Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17884 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G.

36296/2019 sollevato dal :

GIUDICE DI PACE DI NOVARA con ordinanza n. 2662/2018 del 2/12/2019

nel procedimento venente tra

O.S.N. da una parte

A.D. dall’altra,

ed iscritto al n. 2662/2018 di quell’ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENIRALE DOTT. TOMMASO BASILE, che chiede

dichiararsi la competenza del Tribunale di Novara.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Novara, con decreto emesso in data 6.9.2018, rigettò il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da A.D., nei confronti di S.N.O., per il pagamento di canoni insoluti per l’importo complessivo di Euro 4.853,00, sul rilievo che il credito vantato rientrava nella competenza per valore del Giudice di pace;

A.D. ripropose ricorso di identico tenore dinanzi al Giudice di pace di Novara, che emise il chiesto decreto ingiuntivo in data 13 settembre 2018;

avverso tale decreto propose opposizione l’ingiunto;

il Giudice di pace di Novara, che aveva già rinviato la causa di opposizione per la precisazione delle conclusioni, ha dichiarato la propria incompetenza per materia e ha sollevato conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., con ordinanza depositata il 2 dicembre 2019, sul rilievo che il decreto di rigetto del Tribunale di Novara aveva richiamato, nel motivare il proprio provvedimento, l’ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte 19/10/2011, n. 21582 e che, nelle more, era intervenuta l’ordinanza di questa Corte 30/07/2019, n. 20554, secondo cui tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, in quanto, a seguito della soppressione dell’ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell’art. 8 c.p.c. ad opera del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 49, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale;

le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Novara.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni;

anzitutto, va rilevato che lo stesso è stato sollevato intempestivamente con ordinanza resa e depositata in data 2 dicembre 2019, quando la fase della trattazione si era ormai esaurita dinanzi al Giudice di pace e causa era stata già rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza dell’11 novembre 2019 ed era stata ulteriormente rinviata al 2 dicembre 2019 (Cass. 23/04/2010, n. 9754; Cass., ord., 31/03/2015, n. 6474; Cass., ord., 2/08/2018, n. 20445; Cass., ord., 29/20/2019, n. 27731);

inoltre, l’art. 45 c.p.c., pur dopo la sostituzione del termine di “sentenza” con quello di “ordinanza”, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 4, richiede comunque che il giudice a quo abbia emesso una decisione declinatoria sulla competenza per ragioni di competenza per materia o territorio inderogabile;

nella specie difetta una tale pronuncia, evidenziandosi che il regolamento di competenza d’ufficio, ex art. 45 c.p.c., è ammissibile nel solo caso in cui il primo giudice si sia pronunciato sulla competenza con sentenza, o, comunque, con pronuncia a carattere decisorio ed irretrattabile, suscettibile di acquistare efficacia definitiva (v. Cass., ord. 3 luglio 2009, n. 15639, sia pure emessa con riferimento a provvedimenti cautelari);

va a tal proposito ribadito, aderendo alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, che il decreto motivato ex art. 640 c.p.c., con il quale il giudice rigetta la richiesta di ingiunzione, ancorchè emesso a seguito di una sommaria istruttoria con la comparizione delle parti, non essendo suscettibile di dar luogo a pronuncia definitiva, in quanto il comma 3, del predetto articolo, consente la riproponibilità della domanda respinta, non è ricorrìbile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 9 dicembre 1993, n. 1.2138; Cass. 20 dicembre 1985 n. 6547; Cass. 5 gennaio 1983, nn. 31, 32, 44, 45 e 46) e non è, pertanto, suscettibile di passare in cosa giudicata (v. sul punto anche Cass., sez. un., ord., 19 aprile 2010, n. 9216);

ne consegue che, qualora a parte, anzichè riproporre la domanda al medesimo giudice – come previsto dall’art. 640 c.p.c., comma 3 – preferisca presentare altra istanza di ingiunzione al giudice indicato come competente dal primo giudice, non si ha una pronuncia declinatoria di incompetenza del giudice a quo nel senso sopra precisato ed è, di conseguenza, inammissibile il regolamento di ufficio proposto dal giudice successivamente investito della domanda (v. Cass., ord., 21/09/2016, n, 18526; v. Cass., ord., 29.9.2005, n. 19130, sia pure con riferimento alla previgente formulazione dell’art. 45 c.p.c.);

alla luce di quanto sopra evidenziato il regolamento proposto è inammissibile;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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