Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17884 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ANTINCENDIO SEBINO DI MARCO CADEI (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio

dell’avvocato BASSI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

TUCCI MASSIMO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

SCARPE & SCARPE S.P.A. (OMISSIS) in persona del Presidente e

legale rappresentante Sig. P.S. elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 24, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUGLIELMINETTI PIER GIACOMO giusto mandato in

atti;

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti Dott. C.T. e Dott. S.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio

dell’avvocato GELLI PAOLO, che la rappresenta e difende giusto

mandato in atti;

BAGNOLO S.R.L. (OMISSIS) in liquidazione (d’ora innanzi

“BAGNOLO”) in persona del liquidatore pro tempore Sig. C.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE, 31,

presso lo studio dell’avvocato VITOLO MASSIMO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CAIMMI ANNA LUISA, MANFREDINI

ALESSANDRO giusto mandato in atti;

GENERALI ASSICURAZIONI SPA PER BAGNOLO SPA (OMISSIS) in persona

dei legali rappresentanti Dott. C.T. e Dott. S.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI,

35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta

e difende giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

e contro

LLOYD ADRIATICO SPA, AL EUROPE SPA (OMISSIS), ITALIANA

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 807/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/03/2009, R.G.N. 2284/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MASSIMO TUCCI;

udito l’Avvocato ENZO GIARDIELLO per delega;

udito l’Avvocato GIAN MARCO SPANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M., titolare della ditta Antincendio Sebino, propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannata al risarcimento dei danni in favore della Scarpe & Scarpe S.p.A. nella misura di Euro 33.554,204, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno dell’illecito ((OMISSIS)), per l’allagamento del suo negozio nel centro commerciale “(OMISSIS)” in (OMISSIS).

Resistono con distinti controricorsi la Scarpe & Scarpe S.p.A., la Bagnolo s.r.l., proprietaria dei locali, la sua assicuratrice Assicurazioni Generali S.p.A., nonchè la stessa Assicurazioni Generali S.p.A. quale assicuratrice della Aerotermica S.p.A., pure convenuta in giudizio dalla Scarpe & Scarpe S.p.A..

Gli altri intimati non si sono costituiti.

La Scarpe & Scarpe S.p.A. e le Generali hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Si discute riguardo all’identificazione dell’operaio che avrebbe causato la rottura dello splinker ed il conseguente allagamento del negozio. Con il primo motivo il ricorrente, sotto il profilo dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, lamenta la violazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ., assumendo che l’appellante Scarpe &

Scarpe S.p.A. non avrebbe mai dedotto che si trattava di un dipendente di esso ricorrente.

1.1.- Il mezzo è inammissibile, sia perchè il vizio di ultrapetizione avrebbe dovuto semmai farsi valere con riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, sia per difetto di autosufficienza, non essendo testualmente riportati i motivi di appello di Scarpe & Scarpe S.p.A. Giova ricordare, in ogni caso, che nella sentenza impugnata sono riportate le conclusioni definitive dell’appellante, contenenti la richiesta di condanna de C..

2.- Con il secondo motivo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito è censurata sotto il profilo de vizio di motivazione. Si contesta in particolare al giudice di merito di avere considerato come contratto concluso una mera proposta contrattuale indirizzata da Aerotermica a Bagnolo.

2.1.- Il mezzo è infondato. La proposta contrattuale è utilizzata, nell’economia della sentenza, congruamente motivata sul punto, solo come elemento indiziario al fine di spiegare la presenza -in loco dei dipendenti della Antincendio Sebino, peraltro affermata da tre testi.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce un duplice vizio di motivazione.

3.1.- Il terzo motivo è inammissibile, in difetto del momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

4.- Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione contraddittoria, in quanto la responsabilità di Bagnolo s.r.l. e di Aerotermica S.p.A. è esclusa proprio sull’assunto del difetto di prova riguardo alla circostanza (che si assume affermata per pervenire alla declaratoria di responsabilità del C.) che lo splinker che si è rotto sia proprio quello la cui posizione era stato chiesto di modificare.

4.1.- I quarto motivo è infondato, atteso che la responsabilità del C. non poggia affatto sulla circostanza che lo splinker che si è rotto fosse proprio quello la cui posizione era stato chiesto di modificare.

5.- I ricorso va conclusivamente rigettato.

Appare equo, attesi tutti i profili della vicenda, compensare integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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