Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17883 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 18528/2019

sollevato dal Tribunale di Perugia con ordinanza n. R.G. 7374/2014

del 30/05/2019 nel procedimento vertente tra

CPM GESTIONI TERMICHE SRL, da una parte e

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dall’altra;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARMELO SGROI che, visto l’

art. 42 c.p.c. e ss., art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento dell’istanza per

regolamento di competenza d’ufficio, dichiari la competenza del

Tribunale di Roma in ordine alla domanda ex lege n. 117/1988

proposta; con le statuizioni conseguenti per la rimessione delle

parti dinanzi a detto Tribunale.

 

Fatto

RILEVATO

che:

c.p.M. Gestioni Termiche S.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sentir dichiarare la responsabilità dei magistrati componenti il collegio di questa Corte che, con la decisione n. 29572/2011 della Sezione Tributaria, avrebbero causato danni alla società attrice, per violazione del diritto comunitario in materia di carbon tax e per mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 T. U. F. E.;

il Tribunale di Roma, con ordinanza depositata il 16 luglio 2014, dichiarò “il proprio difetto di competenza territoriale-funzionale per essere competente il Tribunale di Perugia”, riguardando “il fatto di responsabilità oggetto dell’azione ex L. n. 117 del 1988… giudici componenti la Corte di Cassazione”;

il Tribunale di Perugia – dinanzi al quale c.p.M. Gestioni Termiche S.r.l. ha riassunto la causa – ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., con ordinanza del 30 maggio 2019, sul rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 7 giugno 2018, n. 14842, hanno affermato che, nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla L. n. 117 del 1988, aventi ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dall’art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell’art. 25 c.p.c. secondo la regola del forum commissi delicti, sicchè spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione;

le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che, in accoglimento dell’istanza per regolamento di competenza d’ufficio, sia dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, con le conseguenti statuizioni per la rimessione delle parti dinanzi a tale Tribunale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile per le ragioni appresso indicate;

va premesso che vanno condivise – come pure evidenziato dal P.G. – le argomentazioni del Tribunale di Perugia in relazione alla riconducibilità generale delle azioni di danno per responsabilità civile da esercizio della funzione giudiziaria alla sola L. n. 117 del 1988, senza la possibilità residuale di ravvisare uno spazio per azioni “ordinarie” di cognizione ex art. 2043 c.c., suscettibili di alterare il criterio di individuazione della competenza (Cass. 10/01/2017, n. 258);

va poi osservato che, come espressamente rappresentato nell’ordinanza del Tribunale di Perugia in esame e come risulta dagli atti, il conflitto è stato sollevato dopo che, all’udienza del 15 febbraio 2018, la causa era stata rimessa al Collegio per le valutazioni in punto di ammissibilità della domanda e dopo che il medesimo Collegio, all’udienza del 13 aprile 2018, aveva concesso alle parti termini per note, riservando, quindi, la decisione all’udienza del 23 novembre 2018;

risulta pertanto evidente che il conflitto è stato intempestivamente sollevato, alla luce del principio già affermato da questa Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui, in materia di responsabilità civile dei magistrati, nel procedimento camerate di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 5, ratione temporis applicabile, il giudice istruttore, nel rimettere al Collegio la decisione sull’ammissibilità della domanda di cui all’art. 2 della legge cit., in sede di prima udienza di trattazione, deve rilevare, a norma dell’art. 38 c.p.c., la questione di competenza in ordine alla quale l’organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d’ufficio a norma dell’art. 45 c.p.c.; in mancanza del suddetto tempestivo rilievo, il conflitto deve essere dichiarato inammissibile perchè tardivo (Cass., ord., 15/10/2019, n. 26072);

il conflitto all’esame è, quindi, inammissibile per essere stato tardivamente sollevato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Perugia;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il conflitto e dichiara la competenza del Tribunale di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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