Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17883 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18644/2009 proposto da:

UGF ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) nuova denominazione della

Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.P.A. in persona del suo procuratore

ad negotia S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PUBLIO VALERIO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO ROMANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SPINA ANTONIO FRANCESCO giusto

mandato in atti;

– ricorreste –

contro

M.D. (OMISSIS), M.C.

(OMISSIS), MA.AN. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 41, presso lo

studio dell’avvocato OLIVIERI VITTORIO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIO MININNO, MASCOLI FRANCESCO EMILIO

LUIGI giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

e contro

C.F., T.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 131/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/02/2009, R.G.N. 1525/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato MARIO ROMANO per delega;

udito l’Avvocato FRANCESCO EMILIO LUIGI MASCOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1^

motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 10 luglio 2001 il Tribunale di Trani aveva dichiarato il concorso di colpa nella responsabilità del sinistro verificatosi il (OMISSIS) tra l’autofurgone condotto da C.F. e di proprietà di T.F. e il ciclomotore condotto da M.C., all’epoca minorenne, che nell’occorso riportava lesioni con postumi gravi.

Su gravame principale di M.C., M.D. e Ma.An., genitori del C., il primo in proprio e gli altri due quali prossimi congiunti ed incidentale della Meieaurora s.p.a. (già Meie Assicurazioni, società incorporante per fusione l’Aurora Assicurazioni s.p.a. già SIAD Assicurazioni s.p.a., presso cui l’autofurgone era assicurato per la R.C.A.) la Corte di appello di Bari il 13 febbraio 2009 accoglieva per quanto di ragione l’appello principale e dichiarava inammissibile l’incidentale, vertente sulla mala gestio, ritenuta dal Tribunale, eccepita in quella fase dal C..

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la UGF Assicurazioni s.p.a., società incorporante le indicate società assicuratrici, affidandosi a due articolati motivi.

Resistono con controricorso M.C. e D. e Ma.An..

Gli altri intimati non risulta abbiano svolto attività difensiva.

Le parti costituite hanno depositato rispettive memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la società ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’allora Meieaurora poichè la procura conferita per la costituzione del giudizio di appello dalla predetta società al suo difensore in calce alla copia notificatale dell’atto di citazione in appello non conteneva espressa concessione al difensore della facoltà di proporre appello incidentale. La censura è fondata.

Infatti, con sentenza del 14 settembre 2010 n. 19510 le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto insorto all’interno della Corte stessa hanno premesso che dalla legge si evince che il difensore può compiere atti e ricevere nell’ interesse della parte tutti gli atti che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati (art. 84 c.p.c.), per cui l’attribuzione dei poteri processuali al difensore non deriva dalla volontà della parte che conferisce la procura, ma direttamente dalla legge e, condividendo la dottrina sul punto, hanno affermato che la procura alle liti costituisce non già un’attribuzione di poteri, ma semplicemente una scelta e una designazione.

Posta questa premessa, le Sezioni Unite hanno statuito che “l’ambito dei poteri del difensore può essere limitato solo C dalla legge o da una espressa volontà della parte, ma non dalla natura dell’atto con il quale o all’interno del quale è conferita la procura alle liti o dalla collocazione formale della procura stessa”.

E’, infatti, dall’art. 84 c.p.c., che discende la non necessità della espressa volontà della parte per autorizzare il procuratore a proporre impugnazione incidentale quando, come nella specie, la procura sia stata apposta in calce all’atto di appello notificato.

Nè una limitazione dei poteri del difensore al quale sia rilasciata procura in calce all’atto di appello può derivare, implicitamente, dalla natura eccezionale del potere di proporre appello incidentale, perchè, dall’affermazione della natura speciale, ma non eccezionale della norma che prevede l’impugnazione incidentale tardiva (art. 334 c.p.c.), deriva che a maggior ragione analoga natura deve riconoscersi al potere di proporre impugnazione incidentale in generale (art. 333 c.p.c.).

Ciò posto in linea di diritto e valutato in fatto che la procura era stata apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione in appello, il motivo va accolto, restando assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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