attuale pericolo per l’incolumità del richiedente. Infine, la Corte ha affermato che il racconto dell’appellato era assolutamente inattendibile in quanto viziato dalle incongruenze e contraddizioni già evidenziate dalla Commissione territoriale.

Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre K.M. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non avere la Corte “Appello di Bologna valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dalla norma; violazione della Convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo relativo allo status dei rifugiati, in ordine all’onere della prova gravante sul richiedente, il quale ha compiuto ogni ragionevole sforzo per cercare di fornire tutte le informazioni possibili per circostanziare la sua domanda, e le stesse avrebbero dovuto pertanto ritenersi sufficienti anche se di carattere indiziario o se collegate a fatti notori.

La censura è da ritenersi inammissibile nella parte in cui, ancorchè sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, richiede una valutazione fattuale della credibilità del ricorrente alternativa a quella incensurabilmente svolta dalla Corte d’Appello.

Quanto all’asserita violazione dei parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, la censura è manifestamente infondata, dal momento che il difetto di verosimiglianza si fonda puntualmente sulle circostanze eziologicamente dirette a ritenere sussistente il complessivo pericolo personale per il rientro nel Paese d’origine. Al riguardo deve precisarsi che l’oggetto del giudizio è esclusivamente la protezione umanitaria, ovvero un titolo di soggiorno diverso da quelli riguardanti la protezione internazionale (rifugio politico e protezione sussidiaria). Risulta necessario al riguardo che la parte sia in grado di illustrare la situazione di vulnerabilità per la quale chiede tutela, non potendo limitarsi a prospettare una condizione generale di pericolo derivante dall’etnia o dalla discriminazione subita per l’appartenenza ad un gruppo sociale quando tale rappresentazione sia stata già ritenuta inidonea ad integrare le condizioni di riconoscimento della protezione internazionale.

Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del presente giudizio/attesa la particolarità della vicenda.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA